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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26991/2025 del 23/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente proponeva ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del 11/02/2025 del Tribunale di Lecce che aveva dichiarato inammissibile il suo appello ex art. 322-bis c.p.p. contro il decreto del G.i.p. del 09/12/2024 che aveva rigettato l'istanza di dissequestro dei metalli preziosi (oro) oggetto del contratto di investimento "Conto Tesoro" stipulato con E.G.M. s.p.a. La ricorrente sosteneva che: il contratto di deposito era valido ed efficace; era terzo estraneo ai reati contestati e titolare esclusiva dei beni (anche se con ipoteca antecedente al sequestro); il sequestro le aveva sottratto la disponibilità di beni di sua proprietà; esistevano beni del proposto in grado di garantire il credito dello Stato; la giurisprudenza richiede solo la prova della proprietà e della mancanza di collegamenti con l'indagato; inoltre chiedeva il controvalore in denaro per l'oro eventualmente venduto. Contestava che il Tribunale del riesame non avesse considerato i suoi motivi e che avesse errato nel dichiarare insussistente l'interesse concreto ad impugnare.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Motivazioni principali: il Tribunale di Lecce e il G.i.p. avevano già esaminato e respinto istanze analoghe (provvedimento del 24/11/2023) e la nuova impugnazione non ha apportato elementi di novità, pertanto è preclusa; la ricorrente non ha contestato né confutato la rilevanza preclusiva del precedente provvedimento; l'interesse ad impugnare deve essere concreto e idoneo a produrre un immediato risultato giuridico favorevole: qui il bene materiale era stato autorizzato alla vendita dall'amministratore giudiziario e il ricavato destinato al Fondo Unico Giustizia (F.U.G.), per cui la ricorrente dispone ormai di un mero diritto di credito. La Corte ha richiamato che i terzi creditori devono far valere il proprio diritto mediante il procedimento previsto dal d.lgs. n.159/2011 (domanda di ammissione al passivo, udienza di verifica, riparto), e che la difesa stessa aveva riconosciuto l'applicabilità di tale meccanismo senza spiegare perché il ricorrente ne sarebbe esentato. In conseguenza della inammissibilità il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del procedimento e ad una sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ritenuta equa.

Norme richiamate

  • art. 322-bis cod. proc. pen.

    L'impugnazione ex art. 322-bis (appello avverso provvedimenti cautelari reali) non può essere meramente ripropositiva di questioni già decise; deve indicare punti di censura specifici e, per essere ammissibile, presentare elementi nuovi e un interesse concreto e attuale al risultato vantaggioso richiesto.

  • d.lgs. 159/2011 (Codice Antimafia) artt. 52 e ss.

    Le disposizioni prevedono il procedimento di verifica dei crediti dei terzi nei confronti del proposto (domanda di ammissione al passivo, udienza di verifica, composizione dello stato passivo e piano di riparto). Il terzo proprietario/creditore, pur potendo dimostrare la propria proprietà e buona fede, deve far valere il proprio diritto nell'ambito di tale procedimento concorsuale e non necessariamente tramite immediato dissequestro nell'incidente cautelare.

  • art. 104-bis disp. att. c.p.p.

    Richiamata quale norma di raccordo che rinvia alle disposizioni del Codice Antimafia per la gestione e verifica dei crediti e dei beni nelle misure patrimoniali preventive o cautelari.

  • art. 56 d.lgs. 159/2011

    Attribuisce al giudice delegato e all'amministratore giudiziario poteri di gestione dell'attivo; le istanze relative all'esercizio delle facoltà contrattuali (es. richiesta del controvalore o ritiro) possono essere avanzate e decise dall'amministratore giudiziario, con eventuale autorizzazione del giudice delegato.

  • art. 57 d.lgs. 159/2011

    Stabilisce la procedura per la verifica dei crediti dei terzi e la fissazione dell'udienza di verifica davanti al giudice delegato; meccanismo che la ricorrente avrebbe dovuto attivare per vedere riconosciuto e soddisfatto il proprio credito.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Regola le conseguenze in cassazione in caso di inammissibilità o rigetto del ricorso; la Corte ha ritenuto non sussistente l'assenza di colpa nella determinazione dell'inammissibilità e ha quindi imposto il pagamento delle spese e una sanzione pecuniaria.

  • art. 416 c.p. (commi 1,2,3) e reati tributari (richiamati)

    Richiamati come oggetto del procedimento penale principale nel quale è stato emesso il sequestro preventivo; indicano il contesto investigativo che ha determinato il provvedimento ablativo sui beni della società.

Massime di principio

  • Non riproporre in appello o in cassazione questioni già decise senza apportare fatti o elementi di prova nuovi e specifici: le impugnazioni meramente ripropositive sono inammissibili per effetto dei principi di preclusione.
  • Verificare sempre se il bene materiale è ancora disponibile: se l'amministratore giudiziario ha ottenuto autorizzazione alla vendita e il ricavato è stato versato, il terzo gode di un diritto di credito che va fatto valere mediante il procedimento previsto dal d.lgs. 159/2011 (domanda di ammissione al passivo e udienza di verifica), non tramite immediato dissequestro.
  • Dimostrare l'interesse concreto ed attuale all'impugnazione: l'appello cautelare è ammissibile solo se l'impugnazione può produrre un risultato immediatamente favorevole nella sfera giuridica dell'impugnante.
  • Se si è terzi creditori o proprietari, occorre documentalmente provare proprietà, buona fede e assenza di collegamenti con l'indagato; tuttavia la buona fede da sola non esenta dall'iter concorsuale previsto dal Codice Antimafia.
  • Se si intende ottenere il controvalore in denaro per beni venduti in esecuzione del sequestro, bisogna rivolgersi all'amministratore giudiziario e, successivamente, al giudice delegato tramite il procedimento di verifica dei crediti, spiegando perché tale via non sia praticabile o sia insufficiente se si vuole ottenere tutela immediata.
  • Nel formulare impugnazioni in materia di misure reali cautelari, evidenziare chiaramente eventuali elementi nuovi (nuove prove, errori procedurali, violazioni di diritto) e spiegare in modo specifico il risultato pratico e immediato che si chiede al giudice.

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