Cassazione Civile, Ordinanza n. 08328/2024 del 27/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato estinto il giudizio per intervenuta definizione agevolata della controversia fiscale. Ha quindi preso atto che, in assenza di istanza di trattazione entro il termine previsto e in mancanza di diniego della definizione, il processo si è estinto per decorso del termine. Le spese sono state poste a carico di chi le ha anticipate.
Esito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia origina da una cartella di pagamento per IRES e IRAP 2008 notificata alla società contribuente a seguito di liquidazione automatizzata della dichiarazione. La cartella recuperava secondo acconto IRES, secondo acconto IRAP e una sanzione IVA per omesso versamento. La contribuente impugnava l’atto davanti al giudice tributario; l’Ufficio e il concessionario della riscossione si costituivano. In primo grado il ricorso veniva accolto solo in parte, con annullamento del recupero d’imposta e permanenza delle sanzioni, benché il dispositivo fosse formulato in modo non coerente. In appello la Commissione regionale confermava in sostanza che le sanzioni erano dovute e restava annullato il recupero d’imposta. L’Agenzia proponeva ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo violazione di norme sul versamento degli acconti d’imposta e lamentando che il giudice di merito avesse qualificato tali norme come meramente facoltative anziché precettive, costruendo poi un indebito aggancio alla disciplina agevolativa post sisma mediante interpretazione analogica di norme eccezionali. Nel corso del giudizio di legittimità la parte contribuente depositava documentazione relativa alla definizione agevolata della lite ex art. 6 del d.l. 119/2018; risultando presentata domanda di definizione e non essendo stata proposta istanza di trattazione entro il 31 dicembre 2020 né risultando un diniego impugnato, la Corte ha rilevato l’estinzione del processo per intervenuta definizione agevolata.
Norme richiamate
art. 36-bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
richiamato come base della liquidazione automatizzata della dichiarazione da cui è scaturita la cartella
art. 54-bis d.P.R. 26 ottobre 1977, n. 633
richiamato come base della liquidazione automatizzata della dichiarazione da cui è scaturita la cartella
art. 163 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR)
richiamato dal ricorrente come norma violata in tema di versamento degli acconti d’imposta
artt. 42 e ss. d.P.R. n. 600/1973
richiamati dal ricorrente nel motivo di ricorso per cassazione
artt. 1 e 2 L. 23 marzo 1977, n. 97
richiamati dal ricorrente nel motivo di ricorso per cassazione
art. 17 d.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435
richiamato dal ricorrente nel motivo di ricorso per cassazione
norma sulla definizione agevolata della controversia fiscale, applicata per dichiarare l’estinzione del giudizio in assenza di istanza di trattazione e di diniego impugnato
richiamato per la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza dopo l’estinzione per definizione agevolata
Massime di principio
- Quando la controversia tributaria rientra nella definizione agevolata prevista dalla normativa sopravvenuta e risulta perfezionata la domanda senza istanza di trattazione entro il termine previsto, il giudizio di legittimità si estingue.
- In presenza di definizione agevolata della lite fiscale, la Corte non esamina il motivo di ricorso nel merito se il processo è ormai estinto per effetto della procedura speciale.
- Le norme sulla definizione agevolata del contenzioso tributario producono l’estinzione del processo se non viene chiesta la prosecuzione nei termini stabiliti e non è intervenuto un diniego tempestivamente impugnato.
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