Cassazione Civile, Ordinanza n. 20589/2021 del 19/07/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Una società aveva impugnato un avviso di accertamento per IVA, IRES e IRAP relativo all'anno d'imposta 2008. La controversia in cassazione è rimasta limitata al profilo IVA connesso al distacco di personale effettuato presso un'altra società: l'Ufficio aveva ritenuto che le somme fatturate a rimborso del costo del personale integrassero una prestazione di servizi imponibile, mentre la contribuente sosteneva che si trattasse di un mero ribaltamento di costi, privo di interesse e di vantaggio economico per il distaccante, e quindi non soggetto a IVA ai sensi dell'art. 8, comma 35, L. n. 67/1988 e dell'art. 30 d.lgs. n. 276/2003. Con il secondo motivo la ricorrente ha anche dedotto nullità della sentenza per motivazione apparente ex art. 132, co. 2, n. 4, c.p.c., assumendo che la CTR avesse escluso la non imponibilità senza adeguata motivazione.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il motivo sulla motivazione apparente, osservando che la sentenza d'appello conteneva una motivazione ampia e coerente sulla natura del distacco e sull'assenza di un interesse del distaccante, sicché la censura mirava in realtà a una rivalutazione del merito non consentita in sede di legittimità. Ha poi respinto anche il primo motivo: ha preso atto dell'accertamento in fatto della CTR, secondo cui l'operazione non rientrava nel regime di non imponibilità di cui all'art. 8, comma 35, L. n. 67/1988, ed ha richiamato la successiva pronuncia della Corte di giustizia UE nel caso San Domenico Vetraria, secondo cui è incompatibile con la normativa IVA nazionale l'esclusione di rilevanza IVA dei distacchi di personale quando vi sia un nesso sinallagmatico tra distacco e rimborso costi. La Corte ha precisato che, ai fini IVA, è sufficiente l'onerosità della prestazione e il nesso di corrispettività tra servizio reso e somma ricevuta, anche se il corrispettivo coincide con il solo costo e senza lucro. Il ricorso è stato quindi rigettato; le spese sono state compensate per il chiarimento intervenuto in corso di giudizio della Corte di giustizia. È stato inoltre dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
È il parametro formale del motivo di ricorso per violazione di legge dedotto contro la qualificazione fiscale del distacco di personale.
È il parametro formale del motivo di ricorso sulla nullità della sentenza per motivazione apparente.
art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.
La Corte esclude la nullità perché la motivazione della sentenza impugnata non è mancante né solo apparente.
art. 8, comma 35, L. n. 67 del 1988
La norma è richiamata come base della tesi di non imponibilità del distacco di personale, ma la Corte la interpreta alla luce del diritto UE nel senso che non può escludere l'IVA quando il distacco sia effettuato a fronte del rimborso del costo e sussista un nesso di corrispettività.
art. 30 d.lgs. n. 276 del 2003
È richiamato come disciplina del distacco di lavoratori, ma non vale a escludere la rilevanza IVA dell'operazione se questa è onerosa e sinallagmatica.
art. 2, punto 1, sesta direttiva 77/388/CEE
La Corte di giustizia, richiamata dalla Cassazione, afferma che una prestazione di servizi è imponibile quando è onerosa e sussiste nesso diretto tra servizio e corrispettivo, anche se il corrispettivo coincide con il mero rimborso costi.
È indicato come norma interna speculare alla nozione unionale di prestazione di servizi; la Corte ne ricava che l'onerosità e il nesso di corrispettività bastano per l'imponibilità IVA.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte del ricorrente.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
È richiamato quale parametro per la quantificazione dell'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- La motivazione apparente sussiste solo quando la sentenza è priva di una reale argomentazione; se il giudice di merito espone le ragioni della decisione, anche in modo sintetico o opinabile, la censura non può risolversi in una richiesta di rivalutazione del merito.
- Ai fini IVA, il distacco di personale è imponibile quando tra il servizio reso e la somma ricevuta esiste un nesso di corrispettività; è irrilevante che il corrispettivo coincida con il solo rimborso del costo sostenuto dal distaccante e che non vi sia margine di utile.
- La disciplina nazionale sul distacco di personale non può essere applicata in modo da escludere in via generale la rilevanza IVA di operazioni onerose, se l'interpretazione sarebbe incompatibile con il diritto unionale sulla nozione di prestazione di servizi imponibile.
- In sede di legittimità non è consentito ottenere un nuovo esame dei documenti e delle prove per contestare l'accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito sulla natura economica dell'operazione.
- rami
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