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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24902/2023 del 21/08/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (professionista)

La controversia

La controversia nasce da un ricorso per accertamento tecnico preventivo promosso dal committente di lavori edilizi per la realizzazione di un’autorimessa interrata, volto ad accertare la responsabilità del costruttore e del geometra incaricato per i vizi riscontrati nel manufatto in costruzione e a ottenere il risarcimento dei danni. In primo grado il geometra aveva proposto domanda riconvenzionale per il pagamento del proprio compenso e aveva chiesto di chiamare in causa la propria assicurazione. Il tribunale rigettava tutte le domande del committente e la riconvenzionale del geometra; la corte d’appello confermava il rigetto e condannava il committente alle spese. In cassazione il ricorrente articolava tre motivi: 1) violazione di legge per avere la corte territoriale escluso la nullità del contratto di incarico professionale, assumendo che un geometra non potesse validamente assumere incarichi relativi alla progettazione e direzione di opere in cemento armato, in contrasto con le norme sulle competenze professionali; 2) violazione dell’art. 112 c.p.c. e nullità della sentenza per omessa pronuncia sulla domanda risarcitoria contro il geometra; 3) omesso esame di un fatto decisivo in relazione alla conferma del compenso dovuto al geometra, deducendo che la corte d’appello non avrebbe analizzato correttamente il contenuto della consulenza tecnica d’ufficio. La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il primo motivo perché dai documenti esaminati risultava che i calcoli strutturali in cemento armato erano stati affidati a un ingegnere specificamente nominato, mentre al geometra era stata affidata soltanto la parte architettonica; ha ritenuto aspecifico e infondato il secondo motivo, osservando che la corte d’appello aveva esaminato la documentazione negoziale e respinto la domanda risarcitoria per insussistenza dell’inadempimento, con conseguente esclusione dell’omessa pronuncia; ha ritenuto il terzo motivo inammissibilmente fattuale, perché volto a denunciare un errore di fatto censurabile, al più, con revocazione. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese in favore del controricorrente e con atto della debenza dell’ulteriore contributo unificato.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha confermato la decisione di merito che aveva escluso la nullità del contratto professionale del geometra, rilevando che l’attività strutturale e i calcoli delle opere in cemento armato erano stati affidati a un ingegnere, mentre il geometra curava solo la parte architettonica. Ha inoltre escluso l’omessa pronuncia sulla domanda risarcitoria, perché la corte d’appello aveva in realtà esaminato la documentazione contrattuale e rigettato la domanda per insussistenza dell’inadempimento. Infine ha ritenuto che la censura sul compenso del professionista fosse una doglianza di mero fatto, non deducibile come vizio di legittimità ma eventualmente con revocazione per errore di fatto. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità in favore del controricorrente, mentre nulla è stato disposto per la società assicuratrice rimasta intimata; è stato altresì dato atto del presupposto per l’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    È richiamato come parametro dei motivi di violazione o falsa applicazione di legge, ma le censure sono state ritenute infondate o aspecifiche.

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    È richiamato per la dedotta nullità della sentenza per omessa pronuncia, ma la Corte ha escluso il vizio perché la domanda era stata esaminata e respinta nel merito.

  • art. 112 c.p.c.

    La Corte ha escluso la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, rilevando che vi era stata decisione sulla domanda risarcitoria.

  • artt. 1418, comma 1, 1419, 1421, 1422 c.c.

    Richiamati in relazione alla dedotta nullità del contratto di incarico professionale; la nullità è stata esclusa perché l’incarico al geometra non comprendeva attività strutturali riservate ad altra figura professionale.

  • artt. 2229, comma 1, 2230, commi 1 e 2, 2231, comma 1 c.c.

    Richiamati per contestare la validità dell’incarico professionale al geometra; la Corte ha ritenuto che l’oggetto dell’incarico rientrasse nelle competenze del professionista.

  • art. 16, lett. l) e m), r.d. 11 febbraio 1929, n. 274

    Richiamato per delimitare le competenze professionali del geometra; la Corte ha escluso la violazione perché la parte strutturale era stata affidata a un ingegnere.

  • art. 1362 c.c. e ss.

    Richiamati dalla Corte per evidenziare che l’interpretazione degli atti negoziali avrebbe richiesto una specifica impugnazione dei loro contenuti, non una generica censura.

  • art. 395, n. 4 c.p.c.

    Richiamato per affermare che la doglianza sul mancato esame della consulenza tecnica integrava, al più, un errore di fatto deducibile con revocazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato per dare atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato come parametro dell’ulteriore contributo unificato dovuto in caso di rigetto.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Richiamato per il rito camerale e il termine di deposito della motivazione.

Massime di principio

  • La nullità del contratto d’opera professionale per violazione di norme sulle competenze professionali sussiste solo se l’incarico affidato al professionista comprende attività riservate ad altra figura; se l’attività illegittima è stata invece affidata a un diverso soggetto abilitato, la nullità non può essere dichiarata.
  • La deduzione di omessa pronuncia non è configurabile quando il giudice di merito abbia comunque esaminato la domanda e l’abbia respinta nel merito; in tal caso il vizio attiene, semmai, alla correttezza della motivazione o della valutazione delle prove, non al mancato esercizio della giurisdizione sulla domanda.
  • Le censure che si risolvono nella contestazione dell’apprezzamento del materiale istruttorio o della consulenza tecnica, senza individuare un vero errore di diritto, non sono ammissibili come motivi di cassazione e, se integrano un errore di fatto, devono essere fatte valere con il rimedio della revocazione.
  • Quando una parte intenda contestare il contenuto di atti negoziali o documenti valorizzati dal giudice di merito, deve formulare un motivo specifico e puntuale sull’interpretazione di quegli atti; una critica generica alla ricostruzione fattuale è insufficiente in sede di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieMandatoImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiNullitàOnere della provaGiudicato

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