Cassazione Civile, Ordinanza n. 34501/2025 del 29/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento IRPEF emesso per l’anno 2004 nei confronti di un socio al 25% di una società in accomandita semplice, in relazione al reddito di partecipazione. Il socio aveva impugnato l’atto e aveva ottenuto accoglimento sia in primo grado sia in appello; la decisione di merito aveva valorizzato anche l’annullamento dell’accertamento emesso nei confronti della società per lo stesso anno. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) violazione degli artt. 295 c.p.c., 2909 c.c. e dell’art. 6 d.l. 119/2018, sostenendo che la definizione agevolata e l’estinzione del giudizio relativo alla società non impedivano la prosecuzione della causa contro il socio, né consentivano di considerare automaticamente travolto l’accertamento individuale; (2) violazione dell’art. 39 d.P.R. 600/1973 e degli artt. 2697 e 2729 c.c., lamentando che la CTR aveva trascurato gli indizi a sostegno dell’accertamento analitico-induttivo, in particolare la percentuale di ricarico già emersa per l’anno precedente, la mancata contestazione da parte dei verificatori del metodo di campionatura e la sufficienza di una campionatura rappresentativa, senza necessità di esaminare tutta la merce commercializzata.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo per carenza di interesse, rilevando che il giudizio relativo all’accertamento emesso alla società era stato estinto per definizione agevolata, con conseguente venir meno di una pregiudizialità ancora attuale; ha inoltre osservato che gli effetti della definizione agevolata intervenuta nella causa della società non si estendono automaticamente alla controversia del socio, che dunque doveva proseguire. La Corte ha invece accolto il secondo motivo, ritenendo che la sentenza di merito avesse omesso una valutazione complessiva degli indizi favorevoli all’Ufficio: la percentuale di ricarico accertata per un anno vicino può assumere valore indiziario nella ricostruzione del reddito per un diverso periodo d’imposta; il comportamento del contribuente nel corso della verifica, se non contesta il metodo di campionatura, può avere rilievo indiziario; non è necessario analizzare tutte le merci, essendo sufficiente una campionatura statisticamente attendibile. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente al motivo accolto e la causa rinviata alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione staccata di Catania, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
invocato dall’Agenzia per sostenere la pregiudizialità della causa relativa alla società rispetto a quella del socio; la Corte ha ritenuto però non attuale alcuna necessità di sospensione perché la causa pregiudiziale era estinta.
richiamato come norma asseritamente violata in relazione agli effetti del giudicato/definizione della controversia societaria; la Corte ha escluso che la definizione agevolata della causa della società si estenda automaticamente al socio.
la definizione agevolata della lite relativa alla società ha determinato l’estinzione del relativo giudizio, ma non ha spiegato effetti estintivi o preclusivi sulla distinta controversia del socio.
art. 39 d.P.R. n. 600 del 1973
nel reddito accertato in via analitico-induttiva, le percentuali di ricarico possono costituire validi elementi indiziari, da valutare con razionalità e prudenza insieme agli altri elementi del caso.
è il contribuente il soggetto più vicino alla prova di eventuali mutamenti del mercato o dell’attività idonei a giustificare percentuali di ricarico diverse in altri periodi d’imposta.
la ricostruzione induttiva deve fondarsi su presunzioni gravi, precise e concordanti, da apprezzare anche globalmente.
Massime di principio
- Nell’accertamento analitico-induttivo ex art. 39 d.P.R. 600/1973, la percentuale di ricarico accertata in un anno prossimo o contiguo può costituire un valido elemento indiziario per la ricostruzione del reddito di un diverso periodo d’imposta, salvo prova contraria del contribuente su mutamenti del mercato o dell’attività.
- Il comportamento del contribuente durante la verifica, quando non contesti il metodo di campionatura seguito dall’Ufficio, può assumere rilievo indiziario e concorrere a corroborare l’accertamento fiscale.
- Ai fini della stima della percentuale di ricarico non è necessario esaminare tutte le merci commercializzate, essendo sufficiente una campionatura statisticamente attendibile e rappresentativa delle diverse tipologie di beni.
- In presenza di plurimi indizi a favore della ripresa fiscale, il giudice di merito deve valutarli complessivamente e non isolatamente; l’omesso esame congiunto degli elementi indiziari integra vizio censurabile in cassazione.
- La definizione agevolata della controversia relativa alla società non estende automaticamente i suoi effetti alla separata controversia del socio, che conserva autonomia e deve essere decisa nel merito.
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