Cassazione Civile, Ordinanza n. 25948/2022 del 02/09/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
L'Agenzia delle entrate ha impugnato la sentenza della CTR Lazio - sezione distaccata di Latina, che aveva confermato l'annullamento di una pretesa fiscale relativa a operazioni con il Comune di Sperlonga. Secondo i giudici di merito, la società cooperativa aveva svolto servizi esclusivamente verso i consorziati e, per quanto concerne i rapporti con il Comune, i contributi ricevuti non costituivano corrispettivo imponibile ai fini IVA ma un sostegno economico per attività di interesse collettivo, quali piano di salvataggio ed eventi e manifestazioni culturali. Con l'unico motivo di ricorso, l'Agenzia ha denunciato violazione dell'art. 3, secondo comma, d.P.R. n. 633/1972, in combinato disposto con gli artt. 2697 c.c. e 116 c.p.c., sostenendo che la CTR non avesse correttamente ritenuto sussistenti i presupposti normativi per assoggettare ad IVA i negozi in esame.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che la censura, formalmente prospettata come violazione di legge, mirava in realtà a contestare la ricognizione della fattispecie concreta e la valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito. Ha ribadito che il vizio di violazione di legge concerne l'erronea ricognizione della fattispecie astratta, mentre l'errore sulla ricostruzione del fatto è denunciabile, in cassazione, solo nei limiti del vizio motivazionale. Conseguentemente, la decisione di merito è rimasta ferma e l'Agenzia è stata condannata alle spese di legittimità in favore della contribuente. La Corte ha inoltre escluso l'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, per la qualità di amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura generale dello Stato.
Norme richiamate
La deduzione di violazione di legge è ammissibile solo se investe l'erronea interpretazione o applicazione della norma astratta, non la rivalutazione del fatto accertato dai giudici di merito.
art. 3, secondo comma, d.P.R. n. 633/1972
È la norma invocata per sostenere l'assoggettamento a IVA delle operazioni oggetto di causa; la Corte non ne offre una nuova interpretazione di merito, perché reputa la censura inammissibile come veicolata in cassazione.
Richiamato insieme all'art. 116 c.p.c. a sostegno della censura, ma la Corte considera che la doglianza miri in realtà a contestare l'apprezzamento delle prove e dei fatti, non la regola di riparto dell'onere probatorio in sé.
Il suo richiamo non consente di trasformare in violazione di legge una critica alla valutazione del materiale probatorio riservata al giudice di merito.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte esclude la sua applicazione alla parte soccombente perché si tratta di amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura generale dello Stato e ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato.
Massime di principio
- Il vizio di violazione di legge ex art. 360 n. 3 c.p.c. ricorre solo quando il provvedimento impugnato erri nell'individuazione o interpretazione della norma astratta; se la censura riguarda invece la ricostruzione del fatto concreto, essa attiene al merito e non è scrutinabile come violazione di legge.
- In sede di legittimità la Corte di cassazione non può riesaminare il merito della controversia né sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito in ordine all'attendibilità e alla prevalenza delle prove acquisite.
- Il giudice di merito, quando fondi il proprio convincimento sulle prove ritenute più attendibili, non è tenuto a confutare analiticamente tutti gli elementi probatori contrari non accolti.
- La deduzione di norme sul riparto dell'onere della prova o sulla valutazione delle prove non è idonea, da sola, a convertire in violazione di legge una contestazione che in realtà investa l'accertamento di fatto.
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