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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09370/2025 del 09/04/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

La società in amministrazione straordinaria, dichiarata insolvente, ha impugnato il decreto del tribunale che aveva accolto l’opposizione allo stato passivo proposta dalla società locatrice e ammesso in prededuzione il credito per canoni di locazione non pagati e spese condominiali. La procedura sosteneva, in sintesi, che i contratti di locazione fossero nulli perché inseriti in un’operazione complessiva di spin off immobiliare asseritamente distrattiva del patrimonio del gruppo e in frode alla legge; che fossero comunque nulli per violazione dell’art. 9 l. 192/1998 per abuso di dipendenza economica; e che, in ogni caso, il credito non potesse essere ammesso in prededuzione perché non vi sarebbe stato un formale subentro del commissario nei contratti, ma solo una prosecuzione di fatto del rapporto.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso e ha condannato la ricorrente alle spese. Ha corretto la motivazione del tribunale nella parte in cui aveva richiamato in modo improprio la nozione di nullità per frode alla legge: ha chiarito che atti negoziali pregiudizievoli per i creditori non sono di per sé nulli, salvo che la stipulazione stessa realizzi una fattispecie vietata da norme imperative, anche penali. Tuttavia ha ritenuto non censurabile l’esito finale del decreto, perché il giudice di merito aveva accertato in fatto che i contratti di locazione non avevano concorso alla distrazione patrimoniale e non erano funzionalmente collegati alle operazioni societarie contestate. Ha inoltre confermato che, nell’amministrazione straordinaria, i contratti in corso proseguono ope legis fino allo scioglimento del commissario e che i crediti maturati nel frattempo sono prededucibili anche senza formale dichiarazione di subentro.

Norme richiamate

  • art. 360 n. 5 c.p.c.

    Il vizio è configurabile solo per omesso esame di un fatto storico decisivo o per supposta esistenza/inesistenza di un fatto incontrovertibilmente escluso o provato; non consente una rivalutazione del merito o delle prove.

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    È il parametro per denunciare violazione o falsa applicazione di legge, ma non per contestare un accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito.

  • art. 1344 c.c.

    La Corte ribadisce che la frode alla legge non rende nullo, di regola, il contratto pregiudizievole per i creditori, salvo che la stipulazione realizzi essa stessa una norma imperativa vietata.

  • art. 1418, comma 1, c.c.

    La nullità discende quando il contratto o la sua stipulazione violano norme imperative, anche ove il divieto colpisca la stessa conclusione del contratto.

  • art. 9 l. n. 192/1998

    L’abuso di dipendenza economica presuppone eccessivo squilibrio e mancanza di reali alternative sul mercato, oltre a una condotta abusiva contraria a buona fede.

  • art. 50, comma 2, d.lgs. n. 270/1999

    Nell’amministrazione straordinaria i contratti pendenti continuano ad avere esecuzione fino a quando il commissario eserciti lo scioglimento; il subentro richiede una dichiarazione espressa.

  • art. 51 d.lgs. n. 270/1999

    I diritti sorti prima dello scioglimento sono regolati dalle norme richiamate dalla legge fallimentare.

  • art. 52 d.lgs. n. 270/1999

    I crediti sorti per la continuazione dell’impresa e della gestione del patrimonio del debitore sono soddisfatti in prededuzione.

  • art. 111, primo comma, n. 1, l.fall.

    Costituisce il parametro della prededuzione richiamato dall’art. 52 d.lgs. n. 270/1999.

  • art. 72 l.fall.

    Richiamato in via analogica per i rapporti pendenti dopo lo scioglimento, ma distinto dal regime speciale dell’amministrazione straordinaria.

  • art. 1373 c.c.

    Richiamato per affermare che gli effetti della volontà di scioglimento non incidono retroattivamente sulle prestazioni già eseguite.

  • art. 1460 c.c.

    Richiamato nel medesimo ragionamento sugli effetti delle prestazioni già rese nei contratti a esecuzione continuata o periodica.

  • art. 1378 c.c.

    Richiamato nel ragionamento sugli effetti delle prestazioni già eseguite nei contratti di durata.

  • art. 2423 c.c.

    Richiamato dalla procedura tra le norme che si assumevano violate nelle operazioni societarie contestate.

  • art. 2426 c.c.

    Richiamato dalla procedura tra le norme che si assumevano violate nelle operazioni societarie contestate.

  • art. 2433 c.c.

    Richiamato dalla procedura come norma elusa attraverso l’asserito drenaggio dei canoni di locazione in luogo dei dividendi.

  • art. 2445 c.c.

    Richiamato dalla procedura come norma elusa nell’operazione contestata.

  • art. 2626 c.c.

    Richiamato dalla procedura come norma elusa nell’operazione contestata.

  • art. 216, comma 1, l.fall.

    Richiamato come norma incriminatrice cui possono essere ricondotti gli atti distrattivi.

  • art. 223, comma 1, l.fall.

    Richiamato come norma incriminatrice applicabile anche all’amministrazione straordinaria.

  • art. 110 c.p.

    Richiamato per la disciplina del concorso di persone nel reato.

  • art. 217, comma 1, n. 4, l.fall.

    Richiamato come esempio di norma penale/economica che vieta atti che aggravano il dissesto.

  • art. 648 c.p.

    Citato come esempio di reato-contratto.

  • art. 474 c.p.

    Citato come esempio di reato-contratto.

  • art. 1-bis d.l. n. 134/2008 conv. in l. n. 166/2008

    Precisa che l’esecuzione del contratto o la richiesta del commissario non fanno venir meno la facoltà di scioglimento e non attribuiscono i diritti del subentro senza espressa dichiarazione.

  • d.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater

    Richiamato per i presupposti del contributo unificato aggiuntivo in caso di rigetto dell’impugnazione.

Massime di principio

  • Un contratto pregiudizievole per i creditori non è di per sé nullo per frode alla legge o per motivo illecito: la nullità richiede che la stipulazione realizzi direttamente una fattispecie vietata da norma imperativa, anche penale.
  • Quando il giudice di merito accerta in fatto che il contratto non ha concorso alla distrazione patrimoniale, tale apprezzamento non è censurabile in cassazione come violazione di legge; può essere attaccato solo nei limiti rigorosi del vizio di motivazione o dell’omesso esame di un fatto storico decisivo.
  • Nell’amministrazione straordinaria delle grandi imprese insolventi, i contratti pendenti proseguono ope legis fino all’eventuale scioglimento del commissario; il formale subentro non è condizione necessaria per la debenza dei corrispettivi maturati nel frattempo.
  • I crediti sorti per prestazioni eseguite dopo l’apertura della procedura e funzionali alla continuazione dell’impresa sono prededucibili anche se il commissario non abbia ancora dichiarato il subentro, purché il rapporto sia proseguito secondo il regime legale.
  • L’abuso di dipendenza economica richiede prova sia di un eccessivo squilibrio contrattuale sia dell’assenza di valide alternative di mercato per il contraente debole; la sola allegazione di condizioni onerose non basta.

Come è indicizzato

MaterieLiquidazione giudizialeLocazione commercialeInadempimentoImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaContrattiObbligazioniProcesso civile
IstitutiNullitàOnere della prova

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