Cassazione Civile, Ordinanza n. 13686/2023 del 18/05/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di una lavoratrice che sosteneva di avere svolto mansioni di badante per i genitori della resistente e di essere stata alle dipendenze dirette di quest'ultima. Il tribunale aveva rigettato la domanda di accertamento del rapporto di lavoro subordinato e la corte d'appello aveva confermato il rigetto, ritenendo non provata l'esistenza del rapporto, perché le deposizioni testimoniali erano generiche e, anzi, indicavano l'autonomia dei genitori della resistente e l'estraneità di quest'ultima all'eventuale rapporto lavorativo. In cassazione la ricorrente ha dedotto: 1) violazione dell'art. 437 c.p.c. per asserita tardività delle richieste istruttorie ritenute tali dalla corte territoriale, sostenendo che fossero già state formulate in primo grado; 2) nullità della sentenza per motivazione tautologica e mancata ammissione dell'interrogatorio formale; 3) violazione degli artt. 421 e 437 c.p.c. per mancato esercizio dei poteri istruttori officiosi del giudice del lavoro, con riferimento all'individuazione dell'effettivo datore di lavoro; 4) violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. per la mancata compensazione delle spese di lite.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto tutti i motivi inammissibili o infondati e ha rigettato il ricorso. Ha osservato, in sintesi, che il primo motivo non conteneva allegazioni idonee a superare la valutazione di tardività delle richieste istruttorie; il secondo era inammissibile perché, quanto alla prova testimoniale e all'interrogatorio formale, mancava la specifica indicazione dei mezzi di prova e della loro decisività, mentre la motivazione della sentenza d'appello non era meramente tautologica ma frutto di autonoma valutazione; il terzo era inammissibile perché i poteri istruttori officiosi nel rito del lavoro sono discrezionali e non possono supplire alle carenze probatorie della parte, e nel ricorso non erano indicate una pista probatoria qualificata né circostanze decisive su cui esercitarli; il quarto era infondato perché la regolazione delle spese segue il principio di soccombenza e il sindacato di legittimità non investe la valutazione di opportunità della compensazione quando la parte non è vittoriosa. La ricorrente è stata condannata alle spese e, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, è stato dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
È stato richiamato come norma processuale invocata a sostegno delle censure di nullità; la Corte ha però rilevato la carenza di specificità dei motivi e quindi la loro inammissibilità.
Nel rito del lavoro le richieste istruttorie in appello possono essere dichiarate tardive; il ricorso non ha fornito elementi idonei a superare la valutazione di tardività compiuta dal giudice di merito.
I poteri istruttori officiosi del giudice del lavoro sono discrezionali e non possono supplire alle carenze probatorie delle parti; per dolersene in cassazione occorre indicare una pista probatoria qualificata e circostanze decisive.
Le spese seguono la soccombenza; non vi è violazione se la parte soccombente viene condannata al pagamento delle spese.
La compensazione delle spese rientra nel potere discrezionale del giudice di merito nei limiti consentiti dall'ordinamento e non è sindacabile in cassazione se non per violazione del principio secondo cui la parte vittoriosa non può essere gravata delle spese.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
È stato dato atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.
Cass. n. 23194/2017
Richiamata per affermare che, quando si denuncia la mancata ammissione di mezzi istruttori, il ricorrente deve indicare specificamente le prove richieste, trascriverne il contenuto e dimostrare il nesso eziologico e la decisività della prova omessa.
Cass. n. 17102/2009
Richiamata per ribadire che i poteri istruttori officiosi ex art. 421 c.p.c. sono discrezionali e non possono sostituirsi all'attività probatoria delle parti.
Cass. n. 22628/2019
Richiamata per precisare che, ai fini della censura sul mancato esercizio dei poteri istruttori ufficiosi, il ricorrente deve riportare gli atti da cui risulti una pista probatoria qualificata e allegare di averne chiesto l'attivazione nel giudizio di merito.
Cass. n. 19613/2017
Richiamata per affermare che il controllo di legittimità sulle spese è limitato alla verifica che non siano poste a carico della parte totalmente vittoriosa e che la compensazione resta discrezionale del giudice di merito.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione le censure contro la valutazione di tardività o di inammissibilità delle richieste istruttorie devono essere sorrette da allegazioni specifiche e autosufficienti; non basta contrapporre una diversa lettura dei fatti processuali.
- Chi denuncia il mancato ingresso di mezzi di prova deve indicare puntualmente i mezzi istruttori richiesti, il contenuto delle circostanze da provare e la loro decisività, dimostrando che la decisione sarebbe potuta essere diversa in caso di ammissione.
- Nel rito del lavoro i poteri istruttori officiosi del giudice hanno natura discrezionale e non possono colmare integralmente le lacune dell'allegazione e della prova gravanti sulle parti; il loro mancato esercizio è censurabile solo se il ricorrente indichi una concreta pista probatoria qualificata.
- La motivazione della sentenza di appello non è nulla per il solo fatto di richiamare gli esiti del primo grado, se il giudice di secondo grado effettua una autonoma valutazione dei motivi di gravame.
- In tema di spese processuali, il principio di soccombenza consente di porre le spese a carico della parte soccombente; la compensazione resta espressione del potere discrezionale del giudice di merito ed è sindacabile in cassazione solo nei limiti della violazione del divieto di gravare la parte totalmente vittoriosa.
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