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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27048/2023 del 21/09/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento ICI per l’anno 2009, notificato per asserito insufficiente versamento in relazione a quattro particelle di terreno edificabile situate in zona C del PRG. La contribuente ha impugnato l’atto davanti alla CTP di Roma, che ha respinto il ricorso. In appello la CTR Lazio ha accolto parzialmente la domanda, ritenendo che l’amministrazione avesse fondato la pretesa su una perizia tecnica comunale e che la contribuente avesse fornito prova contraria con una propria perizia; perciò ha ridotto del 20% il valore venale accertato ai fini ICI. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione dell’art. 132, comma 2, c.p.c. per mancata indicazione dei criteri seguiti dalla CTR nella rideterminazione del valore venale; 2) violazione degli artt. 5, comma 5, d.lgs. n. 504/1992, 7 l. n. 212/2000 e 162 l. n. 296/2006, perché la CTR non avrebbe considerato che, secondo le perizie di parte, i vincoli gravanti sui terreni avrebbero azzerato il valore; 3) violazione degli artt. 5, comma 5, d.lgs. n. 504/1992 e 2697 c.c. per aver la CTR operato un abbattimento percentuale apodittico, senza una specifica valutazione estimativa.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondati, nei limiti indicati in motivazione, i tre motivi riuniti. Ha affermato che il processo tributario è un giudizio di impugnazione-merito e che, quando il giudice ridetermina il valore di aree edificabili ai fini ICI rispetto alla stima dell’Ufficio, deve svolgere un proprio giudizio estimatorio, fondato su elementi provati o non controversi e sui parametri normativi vincolanti dell’art. 5, comma 5, d.lgs. n. 504/1992. La CTR, invece, si è limitata a ridurre del 20% il valore accertato senza indicare criteri concreti di stima, né verificare in modo specifico le potenzialità edificatorie, i vincoli urbanistici e gli altri parametri rilevanti; così facendo ha di fatto esonerato l’amministrazione dall’onere probatorio gravante su di essa. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 132, comma 2, c.p.c.

    È invocato come parametro sulla motivazione della sentenza, in relazione alla doglianza di mancata specificazione dei criteri estimativi adottati dalla CTR.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È richiamato come norma sul vizio denunciabile in cassazione per violazione o falsa applicazione di legge.

  • art. 5, comma 5, d.lgs. n. 504/1992

    Costituisce il parametro vincolante per la determinazione del valore venale in comune commercio delle aree fabbricabili ai fini ICI; il giudice deve tener conto di zona territoriale, indice di edificabilità, destinazione d’uso, oneri di adattamento e prezzi medi di mercato.

  • art. 7, l. n. 212/2000

    È richiamato dalla ricorrente a sostegno della censura sull’insufficienza motivazionale e sulla corretta determinazione della base imponibile.

  • art. 162, l. n. 296/2006

    È richiamato dalla ricorrente nel medesimo contesto difensivo relativo alla determinazione del valore imponibile.

  • art. 2697 c.c.

    È richiamato per contestare una decisione estimativa ritenuta apodittica e per ribadire l’onere probatorio gravante sull’amministrazione in ordine ai presupposti della maggiore pretesa impositiva.

Massime di principio

  • Nel processo tributario il giudizio ha natura di impugnazione-merito: il giudice non si limita ad annullare l’atto, ma può e deve rideterminare il rapporto tributario entro i limiti dei fatti e dei motivi dedotti, purché effettui una autonoma valutazione di merito.
  • Quando si controverte del valore di aree edificabili ai fini ICI, il giudice di merito deve formulare una propria stima motivata, ancorata agli elementi probatori e ai parametri legali tassativi; non è sufficiente una riduzione percentuale apodittica del valore accertato.
  • La determinazione del valore venale di un’area fabbricabile deve prendere in considerazione in modo puntuale i criteri previsti dall’art. 5, comma 5, d.lgs. n. 504/1992, compresi vincoli urbanistici, potenzialità edificatorie, destinazione d’uso e prezzi di mercato di aree analoghe.
  • Una decisione che si limiti a recepire o modificare in modo generico la stima dell’Ufficio, senza indicare il percorso logico-estimativo seguito, rischia di tradursi in un indebito esonero dell’amministrazione dall’onere di provare il maggior imponibile.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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