Cassazione Penale, Sentenza n. 30026/2025 del 01/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano l'ordinanza che confermava il sequestro preventivo impeditivo disposto dal GIP, denunciando violazione di legge per l'assenza del periculum in mora. Sostenevano che il sequestro era stato motivato esclusivamente dal rischio che la libera disponibilità delle quote e dell'azienda potesse agevolare l'aggravamento o la protrazione delle conseguenze del reato o la consumazione di reati analoghi, ma che mancherebbero elementi concreti a sostegno di una stabile destinazione della Nuova Edilizia SRL alla commissione di reati tributari (assenza di riscontri documentali come dichiarazioni fiscali e libro fatture 2017-2022). Inoltre richiamavano la presenza di amministratori giudiziari e altre circostanze che, a loro avviso, avrebbero escluso il rischio di reiterazione.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibili i ricorsi. In via preliminare ha rilevato mancanza di legittimazione per parte delle doglianze: l'impugnazione riguardante il compendio aziendale richiedeva procura speciale per agire in nome della persona giuridica e la restituzione, mentre l'amministratore di fatto non risultava titolare di diritto alla restituzione delle quote o del compendio. Sul merito la Corte ha ritenuto comunque generiche e aspecifiche le censure, osservando che il Tribunale del riesame aveva motivato compiutamente la sussistenza del periculum in mora, richiamando indagini e sommarie informazioni testimoniali (anche dell'amministratore giudiziario) che indicano la natura fittizia della «cartiera» e la sostanziale riconducibilità all'operatività della Nuova Edilizia SRL. La coesistenza del sequestro impeditivo e di quello per equivalente è ritenuta legittima. Condanna dei ricorrenti alle spese e a una sanzione pecuniaria.
Norme richiamate
art. 2, D. lgs. n. 74 del 2000
Norma incriminatrice applicata: frode fiscale contestata agli indagati quale fatto-base che giustifica misure cautelari reali
art. 173, disp. att. cod. proc. pen.
Limiti alla esposizione sommaria del motivo in cassazione; i ricorrenti hanno richiamato la formula di sintesi consentita, ma la Corte valuta la specificità delle censure
Richiamato in relazione al difetto di legittimazione: norma richiamata dal Collegio per valutare chi ha interesse e titolo ad impugnare le misure cautelari reali
Sez. 1, n. 36064 del 15/06/2023 (Sangermano)
Sez. 1, n. 36064/15-06-2023
Giurisprudenza citata sul tema della legittimazione dell'amministratore giudiziario e dei limiti dell'impugnazione da parte di soggetti che non rappresentano formalmente la società
Sez. 2, n. 18419 del 22/03/2024 (Grazioli)
Sez. 2, n. 18419/22-03-2024
Precedente che afferma la necessità della procura speciale al difensore per proporre impugnazioni in nome della persona giuridica contro sequestri di beni societari
Sez. 5, n. 52060 del 30/10/2019 (Angeli)
Sez. 5, n. 52060/30-10-2019
Principio per cui l'indagato è legittimato a impugnare una misura reale solo se ha un interesse concreto e attuale alla restituzione del bene
Sez. 3, n. 42129 del 08/04/2019 (M.)
Sez. 3, n. 42129/08-04-2019
Precisa che per il sequestro impeditivo è richiesto un nesso di pertinenzialità tra il bene e il reato
Sez. 2, n. 21228 del 29/04/2014 (Riva)
Sez. 2, n. 21228/29-04-2014
Indica che il sequestro per equivalente non richiede lo stesso nesso di pertinenzialità richiesto per il sequestro impeditivo
Massime di principio
- Per impugnare un sequestro reale occorre avere un interesse concreto e attuale alla restituzione del bene; chi non è titolare di diritto reale o di possesso qualificato rischia di essere privo di legittimazione.
- Se al momento del sequestro è nominato un amministratore giudiziario, la persona che era legale rappresentante prima del provvedimento può avere limiti ad agire in proprio contro il sequestro del compendio aziendale, salvo procura speciale per il difensore per agire in nome della società.
- Il sequestro impeditivo e il sequestro per equivalente possono coesistere: hanno finalità diverse e richiedono valutazioni distinte (l'impeditivo richiede nesso di pertinenzialità e periculum in mora).
- Per dimostrare l'assenza del periculum in mora è necessario proporre censure specifiche e prove concrete che smentiscano gli elementi fattuali indicati dal giudice (es. documentazione fiscale, libri contabili, atti che mostrino operatività reale e non fittizia), e non formulare mere ipotesi speculative.
- In sede di cassazione, le censure generiche o che non si confrontano puntualmente con la motivazione del giudice d'appello rischiano l'inammissibilità: è essenziale rispondere punto per punto alle argomentazioni contenute nel provvedimento impugnato.
- Quando si rappresenta in giudizio una società soggetta a misure reali, è prudente assicurarsi che il difensore abbia una procura speciale espressa per proporre impugnazioni nell'interesse della persona giuridica.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 1 set 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 30021/2025 del 01/09/2025
- Sentenza penale · 1 set 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 30022/2025 del 01/09/2025
- Sentenza penale · 1 set 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 30023/2025 del 01/09/2025
- Sentenza penale · 1 set 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 30024/2025 del 01/09/2025
- Sentenza penale · 1 set 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 30025/2025 del 01/09/2025
- Sentenza penale · 1 set 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 30028/2025 del 01/09/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →