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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30021/2025 del 01/09/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza di condanna per il reato previsto dall'art.4 d.lgs. n.74/2000 e, in particolare, censura dell'applicazione dell'art.12-bis d.lgs. n.74/2000 per la confisca per equivalente dell'intero profitto del reato nonostante il ricorrente non avesse personalmente percepito tale profitto. Richiama la giurisprudenza delle Sezioni Unite (Massini) invocando la limitazione della confisca al profitto effettivamente conseguito da ciascun concorrente e il principio di proporzionalita e individualizzazione della sanzione.

La decisione

Il ricorso e stato dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza. La Corte ha ritenuto che l'art.12-bis consente la confisca per equivalente anche quando il profitto non e materiale rinvenuto presso l'autore del reato e che i principi affermati dalle Sezioni Unite nel caso di concorso di persone non possono automaticamente estendersi ai reati commessi da un unico autore. La Corte ha confermato la piena applicazione dell'art.12-bis nel caso di specie, ha richiamato precedenti (Pulvirenti) che hanno dichiarato la legittimita costituzionale della norma e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese e di una somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 12-bis d.lgs. n. 74 del 2000

    La confisca per equivalente puo essere disposta anche quando il profitto del reato non e rinvenuto materialmente presso l'autore; applicazione piena nei confronti del rappresentante/autore singolo secondo il Collegio.

  • art. 4 d.lgs. n. 74 del 2000

    Norma sostanziale del reato contestato (evasione fiscale mediante indicazione di elementi attivi ridotti), posto a fondamento della condanna del ricorrente.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Consente l'imputazione delle spese e l'irrogazione di una somma a favore della Cassa delle Ammende in caso di inammissibilita del ricorso; il Collegio ha fissato la somma in 3.000 euro.

  • Ordinanza Sezioni Unite (Massini), Sez. U n. 13783 del 26/09/2024

    La confisca di somme di denaro ha natura diretta soltanto in presenza della prova della derivazione causale del bene rispetto al reato, non potendosi far discendere detta qualifica dalla mera natura del bene. La confisca e, invece, qualificabile per equivalente in tutti i casi in cui non sussiste il predetto nesso di derivazione causale. In caso di concorso di persone nel reato, esclusa ogni forma di solidarieta passiva, la confisca e disposta nei confronti del singolo concorrente limitatamente a quanto dal medesimo concretamente conseguito. Il relativo accertamento e oggetto di prova nel contraddittorio fra le parti. Solo in caso di mancata individuazione della quota di arricchimento del singolo concorrente, soccorre il criterio della ripartizione in parti uguali.

    Principio applicabile ai casi di concorso di piu persone: la confisca deve essere commisurata al profitto effettivamente conseguito dal singolo, salvo impossibilita di individuazione della quota, nel qual caso puo disporsi una ripartizione paritaria.

  • Sez. 3, Pulvirenti, n. 11086 del 04/02/2022

    Ha dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimita costituzionale dell'art.12-bis nella parte in cui prevede la confisca per equivalente nei confronti del rappresentante di una persona giuridica quando non sia possibile eseguire la confisca diretta sull'ente; conferma la legittimita della misura rispetto a Costituzione e Convenzioni.

Massime di principio

  • Quando il reato tributario e commesso da un unico autore o dal rappresentante di un ente, l'art.12-bis permette la confisca per equivalente anche se il profitto non e materialmente rinvenuto presso l'autore; la difesa deve provare il mancato arricchimento personale per contrastare l'applicazione automatica della confisca.
  • I principi delle Sezioni Unite che limitano la confisca al profitto effettivamente percepito riguardano soprattutto i casi di concorso di piu persone e non si estendono automaticamente ai casi di autore singolo; in caso di concorso, se non e possibile quantificare la quota di ciascun concorrente, puo adottarsi la ripartizione in parti uguali.
  • La proporzionalita e l'individualizzazione della pena non impediscono, di per se stesse, la confisca per equivalente disposta dalla norma: la legittimita costituzionale della misura e stata piu volte confermata dalla giurisprudenza.
  • In sede di impugnazione e fondamentale concentrare le censure sulla dimensione probatoria della mancata percezione del profitto e sulla mancata individuazione di beni da confiscare, dato che questioni di fatto non adeguatamente dedotte e provate difficilmente ottengono accoglimento in Cassazione.
  • L'inammissibilita del ricorso puo comportare oneri economici significativi (spese processuali e versamento in favore della Cassa delle Ammende); valutare preventivamente la fondatezza giuridica e fattuale del ricorso prima di proporlo.

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