Cassazione Civile, Ordinanza n. 25021/2023 del 22/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
L'Agenzia delle Entrate aveva emesso nei confronti della società un avviso di accertamento per IVA e IRAP relativo all'anno d'imposta 2006, fondato sull'applicazione di una percentuale di ricarico ritenuta dall'Ufficio superiore a quella dichiarata. La contribuente aveva ottenuto accoglimento in primo grado; in appello la Commissione tributaria regionale aveva rigettato il gravame dell'Ufficio, ritenendo lo scostamento tra ricarico dichiarato e ricarico accertato minimo e comunque giustificato dalla scontistica praticata alla clientela e dalla forte concorrenza connessa alla ubicazione del punto vendita. In cassazione l'Agenzia aveva proposto ricorso per due motivi, ma la società resistente aveva poi dichiarato di aver aderito alla definizione agevolata delle controversie ex art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, chiedendo la cessazione della materia del contendere; l'Ufficio aveva infine confermato il perfezionamento della definizione con pagamento integrale.
La decisione
La Corte ha preso atto dell'avvenuto perfezionamento della definizione agevolata della lite tributaria e ha dichiarato estinto il processo per cessazione della materia del contendere, ai sensi dell'art. 6, comma 13, del d.l. n. 119 del 2018, conv. in l. n. 136 del 2018, e dell'art. 46 del d.lgs. n. 546 del 1992. Ha inoltre stabilito che le spese del giudizio di legittimità restano a carico della parte che le ha anticipate e che non va disposto il raddoppio del contributo unificato, sia perché la pronuncia è di estinzione e non di rigetto/inammissibilità/improcedibilità, sia perché la previsione non si applica all'amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura dello Stato.
Norme richiamate
art. 6, comma 13, d.l. n. 119 del 2018
conv. con mod. dalla l. n. 136 del 2018
la definizione agevolata perfezionata dalle parti determina la cessazione della materia del contendere e l'estinzione del processo tributario
art. 46 del d.lgs. n. 546 del 1992
in caso di cessazione della materia del contendere il processo va dichiarato estinto
art. 380-bis.1 cod. proc. civ.
norma processuale richiamata per il contraddittorio in camera di consiglio tramite memoria
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
come inserito dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012
il raddoppio del contributo unificato non si applica quando la decisione è di estinzione del giudizio e, comunque, non opera nei confronti di un'amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura dello Stato
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
ha introdotto la previsione del contributo unificato aggiuntivo richiamata dalla Corte
Massime di principio
- La definizione agevolata della controversia tributaria, una volta perfezionata con il pagamento integrale di quanto dovuto, comporta la cessazione della materia del contendere e l'estinzione del giudizio.
- Quando il processo è dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere, non può trovare applicazione il raddoppio del contributo unificato previsto per il ricorso non vittorioso, perché tale conseguenza presuppone una pronuncia di rigetto, inammissibilità o improcedibilità.
- La disciplina sul contributo unificato aggiuntivo non si applica all'amministrazione pubblica rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato.
- In presenza di una definizione agevolata già perfezionata, il giudice non deve esaminare i motivi del ricorso nel merito, ma limitarsi a prendere atto dell'estinzione del processo.
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