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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08328/2024 del 27/03/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato estinto il giudizio per intervenuta definizione agevolata della controversia fiscale. Ha quindi preso atto che, in assenza di istanza di trattazione entro il termine previsto e in mancanza di diniego della definizione, il processo si è estinto per decorso del termine. Le spese sono state poste a carico di chi le ha anticipate.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia origina da una cartella di pagamento per IRES e IRAP 2008 notificata alla società contribuente a seguito di liquidazione automatizzata della dichiarazione. La cartella recuperava secondo acconto IRES, secondo acconto IRAP e una sanzione IVA per omesso versamento. La contribuente impugnava l’atto davanti al giudice tributario; l’Ufficio e il concessionario della riscossione si costituivano. In primo grado il ricorso veniva accolto solo in parte, con annullamento del recupero d’imposta e permanenza delle sanzioni, benché il dispositivo fosse formulato in modo non coerente. In appello la Commissione regionale confermava in sostanza che le sanzioni erano dovute e restava annullato il recupero d’imposta. L’Agenzia proponeva ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo violazione di norme sul versamento degli acconti d’imposta e lamentando che il giudice di merito avesse qualificato tali norme come meramente facoltative anziché precettive, costruendo poi un indebito aggancio alla disciplina agevolativa post sisma mediante interpretazione analogica di norme eccezionali. Nel corso del giudizio di legittimità la parte contribuente depositava documentazione relativa alla definizione agevolata della lite ex art. 6 del d.l. 119/2018; risultando presentata domanda di definizione e non essendo stata proposta istanza di trattazione entro il 31 dicembre 2020 né risultando un diniego impugnato, la Corte ha rilevato l’estinzione del processo per intervenuta definizione agevolata.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Quando la controversia tributaria rientra nella definizione agevolata prevista dalla normativa sopravvenuta e risulta perfezionata la domanda senza istanza di trattazione entro il termine previsto, il giudizio di legittimità si estingue.
  • In presenza di definizione agevolata della lite fiscale, la Corte non esamina il motivo di ricorso nel merito se il processo è ormai estinto per effetto della procedura speciale.
  • Le norme sulla definizione agevolata del contenzioso tributario producono l’estinzione del processo se non viene chiesta la prosecuzione nei termini stabiliti e non è intervenuto un diniego tempestivamente impugnato.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossioneImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiPrescrizione

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