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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30022/2025 del 01/09/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Retrosi, quale legale rappresentante della Marvi Produzioni S.r.l., era stato condannato per il reato previsto dall'art. 5 d.lgs. n. 74/2000 per non aver presentato la dichiarazione annuale IVA 2014 relativa a €98.011,70. In cassazione deduceva l'erronea applicazione dell'art. 12 d.lgs. n. 74/2000 e la mancanza del dolo specifico, invocando una grave e non colpevole crisi di liquidità che avrebbe impedito il pagamento dell'imposta e giustificato il differimento della dichiarazione

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per essere generico e manifestamente infondato. Ha confermato che la Corte d'appello aveva correttamente escluso la prova della crisi aziendale dedotta e ha ritenuto che, comunque, la crisi di liquidità non esclude il dolo specifico dell'omessa presentazione della dichiarazione IVA. Perciò il ricorso è stato respinto e il provvedimento di condanna precedente resta efficace. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di €3.000,00 a favore della Cassa delle Ammende

Norme richiamate

  • art. 5 d.lgs. n. 74/2000

    Norma che punisce le condotte evasive relative all'imposta sul valore aggiunto; applicata per l'omessa presentazione della dichiarazione annuale IVA.

  • art. 12 d.lgs. n. 74/2000

    Richiamata dal ricorrente: la Corte ha ritenuto erronea la sua interpretazione sostenendo che la mancata prova della crisi e la natura dichiarativa dell'obbligo rendono inadeguata la deduzione difensiva fondata sulla liquidità.

  • art. 13, comma 3-bis e 3-ter, d.lgs. n. 74/2000

    Prevede che la crisi non transitoria di liquidità possa rendere non punibili specifici delitti (artt.10-bis e 10-ter) e che la situazione di crisi, come definita dal Codice della crisi, sia elemento valutabile ai fini della particolare tenuità (art.131-bis c.p.). Non opera però come esimente generale per l'omessa dichiarazione IVA.

  • art. 2, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 14/2019 (Codice della crisi)

    Definisce la nozione di 'crisi' aziendale che può essere richiamata ai fini delle valutazioni di non punibilità o di tenuità; la Corte ha rilevato che tale situazione doveva essere provata per essere valutata.

  • art. 131-bis cod. pen.

    Norma sulla particolare tenuità del fatto: la situazione di crisi può essere indice di tenuità ma non automaticamente esclude il dolo specifico nell'omessa dichiarazione.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Consente l'addebito delle spese e l'irrogazione di sanzioni in caso di inammissibilità del ricorso attribuibile a colpa del ricorrente; applicata per imporre il pagamento a favore della Cassa delle Ammende.

  • legge n. 103/2017, art. 1, comma 64

    Attribuisce al giudice la facoltà di aumentare la sanzione prevista dall'art. 616 cod. proc. pen. oltre il massimo edittale; richiamata per giustificare la fissazione della somma a carico del ricorrente.

Massime di principio

  • La mera affermazione di una crisi di liquidità deve essere provata quando se ne chiede l'effetto esonerativo o attenuante in sede penale; la semplice allegazione è insufficiente.
  • L'obbligo dichiarativo (es. presentazione della dichiarazione IVA) è distinto dall'obbligo di pagamento: la mancanza di liquidità che impedisca il pagamento non equivale automaticamente all'assenza del dolo specifico relativo all'omessa dichiarazione.
  • Per la Cassazione è necessario contestare in modo specifico e motivato le ragioni espresse dalla Corte d'appello: riproporre genericamente le stesse argomentazioni già respinte dal gravame rende il ricorso inammissibile.
  • Il quadro normativo nazionale limita l'effetto esimente della crisi: solo per taluni reati tributari (artt.10-bis e 10-ter) e secondo condizioni previste dall'art.13 d.lgs.74/2000 la crisi può incidere sulla punibilità; inoltre la crisi può eventuamente influire sulla valutazione della particolare tenuità (art.131-bis c.p.) ma non è una assoluta scusante per omissioni dichiarative.
  • In caso di ricorso infondato o generico è concreto il rischio di condanna alle spese e di sanzioni (art.616 c.p.p. e norme correlate); pertanto la difesa in cassazione deve essere mirata e documentata.

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