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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25948/2022 del 02/09/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

L'Agenzia delle entrate ha impugnato la sentenza della CTR Lazio - sezione distaccata di Latina, che aveva confermato l'annullamento di una pretesa fiscale relativa a operazioni con il Comune di Sperlonga. Secondo i giudici di merito, la società cooperativa aveva svolto servizi esclusivamente verso i consorziati e, per quanto concerne i rapporti con il Comune, i contributi ricevuti non costituivano corrispettivo imponibile ai fini IVA ma un sostegno economico per attività di interesse collettivo, quali piano di salvataggio ed eventi e manifestazioni culturali. Con l'unico motivo di ricorso, l'Agenzia ha denunciato violazione dell'art. 3, secondo comma, d.P.R. n. 633/1972, in combinato disposto con gli artt. 2697 c.c. e 116 c.p.c., sostenendo che la CTR non avesse correttamente ritenuto sussistenti i presupposti normativi per assoggettare ad IVA i negozi in esame.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che la censura, formalmente prospettata come violazione di legge, mirava in realtà a contestare la ricognizione della fattispecie concreta e la valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito. Ha ribadito che il vizio di violazione di legge concerne l'erronea ricognizione della fattispecie astratta, mentre l'errore sulla ricostruzione del fatto è denunciabile, in cassazione, solo nei limiti del vizio motivazionale. Conseguentemente, la decisione di merito è rimasta ferma e l'Agenzia è stata condannata alle spese di legittimità in favore della contribuente. La Corte ha inoltre escluso l'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, per la qualità di amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura generale dello Stato.

Norme richiamate

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    La deduzione di violazione di legge è ammissibile solo se investe l'erronea interpretazione o applicazione della norma astratta, non la rivalutazione del fatto accertato dai giudici di merito.

  • art. 3, secondo comma, d.P.R. n. 633/1972

    È la norma invocata per sostenere l'assoggettamento a IVA delle operazioni oggetto di causa; la Corte non ne offre una nuova interpretazione di merito, perché reputa la censura inammissibile come veicolata in cassazione.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato insieme all'art. 116 c.p.c. a sostegno della censura, ma la Corte considera che la doglianza miri in realtà a contestare l'apprezzamento delle prove e dei fatti, non la regola di riparto dell'onere probatorio in sé.

  • art. 116 c.p.c.

    Il suo richiamo non consente di trasformare in violazione di legge una critica alla valutazione del materiale probatorio riservata al giudice di merito.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    La Corte esclude la sua applicazione alla parte soccombente perché si tratta di amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura generale dello Stato e ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato.

Massime di principio

  • Il vizio di violazione di legge ex art. 360 n. 3 c.p.c. ricorre solo quando il provvedimento impugnato erri nell'individuazione o interpretazione della norma astratta; se la censura riguarda invece la ricostruzione del fatto concreto, essa attiene al merito e non è scrutinabile come violazione di legge.
  • In sede di legittimità la Corte di cassazione non può riesaminare il merito della controversia né sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito in ordine all'attendibilità e alla prevalenza delle prove acquisite.
  • Il giudice di merito, quando fondi il proprio convincimento sulle prove ritenute più attendibili, non è tenuto a confutare analiticamente tutti gli elementi probatori contrari non accolti.
  • La deduzione di norme sul riparto dell'onere della prova o sulla valutazione delle prove non è idonea, da sola, a convertire in violazione di legge una contestazione che in realtà investa l'accertamento di fatto.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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