Cassazione Civile, Ordinanza n. 07454/2023 del 15/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (debitore)
La controversia
La lite origina dall'impugnazione di avvisi di pagamento relativi a canoni enfiteutici emessi per conto del Comune da società incaricate della riscossione, poi succedutesi tra loro fino alla curatela fallimentare dell'ultima società. In primo grado il giudice di pace aveva annullato gli avvisi; il Tribunale di Potenza, adito in appello dalla curatela e con costituzione del Comune, ha dichiarato l'appello inammissibile sul presupposto che il giudice di pace avesse qualificato la domanda come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. e che tale qualificazione non fosse stata specificamente censurata, con conseguente passaggio in giudicato della questione e non appellabilità, nel testo ratione temporis applicabile, dell'art. 616 c.p.c. Il Comune ha quindi proposto ricorso per cassazione articolando tre motivi collegati: ha denunciato omessa decisione, vizio di motivazione, violazione degli artt. 615 e 618 c.p.c. in relazione all'art. 949, comma 1, c.c. e all'art. 112 c.p.c.; ha dedotto ultrapetizione/extrapetizione per avere il Tribunale ricostruito d'ufficio una domanda diversa da quella proposta; ha censurato la motivazione come apparente. In sostanza sosteneva che l'atto impugnato non fosse un atto esecutivo presupponente ruolo esattoriale, bensì un avviso di accertamento o un avviso di ingiunzione fiscale, e che i giudici di merito avessero erroneamente trascurato il contenuto sostanziale della domanda.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la sentenza impugnata si fondasse su una ratio decidendi autonoma e decisiva, non specificamente attinta dal ricorso: il giudice d'appello aveva affermato che la qualificazione della domanda operata dal giudice di pace non era stata censurata con l'appello, sicché su tale punto si era formato giudicato interno. La Corte ha poi osservato che il ricorrente non aveva efficacemente contrastato tale statuizione, limitandosi a sostenere in astratto l'erroneità della qualificazione, e che non ricorreva alcuna motivazione meramente apparente, essendo il percorso argomentativo del giudice di merito intellegibile e riferito al caso concreto. Essendo le controparti rimaste intimate, non è stata pronunciata statuizione sulle spese. È stato inoltre dato atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato per la qualificazione originaria della domanda come opposizione all'esecuzione
richiamato per escludere, nel regime ratione temporis, l'appellabilità della decisione resa sull'opposizione all'esecuzione
evocato dal ricorrente nei motivi, senza che la censura superi il vaglio di ammissibilità
richiamato dal ricorrente in relazione alla pretesa natura sostanziale della domanda
invocato per lamentare ultrapetizione e violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato
menzionato con riguardo alla tipicità dei motivi di ricorso
richiamato per affermare l'inammissibilità del ricorso quando si contesta solo la soluzione di merito conforme a orientamenti consolidati
richiamato incidentalmente in tema di effetti della declaratoria di inammissibilità
richiamato incidentalmente nel ragionamento sul filtro di inammissibilità
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
applicato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002
richiamato per determinare l'importo dell'ulteriore contributo unificato
art. 12 preleggi
richiamato per l'interpretazione della riforma del n. 5 dell'art. 360 c.p.c.
menzionato quale norma che ha riformulato il vizio di motivazione deducibile in cassazione
richiamata come fonte dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
R.D. n. 639/1910
richiamato dal ricorrente per qualificare l'atto come ingiunzione fiscale
richiamato nella ricostruzione del giudice di pace in relazione al titolo esecutivo
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione il ricorso è inammissibile se non investe la ratio decidendi autonoma e decisiva posta a base della sentenza impugnata, anche quando vengano sviluppate censure astrattamente pertinenti ad altri profili della controversia.
- La parte che intenda contestare la declaratoria di inammissibilità dell'appello deve censurare specificamente la qualificazione della domanda operata dal giudice di primo grado, ove tale qualificazione sia stata posta a fondamento della decisione di secondo grado e risulti non impugnata in appello.
- L'interpretazione e qualificazione della domanda giudiziale appartengono al giudice di merito, che deve desumerne il contenuto sostanziale dagli atti e dalle vicende dedotte, ma nei limiti del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e del divieto di sostituzione d'ufficio di un'azione diversa.
- Il vizio di ultrapetizione ricorre solo quando il giudice attribuisca un bene della vita non richiesto o decida su questioni estranee all'oggetto del giudizio; non sussiste quando il giudice qualifichi giuridicamente la domanda e ne ricavi le conseguenze processuali.
- La motivazione è censurabile in cassazione solo se meramente apparente, ossia priva della minima intellegibilità del ragionamento decisorio; non è sufficiente lamentare che il giudice abbia deciso in modo errato o non condivisibile.
- Dopo la riforma dell'art. 360, n. 5, c.p.c., il controllo di legittimità sulla motivazione è ridotto al minimo costituzionale e non consente di sindacare il semplice difetto di sufficienza argomentativa.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 15 mar 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 07433/2023 del 15/03/2023
- ordinanza_civile · 15 mar 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 07434/2023 del 15/03/2023
- ordinanza_civile · 15 mar 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 07442/2023 del 15/03/2023
- ordinanza_civile · 15 mar 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 07444/2023 del 15/03/2023
- ordinanza_civile · 15 mar 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 07446/2023 del 15/03/2023
- ordinanza_civile · 15 mar 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 07447/2023 del 15/03/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →