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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30026/2025 del 01/09/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano l'ordinanza che confermava il sequestro preventivo impeditivo disposto dal GIP, denunciando violazione di legge per l'assenza del periculum in mora. Sostenevano che il sequestro era stato motivato esclusivamente dal rischio che la libera disponibilità delle quote e dell'azienda potesse agevolare l'aggravamento o la protrazione delle conseguenze del reato o la consumazione di reati analoghi, ma che mancherebbero elementi concreti a sostegno di una stabile destinazione della Nuova Edilizia SRL alla commissione di reati tributari (assenza di riscontri documentali come dichiarazioni fiscali e libro fatture 2017-2022). Inoltre richiamavano la presenza di amministratori giudiziari e altre circostanze che, a loro avviso, avrebbero escluso il rischio di reiterazione.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibili i ricorsi. In via preliminare ha rilevato mancanza di legittimazione per parte delle doglianze: l'impugnazione riguardante il compendio aziendale richiedeva procura speciale per agire in nome della persona giuridica e la restituzione, mentre l'amministratore di fatto non risultava titolare di diritto alla restituzione delle quote o del compendio. Sul merito la Corte ha ritenuto comunque generiche e aspecifiche le censure, osservando che il Tribunale del riesame aveva motivato compiutamente la sussistenza del periculum in mora, richiamando indagini e sommarie informazioni testimoniali (anche dell'amministratore giudiziario) che indicano la natura fittizia della «cartiera» e la sostanziale riconducibilità all'operatività della Nuova Edilizia SRL. La coesistenza del sequestro impeditivo e di quello per equivalente è ritenuta legittima. Condanna dei ricorrenti alle spese e a una sanzione pecuniaria.

Norme richiamate

  • art. 2, D. lgs. n. 74 del 2000

    Norma incriminatrice applicata: frode fiscale contestata agli indagati quale fatto-base che giustifica misure cautelari reali

  • art. 173, disp. att. cod. proc. pen.

    Limiti alla esposizione sommaria del motivo in cassazione; i ricorrenti hanno richiamato la formula di sintesi consentita, ma la Corte valuta la specificità delle censure

  • art. 591, cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione al difetto di legittimazione: norma richiamata dal Collegio per valutare chi ha interesse e titolo ad impugnare le misure cautelari reali

  • Sez. 1, n. 36064 del 15/06/2023 (Sangermano)

    Sez. 1, n. 36064/15-06-2023

    Giurisprudenza citata sul tema della legittimazione dell'amministratore giudiziario e dei limiti dell'impugnazione da parte di soggetti che non rappresentano formalmente la società

  • Sez. 2, n. 18419 del 22/03/2024 (Grazioli)

    Sez. 2, n. 18419/22-03-2024

    Precedente che afferma la necessità della procura speciale al difensore per proporre impugnazioni in nome della persona giuridica contro sequestri di beni societari

  • Sez. 5, n. 52060 del 30/10/2019 (Angeli)

    Sez. 5, n. 52060/30-10-2019

    Principio per cui l'indagato è legittimato a impugnare una misura reale solo se ha un interesse concreto e attuale alla restituzione del bene

  • Sez. 3, n. 42129 del 08/04/2019 (M.)

    Sez. 3, n. 42129/08-04-2019

    Precisa che per il sequestro impeditivo è richiesto un nesso di pertinenzialità tra il bene e il reato

  • Sez. 2, n. 21228 del 29/04/2014 (Riva)

    Sez. 2, n. 21228/29-04-2014

    Indica che il sequestro per equivalente non richiede lo stesso nesso di pertinenzialità richiesto per il sequestro impeditivo

Massime di principio

  • Per impugnare un sequestro reale occorre avere un interesse concreto e attuale alla restituzione del bene; chi non è titolare di diritto reale o di possesso qualificato rischia di essere privo di legittimazione.
  • Se al momento del sequestro è nominato un amministratore giudiziario, la persona che era legale rappresentante prima del provvedimento può avere limiti ad agire in proprio contro il sequestro del compendio aziendale, salvo procura speciale per il difensore per agire in nome della società.
  • Il sequestro impeditivo e il sequestro per equivalente possono coesistere: hanno finalità diverse e richiedono valutazioni distinte (l'impeditivo richiede nesso di pertinenzialità e periculum in mora).
  • Per dimostrare l'assenza del periculum in mora è necessario proporre censure specifiche e prove concrete che smentiscano gli elementi fattuali indicati dal giudice (es. documentazione fiscale, libri contabili, atti che mostrino operatività reale e non fittizia), e non formulare mere ipotesi speculative.
  • In sede di cassazione, le censure generiche o che non si confrontano puntualmente con la motivazione del giudice d'appello rischiano l'inammissibilità: è essenziale rispondere punto per punto alle argomentazioni contenute nel provvedimento impugnato.
  • Quando si rappresenta in giudizio una società soggetta a misure reali, è prudente assicurarsi che il difensore abbia una procura speciale espressa per proporre impugnazioni nell'interesse della persona giuridica.

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