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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07670/2025 del 22/03/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Un avvocato, agendo in proprio, ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria che aveva dichiarato inammissibile il suo appello. La controversia nasce da un ricorso originariamente proposto avverso un estratto di ruolo relativo a una cartella di pagamento: in primo grado la commissione tributaria aveva parzialmente accolto il ricorso, rideterminando sanzioni e interessi e rigettando il resto. In appello, però, il giudice tributario aveva ritenuto inammissibile l'impugnazione per la non impugnabilità dell'estratto di ruolo, richiamando il recente orientamento delle Sezioni Unite. Nel ricorso per cassazione sono stati dedotti due motivi: il primo, per violazione delle regole sul giudicato interno, sostenendo che il giudice di appello non avrebbe potuto rimettere in discussione l'ammissibilità del ricorso contro l'estratto di ruolo perché il primo giudice l'aveva già implicitamente/esplicitamente ammessa e tale statuizione non era stata impugnata; il secondo, per violazione dell'art. 12, comma 4-bis, del d.lgs. 546/1992, assumendo che la disciplina sopravvenuta sull'impugnabilità dell'estratto di ruolo non potesse essere applicata retroattivamente o comunque ai giudizi pendenti senza assegnare un termine per provare le condizioni previste dalla norma, e che in ogni caso il giudizio avesse ad oggetto la cartella e non l'estratto in sé.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché nella sentenza di primo grado non si era formato alcun giudicato interno sull'ammissibilità dell'impugnazione dell'estratto di ruolo: il primo giudice aveva in realtà individuato come thema decidendum l'impugnazione della cartella conosciuta tramite l'estratto di ruolo, e non aveva statuito in modo autonomo e definitivo sulla diretta impugnabilità dell'estratto. Ha ritenuto il secondo motivo in parte inammissibile e in parte infondato: ha confermato che, secondo il diritto vivente, l'art. 3-bis del d.l. 146/2021 ha inciso sull'interesse ad agire e si applica anche ai giudizi pendenti, ma soltanto nei casi tassativi in cui l'invalida notificazione della cartella produca specifici pregiudizi; nel caso concreto il ricorrente non aveva allegato né provato alcuna delle ipotesi previste dalla norma. La Corte ha quindi confermato la declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione dell'estratto di ruolo e, ravvisando la sostanziale conformità della decisione alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., ha applicato anche le sanzioni ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., condannando il ricorrente a pagare euro 1.000 alla controparte e euro 500 alla Cassa delle ammende, oltre alle spese di legittimità e all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 86 c.p.c.

    consente la difesa personale dell'avvocato che agisce in giudizio in proprio.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    costituisce il parametro formale dei motivi di ricorso per violazione di legge dedotti dal ricorrente.

  • art. 380-bis c.p.c.

    consente la definizione in camera di consiglio sulla base di proposta del consigliere delegato; la Corte richiama anche la conformità tra proposta e decisione finale.

  • art. 12, comma 4-bis, d.lgs. 546/1992

    è richiamato dal ricorrente come norma che disciplinerebbe l'azione nel processo tributario, ma la Corte valorizza soprattutto la disciplina sopravvenuta sull'interesse ad agire nella materia dell'estratto di ruolo.

  • art. 3-bis d.l. n. 146 del 2021

    ha introdotto ipotesi tassative in cui l'invalida notifica della cartella può rendere attuale l'interesse ad impugnare l'estratto di ruolo; la Corte lo considera applicabile ai giudizi pendenti.

  • art. 21 d.lgs. n. 546/1992

    regola il termine per proporre il ricorso nel processo tributario; nel caso concreto la tempestività del ricorso era stata valutata con riferimento a tale termine.

  • art. 372 c.p.c.

    è indicato come strumento mediante il quale, nel giudizio di legittimità, può essere documentato lo specifico interesse ad agire nei processi pendenti.

  • art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.

    la Corte vi applica la condanna per lite temeraria/abuso del processo, ritenendo sussistenti i presupposti in ragione della definizione conforme alla proposta ex art. 380-bis c.p.c.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    viene dato atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Il giudicato interno può formarsi solo su capi autonomi della sentenza, cioè su statuizioni dotate di propria individualità e indipendenza; non si forma invece su semplici passaggi motivazionali o su premesse logico-giuridiche della decisione.
  • Se il primo giudice non ha deciso autonomamente sulla diretta impugnabilità dell'estratto di ruolo, ma ha invece esaminato la cartella di pagamento conosciuta tramite l'estratto, il giudice di appello può escludere l'esistenza di un giudicato interno su quel punto.
  • In tema di estratto di ruolo, l'interesse ad agire è una condizione dinamica, suscettibile di essere ridefinita da norme sopravvenute fino alla decisione; perciò la disciplina introdotta dall'art. 3-bis del d.l. 146/2021 si applica anche ai giudizi pendenti.
  • L'estratto di ruolo non è autonomamente impugnabile fuori dalle ipotesi tassative previste dalla legge; chi lo contesta deve allegare e dimostrare uno dei pregiudizi specificamente indicati dalla disciplina sopravvenuta.
  • Quando la questione riguarda il difetto di legittimazione o di interesse ad agire, la mera pendenza del giudizio di merito impedisce il consolidamento di un giudicato implicito su tale profilo; solo un giudicato espresso preclude la sua riproposizione o il rilievo officioso.
  • La definizione del ricorso in sostanziale conformità alla proposta resa ex art. 380-bis c.p.c. può integrare il presupposto per l'applicazione delle condanne per abuso del processo previste dall'art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della provaDecadenzaAbuso del diritto

Testo integrale

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