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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30025/2025 del 01/09/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso avverso l'ordinanza del G.i.p. che convalidava il provvedimento del Questore avente ad oggetto l'obbligo di presentazione personale ex art. 6 legge n. 401/1989 (DASPO). Tre motivi principali: 1) illegittimità della convalida effettuata durante il periodo feriale; 2) carenza di motivazione sulla pericolosità concreta e attuale e presunto contrasto giurisprudenziale sulla recidiva, con richiesta di rimessione alle Sezioni Unite; 3) assenza del presupposto oggettivo poiché l'accensione di un fumogeno avvenuta circa quattro chilometri dal luogo della manifestazione e diverse ore prima non avrebbe messo in pericolo l'ordine e la sicurezza pubblica.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile. Sul primo motivo la Corte ha rilevato che il termine non è soggetto a sospensione feriale e che il ricorrente ha depositato memoria difensiva esaminata dal G.i.p.; sul secondo ha ritenuto il motivo generico e ha richiamato l'orientamento secondo cui, se la condotta è avvenuta nel triennio successivo a un precedente DASPO, il giudice non è tenuto a motivare separatamente la pericolosità concreta e attuale; non sussistevano pertanto ragioni per rimandare il fascicolo alle Sezioni Unite. Sul terzo motivo la Corte ha qualificato la censura come valutazione fattuale e rivalutativa, perciò inammissibile in questa sede; ha richiamato gli accertamenti del G.i.p. che hanno collegato l'evento alla manifestazione sportiva (appartenenza a gruppo ultras, ritrovo in luogo abituale, accensione di pirotecnico alla presenza di molte persone). Conseguenze: rigetto del ricorso, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p. e ingiunzione di versamento di somma determinata; nessuna remissione alle Sezioni Unite.

Norme richiamate

  • Legge 13 dicembre 1989, n. 401, art. 6, comma 2

    Norma che prevede le misure di prevenzione amministrative (DASPO) con obbligo di presentazione; applicata per giustificare il provvedimento del Questore oggetto di convalida

  • Legge 13 dicembre 1989, n. 401, art. 6, comma 5

    Interpretazione richiamata dalla Corte: quando il nuovo provvedimento riguarda soggetto già destinatario di precedente DASPO, se la condotta è avvenuta entro tre anni dalla cessazione del precedente divieto il giudice della convalida non è obbligato a motivare separatamente sulla pericolosità concreta e attuale; se sono trascorsi oltre tre anni, il giudice deve motivare solo in specifiche ipotesi (cessazione degli effetti non richiesta o richiesta e non concessa)

  • Decreto-Legge 22 agosto 2014, n. 119, art. 2, comma 1, lett. b (conv. con legge 17 ottobre 2014, n. 146)

    art. 2, comma 1, lett. b D.L. 22/08/2014 conv. L.17/10/2014 n.146

    Norma che ha modificato i termini di durata e reso obbligatoria, in alcuni casi di recidiva, l'adozione della prescrizione dell'obbligo di presentazione per un periodo minimo di cinque anni; richiamata dalla giurisprudenza come non irragionevole

  • Codice di procedura penale, art. 616

    Dispositivo che impone al ricorrente di sostenere le spese del procedimento in caso di inammissibilità manifestamente infondata; applicato per condannare il ricorrente al pagamento delle spese e di una somma determinata

  • Sentenza Corte Costituzionale 13 giugno 2000, n. 186

    Richiamata in relazione alla valutazione della colpa nella presentazione del ricorso e alla determinazione delle somme da versare, per escludere che il ricorso sia stato presentato con colpa nella determinazione della causa di inammissibilità

Massime di principio

  • La convalida di un provvedimento DASPO non è impedita dal periodo feriale: i termini rilevanti non sono soggetti a sospensione feriale e la presentazione di memoria difensiva tutela il diritto di difesa.
  • In caso di recidiva entro tre anni dal precedente DASPO, il giudice della convalida non è vincolato a motivare separatamente la pericolosità concreta e attuale del soggetto; ciò riduce la possibilità di successo di censure generiche sulla carenza di motivazione.
  • Le censure che richiedono una rivalutazione dei fatti (ricostruzione motivazionale, apprezzamento della causalità o delle circostanze di fatto) sono inammissibili in sede di ricorso per cassazione e devono essere sollevate nei gradi di merito.
  • Per contestare efficacemente un DASPO occorre proporre censure giuridiche precise e confrontarsi con la motivazione concreta del provvedimento; il semplice richiamo a orientamenti contrastanti in giurisprudenza non basta a ottenere la rimessione alle Sezioni Unite, salvo un reale e motivato conflitto.
  • La prova di appartenenza a gruppi ultras, la vicinanza temporale e spaziale alla manifestazione e la condotta pericolosa (uso di pirotecnica in presenza di folla) costituiscono elementi idonei a fondare l'obbligo di presentazione e la convalida del DASPO.

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