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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30023/2025 del 01/09/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che confermava la custodia cautelare in carcere per i reati di cui agli artt. 74 e 73 del d.P.R. n. 309/1990, aggravati ai sensi dell'art. 416-bis.1 c.p.; censura di violazione di legge, norme processuali e vizio di motivazione per mancata valutazione delle istanze difensive volte a escludere o ridimensionare le esigenze cautelari, in particolare: stato di incensuratezza, attività lavorativa pre e post fatti, mancata attualità della misura rispetto ai fatti (agosto 2019 - settembre 2020), durata limitata dei reati fine (dic. 2019 - 9/3/2020), e contestazione della concretezza/attualità del pericolo di reiterazione soprattutto alla luce delle dichiarazioni del collaboratore Mariano Vasapollo.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile, confermando la legittimità della custodia cautelare in carcere. Ha ritenuto corretta la valutazione dei giudici di merito circa il requisito di "attualità e concretezza" del pericolo di reiterazione: pur richiedendo una valutazione prognostica e tenendo conto del tempo trascorso, tale requisito non richiede la previsione di specifiche occasioni imminenti di recidiva. La Corte ha valorizzato gli elementi fattuali (gestione della piazza di spaccio fino al 2022, ruolo organico per conto del clan Gallo-Angelino, organizzazione tramite collaboratori, uso del telefono per impartire ordini, ingenti movimenti di denaro e arricchimento) come indici di persistenza del sistema di vita criminale e di radicamento sul territorio, idonei a giustificare la prognosi di pericolosità nonostante il cosiddetto "tempo silente". Il ricorrente non ha disarticolato la prova raccolta (dichiarazioni di più collaboratori e intercettazioni). Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e sanzionato ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; non è stata comunque ritenuta la condotta del ricorrente posta in colpa ai fini dell'esenzione totale dalla determinazione della somma richiesta (richiamata sentenza Corte Cost. n.186/2000).

Norme richiamate

  • d.P.R. n. 309/1990, artt. 73 e 74

    Norme che disciplinano i reati in materia di stupefacenti contestati all'imputato; la loro gravità contribuisce, unitamente all'aggravante di cui all'art. 416-bis, a fondare la valutazione cautelare.

  • art. 416-bis cod. pen. (aggravante per reati di associazione di tipo mafioso)

    Aggravante che accentua la presunzione relativa di pericolosità e giustifica un'attenzione cautelare più rigorosa: le concrete modalità del fatto e la risalenza temporale possono incidere sul superamento della presunzione.

  • art. 275, comma 3, cod. proc. pen.

    Prevede una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari per alcuni reati; la Corte richiama che il giudice deve considerare espressamente il tempo trascorso e altri elementi idonei a escludere le esigenze cautelari se sussistenti.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina l'onere delle spese processuali per il ricorso inammissibile; la Corte ha disposto che il ricorrente sostenga le spese.

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 186/2000

    Richiamata in relazione al criterio per l'eventuale non imputabilità della condotta nella determinazione della somma dovuta: la Corte ha ritenuto che non sussistano ragioni per ritenere che il ricorso sia stato presentato con colpa.

Massime di principio

  • Per misure cautelari in reati associativi e di droga aggravati dall'art. 416-bis la giurisprudenza riconosce una presunzione relativa di pericolosità che il giudice può superare solo con argomentazione precisa e elementi concreti.
  • Il requisito di "attualità e concretezza" del pericolo di reiterazione non richiede necessariamente l'indicazione di un'occasione imminente di recidiva: è sufficiente una valutazione prognostica fondata sulle modalità della condotta, sulla personalità dell'imputato e sul contesto socio-ambientale.
  • Il tempo intercorso dai fatti ("tempo silente") è un elemento rilevante ma non necessariamente dirimente: se sussistono indici di radicamento nel territorio, capacità organizzativa, continuazione dell'attività delittuosa o riorganizzazione rispetto a nuovi assetti del clan, il giudice può ritenere persistente il pericolo.
  • Le dichiarazioni di più collaboratori di giustizia e le intercettazioni, se coerenti e integrate, rafforzano la prognosi di pericolosità e rendono più difficile contestare la sussistenza delle esigenze cautelari limitandosi a censurare singole dichiarazioni.
  • In situazioni analoghe la difesa deve documentare e provare fatti contrari (es. prova di attività lecite non compatibili con l'organizzazione criminosa, assenza di contatti con la rete delinquenziale, conteggi bancari, testimonianze di terzi, elementi che dimostrino la cessazione del ruolo) e confrontarsi puntualmente con tutte le fonti probatorie indicate nell'ordinanza (collaboratori, intercettazioni, flussi finanziari).
  • Esiste un orientamento minoritario che richiede un'ulteriore prova dell'effettiva prossimità dell'occasione di recidiva; tuttavia, nella maggior parte dei casi, i giudici applicano il criterio prognostico più ampio sopra descritto.

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