Cassazione Penale, Sentenza n. 30031/2025 del 01/09/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza di non luogo a procedere emessa dal Tribunale di Sassari del 12/06/2024: si censura la mancata affermazione della responsabilità dell'imputato per il concorso nei reati di cattura di specie protette in area marina protetta. Il ricorrente sostiene che il giudice ha errato nell'escludere il concorso morale/partecipazione dell'imputato ritenendo che questi ignorasse che il luogo fosse area protetta; tale ignoranza dovrebbe essere qualificata come "ignoranza inescusabile" (errore determinato da colpa) ai sensi dell'art. 5 cod. pen., e dunque la responsabilità non poteva essere esclusa.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato: ha annullato la sentenza impugnata e rinviato per nuovo giudizio al Tribunale di Sassari in diversa composizione. La Corte ha motivato l'annullamento perché il giudice di merito ha omesso di valutare l'applicabilità dell'art. 113 cod. pen. (cooperazione nel delitto colposo), essendo configurabile cooperazione colposa anche in assenza di dolo quando vi sia consapevolezza della partecipazione al medesimo fatto e interazione fra le condotte. Inoltre la Corte ha richiamato il principio secondo cui i parchi e le aree protette individuati con provvedimenti pubblicati in Gazzetta Ufficiale non richiedono necessariamente tabellazione perimetrale per essere individuabili; pertanto l'eventuale ignoranza dell'imputato circa la natura protetta dell'area poteva essere dovuta a colpa e risultare inescusabile ai sensi dell'art. 47, comma 3, cod. pen. Per questi motivi la sentenza è annullata e si dispone nuovo giudizio.
Norme richiamate
Richiamato come riferimento alla fattispecie di concorso di persone nel reato; la Corte segnala che il concorso può avere rilevanza anche in relazione a condotte colpose quando integrate le condizioni dell'art. 113 cod. pen.
Invocato dal ricorrente in relazione all'errore sulla legge penale; la Corte ricorda che l'ignoranza rilevante può essere esclusa quando l'errore sia determinato da colpa (cfr. anche art. 47, comma 3).
La Corte afferma l'applicabilità di tale norma alla cooperazione nel delitto colposo: non è necessaria la consapevolezza della natura colposa dell'altrui condotta, ma è sufficiente la coscienza della partecipazione al medesimo fatto e l'interazione fra i comportamenti, con conseguente obbligo di adeguamento cautelare.
Richiamato per affermare che l'errore sul fatto che costituisce reato è irrilevante se determinato da colpa; applicabile alla materia contravvenzionale e quindi all'ipotesi di caccia/pesca in area protetta se l'ignoranza è colposa.
art. 30, comma 1 e art. 19, comma 3, lett. a) legge n. 394/1991
Norme relative alla tutela delle aree protette e alle sanzioni per attività vietate; sono le norme sostanziali contestate e il riferimento per la qualificazione del fatto come illecito in area protetta.
art. 554-quater, comma 6, cod. proc. pen.
Richiamato per giustificare la competente proposizione del ricorso in Cassazione (assenza di rimedio in appello per la sentenza di non luogo a procedere relativa a reato punito con pena alternativa).
Citate giurisprudenzialmente le regole sulla tabellazione perimetrale nelle aree vietate all'attività venatoria; la Corte estende il principio anche alla tutela delle aree protette in materia di pesca, affermando che la mancanza di segnaletica non esclude l'obbligo di individuazione degli estremi dell'area da parte di chi esercita l'attività.
Massime di principio
- La cooperazione può sussistere anche nel delitto colposo: chi consapevolmente partecipa a un'attività con altri può rispondere per cooperazione colposa anche senza dolo, quando esista interazione rilevante tra le condotte e un obbligo cautelare di adeguamento.
- In materia di aree protette, la individuazione dell'area non dipende necessariamente dalla tabellazione fisica; chi svolge attività (venatoria o di pesca) ha l'onere di accertare i confini e la natura dell'area, specialmente se l'area è stata istituita con atto pubblicato in Gazzetta Ufficiale.
- L'errore sul fatto che costituisce reato è irrilevante quando sia determinato da colpa (art. 47, comma 3, cod. pen.); quindi l'ignoranza della natura protetta dell'area può essere inescusabile se derivante da imprudenza o negligenza.
- Quando il giudice di merito esclude responsabilità per assenza di dolo, è necessario valutare se la fattispecie sia comunque riconducibile a responsabilità colposa o a cooperazione colposa; la valutazione deve considerare la dinamica delle condotte e la consapevolezza della partecipazione degli altri.
- Proceduralmente, la Corte di Cassazione può annullare e rinviare per nuovo giudizio se rileva errori di diritto sulla qualificazione della responsabilità; il rinvio può essere disposto in diversa persona fisica del collegio giudicante.
- Per chi esercita attività potenzialmente vietate in aree soggette a restrizioni, è prudente verificare preventivamente atti ufficiali (Gazzetta Ufficiale, cartografia ufficiale) e non fare affidamento sulla sola segnaletica fisica per evitare che eventuali errori siano considerati colposi.
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