Cassazione Penale, Sentenza n. 30022/2025 del 01/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Retrosi, quale legale rappresentante della Marvi Produzioni S.r.l., era stato condannato per il reato previsto dall'art. 5 d.lgs. n. 74/2000 per non aver presentato la dichiarazione annuale IVA 2014 relativa a €98.011,70. In cassazione deduceva l'erronea applicazione dell'art. 12 d.lgs. n. 74/2000 e la mancanza del dolo specifico, invocando una grave e non colpevole crisi di liquidità che avrebbe impedito il pagamento dell'imposta e giustificato il differimento della dichiarazione
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per essere generico e manifestamente infondato. Ha confermato che la Corte d'appello aveva correttamente escluso la prova della crisi aziendale dedotta e ha ritenuto che, comunque, la crisi di liquidità non esclude il dolo specifico dell'omessa presentazione della dichiarazione IVA. Perciò il ricorso è stato respinto e il provvedimento di condanna precedente resta efficace. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di €3.000,00 a favore della Cassa delle Ammende
Norme richiamate
art. 5 d.lgs. n. 74/2000
Norma che punisce le condotte evasive relative all'imposta sul valore aggiunto; applicata per l'omessa presentazione della dichiarazione annuale IVA.
art. 12 d.lgs. n. 74/2000
Richiamata dal ricorrente: la Corte ha ritenuto erronea la sua interpretazione sostenendo che la mancata prova della crisi e la natura dichiarativa dell'obbligo rendono inadeguata la deduzione difensiva fondata sulla liquidità.
art. 13, comma 3-bis e 3-ter, d.lgs. n. 74/2000
Prevede che la crisi non transitoria di liquidità possa rendere non punibili specifici delitti (artt.10-bis e 10-ter) e che la situazione di crisi, come definita dal Codice della crisi, sia elemento valutabile ai fini della particolare tenuità (art.131-bis c.p.). Non opera però come esimente generale per l'omessa dichiarazione IVA.
art. 2, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 14/2019 (Codice della crisi)
Definisce la nozione di 'crisi' aziendale che può essere richiamata ai fini delle valutazioni di non punibilità o di tenuità; la Corte ha rilevato che tale situazione doveva essere provata per essere valutata.
art. 131-bis cod. pen.
Norma sulla particolare tenuità del fatto: la situazione di crisi può essere indice di tenuità ma non automaticamente esclude il dolo specifico nell'omessa dichiarazione.
art. 616 cod. proc. pen.
Consente l'addebito delle spese e l'irrogazione di sanzioni in caso di inammissibilità del ricorso attribuibile a colpa del ricorrente; applicata per imporre il pagamento a favore della Cassa delle Ammende.
legge n. 103/2017, art. 1, comma 64
Attribuisce al giudice la facoltà di aumentare la sanzione prevista dall'art. 616 cod. proc. pen. oltre il massimo edittale; richiamata per giustificare la fissazione della somma a carico del ricorrente.
Massime di principio
- La mera affermazione di una crisi di liquidità deve essere provata quando se ne chiede l'effetto esonerativo o attenuante in sede penale; la semplice allegazione è insufficiente.
- L'obbligo dichiarativo (es. presentazione della dichiarazione IVA) è distinto dall'obbligo di pagamento: la mancanza di liquidità che impedisca il pagamento non equivale automaticamente all'assenza del dolo specifico relativo all'omessa dichiarazione.
- Per la Cassazione è necessario contestare in modo specifico e motivato le ragioni espresse dalla Corte d'appello: riproporre genericamente le stesse argomentazioni già respinte dal gravame rende il ricorso inammissibile.
- Il quadro normativo nazionale limita l'effetto esimente della crisi: solo per taluni reati tributari (artt.10-bis e 10-ter) e secondo condizioni previste dall'art.13 d.lgs.74/2000 la crisi può incidere sulla punibilità; inoltre la crisi può eventuamente influire sulla valutazione della particolare tenuità (art.131-bis c.p.) ma non è una assoluta scusante per omissioni dichiarative.
- In caso di ricorso infondato o generico è concreto il rischio di condanna alle spese e di sanzioni (art.616 c.p.p. e norme correlate); pertanto la difesa in cassazione deve essere mirata e documentata.
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