Cassazione Civile, Ordinanza n. 00156/2025 del 06/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia riguarda un atto di rettifica della rendita catastale relativo a un immobile a uso commerciale di proprietà della contribuente, classificato in categoria D/8. La Commissione tributaria regionale, in parziale accoglimento dell’appello dell’Ufficio, ha rideterminato i valori dell’immobile. La proprietaria ha proposto ricorso per cassazione con sette motivi, deducendo: motivazione apparente della sentenza d’appello; ultrapetizione e violazione del principio devolutivo per avere la CTR introdotto questioni non dedotte; violazione dell’art. 2729 c.c. per avere fondato la decisione su presunzioni prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, in particolare sul valore unitario indicato in precedenza dalla stessa contribuente; violazione del divieto di pronunciare su motivi nuovi rispetto all’avviso di accertamento; violazione della normativa catastale sul classamento e sulla stima degli immobili di categoria D; errata valutazione del primo DOCFA, che sarebbe stato frutto di un errore nella categoria catastale e quindi privo di valenza confessoria; omesso esame del fatto storico decisivo costituito dalla rettifica del DOCFA.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto tutti i motivi di ricorso. Ha ritenuto che la motivazione della CTR, pur non sempre lineare, fosse sufficiente a individuare la ratio decidendi; che non vi fosse ultrapetizione, perché il giudice di merito era rimasto entro il perimetro dell’atto impositivo e delle ragioni di opposizione; che le doglianze sulle modalità di stima e sulla valorizzazione del dato dichiarativo della contribuente richiedessero una rivalutazione del merito non consentita in cassazione; che il richiamo al precedente valore indicato dalla contribuente fosse un elemento di valutazione di merito e non una confessorietà decisiva; che il settimo motivo fosse inammissibile perché il vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c. non copre la mera contestazione dell’apprezzamento delle prove e richiede l’omesso esame di un fatto storico decisivo. Il ricorso è stato quindi rigettato e, poiché l’Agenzia delle entrate è rimasta intimata, non sono state liquidate spese; la Corte ha inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato a carico della ricorrente.
Norme richiamate
art. 111 Cost.
Richiamato per affermare l’obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali; la sua violazione ricorre solo in caso di motivazione mancante, meramente apparente o incomprensibile.
art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. 546/1992
Usato come parametro della motivazione della sentenza tributaria; la CTR non lo ha violato perché la decisione consentiva di comprendere la ratio decidendi.
art. 156, secondo comma, c.p.c.
Richiamato in relazione alla nullità per difetto di motivazione; la nullità non sussiste se la motivazione, pur sintetica, rende percepibile il percorso decisorio.
Invocato per lamentare ultrapetizione, ma la Corte ha escluso la violazione perché il giudice di merito è rimasto entro i limiti del petitum e della causa petendi.
Richiamato per censurare l’uso di presunzioni; la Corte ha ritenuto che la doglianza mirasse in realtà a una rivalutazione del merito.
Richiamato per sostenere l’introduzione di un motivo nuovo; la Corte ha escluso che la CTR avesse deciso su una domanda nuova.
artt. 8, 19, 27, 28 e 30 d.P.R. 1141/1949
Richiamati dalla ricorrente in tema di regole catastali e di stima degli immobili; la Corte ha ricondotto la valutazione effettuata dal giudice di merito ai criteri di stima diretta previsti per gli immobili in categoria D.
Richiamato per sostenere l’erroneità della stima catastale; la Corte ha ribadito che per gli immobili D/8 si procede a stima diretta.
art. 56 d.P.R. n. 1142/1949
Richiamato nel contestare la disciplina dell’accatastamento; la Corte non vi ha ravvisato violazione.
Richiamato sulla correzione della denuncia DOCFA; la Corte ha ritenuto che il dato fosse comunque valutabile come elemento di merito.
art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c.
Usato come base dei motivi di ricorso per violazione di legge e nullità processuali.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Richiamato per omesso esame di un fatto decisivo; la Corte ha ricordato che il vizio riguarda solo un fatto storico decisivo, non il diverso apprezzamento delle prove.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002
Richiamato per dare atto dei presupposti del versamento dell’ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- La motivazione della sentenza è solo apparente, e quindi nulla, quando è del tutto mancante, meramente assertiva, intrinsecamente inconciliabile o obiettivamente incomprensibile; non basta che sia sintetica o non perfettamente lineare, se consente comunque di ricostruire la ratio decidendi.
- Non vi è ultrapetizione quando il giudice si limita a valutare e, se del caso, ridurre o correggere la pretesa dedotta, restando entro il perimetro dell’atto impugnato e delle ragioni di opposizione che definiscono petitum e causa petendi.
- Le censure che contestano la ricostruzione del fatto, la valutazione delle prove o la scelta tra diversi elementi istruttori appartengono al merito e non sono ammissibili in cassazione come violazioni di legge, salvo che si denunci un vero errore nell’interpretazione della norma astratta.
- Per gli immobili classificati in categoria D la stima catastale segue il criterio della stima diretta secondo i parametri normativi pertinenti; il giudice può valorizzare gli elementi istruttori disponibili, compresi dati dichiarativi della parte, senza che ciò comporti automaticamente una valenza confessoria decisiva.
- Il vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. richiede la mancata considerazione di un fatto storico, principale o secondario, che sia decisivo in senso rigoroso; non è configurabile quando la doglianza mira solo a contestare l’uso o il peso attribuito a un elemento probatorio già esaminato.
- In sede di legittimità non è consentito riesaminare la coerenza tecnica della stima se la decisione di merito presenta un percorso argomentativo giuridicamente comprensibile e non manifestamente illogico.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 6 gen 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 00140/2025 del 06/01/2025
- ordinanza_civile · 6 gen 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 00143/2025 del 06/01/2025
- ordinanza_civile · 6 gen 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 00144/2025 del 06/01/2025
- ordinanza_civile · 6 gen 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 00145/2025 del 06/01/2025
- ordinanza_civile · 6 gen 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 00146/2025 del 06/01/2025
- ordinanza_civile · 6 gen 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 00147/2025 del 06/01/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →