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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22167/2025 del 31/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al resistente (fallimento)

La controversia

La controversia nasce dall’opposizione allo stato passivo proposta per ottenere l’ammissione di crediti originariamente vantati da una banca e asseritamente ceduti in blocco alla società ricorrente nell’ambito di un’operazione di cartolarizzazione ai sensi dell’art. 58 T.U.B. Il tribunale aveva respinto l’opposizione ritenendo non provata la cessione del singolo credito: la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell’avviso di cessione non bastava a dimostrare l’effettivo trasferimento dello specifico credito, e neppure bastavano dichiarazioni unilaterali della banca cedente prive di idonea data certa opponibile al fallimento. Con il ricorso principale, la società cessionaria ha denunciato violazione di norme sulla cessione del credito, sulla prova documentale e sull’interpretazione dell’avviso di cessione, sostenendo che la pubblicazione in G.U. e le dichiarazioni della cedente fossero sufficienti a provare sia l’esistenza della cessione sia l’inclusione dei crediti controversi nell’operazione. Con ricorso incidentale, il fallimento ha contestato la liquidazione delle spese, assumendo che il valore della causa fosse superiore a quello considerato dal tribunale e che comunque la riduzione operata fosse illegittima o insufficiente motivata.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso principale, confermando nel merito la decisione del tribunale nella parte in cui aveva escluso l’ammissione al passivo per difetto di prova dell’avvenuta cessione dei crediti specificamente azionati. Ha invece accolto parzialmente il ricorso incidentale del fallimento sulla liquidazione delle spese di lite, ritenendo non corretta la quantificazione operata dal tribunale per alcune fasi del giudizio e rideterminando in meglio le spese dovute all’opposto. La Corte ha quindi cassato in parte qua il decreto impugnato e, decidendo nel merito, ha rideterminato le spese del giudizio di opposizione e quelle del giudizio di cassazione a carico della società ricorrente principale.

Norme richiamate

  • art. 1260 c.c.

    richiamato come disciplina generale della cessione del credito; la Corte ribadisce che la cessione può essere provata con ogni mezzo, ma la mera pubblicazione dell’avviso non prova di per sé il trasferimento

  • art. 1264 c.c.

    la pubblicazione dell’avviso in G.U. ex art. 58 T.U.B. sostituisce la notificazione al debitore ceduto, ma non vale a dimostrare l’esistenza della cessione

  • art. 2704 c.c.

    richiamato dalla ricorrente in tema di data certa; la Corte osserva che le dichiarazioni unilaterali prodotte erano prive di data certa opponibile al fallimento

  • art. 2720 c.c.

    richiamato nel ricorso principale, ma non decisivo nella motivazione accolta dalla Corte

  • art. 2914 c.c.

    richiamato nel ricorso principale in tema di opponibilità ai terzi/curatore; la Corte valorizza l’inopponibilità al fallimento di documenti privi di data certa

  • art. 44 l.fall.

    richiamato come norma sull’inefficacia degli atti rispetto alla procedura concorsuale; nel caso concreto rileva l’esigenza di prova opponibile al fallimento

  • art. 45 l.fall.

    richiamato nel motivo principale; la Corte conferma la necessità di prova idonea nei confronti della procedura

  • art. 115 l.fall.

    richiamato in relazione alla prova della cessione nella fase di verifica del passivo; il tribunale aveva ritenuto necessaria documentazione adeguata a dimostrare l’avvenuto trasferimento

  • art. 1324 c.c.

    richiamato congiuntamente agli artt. 1362 e 1363 c.c. per l’interpretazione dell’atto di cessione e dell’avviso pubblicato

  • art. 1362 c.c.

    richiamato per l’interpretazione del contenuto dell’avviso e dell’operazione di cessione

  • art. 1363 c.c.

    richiamato per l’interpretazione sistematica dell’avviso di cessione e del contratto

  • art. 12 preleggi

    richiamato nel motivo principale, senza specifica autonoma affermazione decisiva nella ratio della decisione

  • art. 58 d.lgs. n. 385/1993

    la pubblicazione dell’avviso di cessione in blocco ha funzione di sostituire la notifica al debitore ceduto, ma non prova il contratto di cessione né l’inclusione del singolo credito se questa è contestata

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    rubrica del motivo principale e del motivo incidentale per violazione di legge

  • art. 360 n. 5 c.p.c.

    la Corte ricorda che il sindacato in cassazione sull’accertamento di fatto è limitato all’omesso esame di fatti storici decisivi, non alla mera rivalutazione delle prove

  • art. 132 n. 4 c.p.c.

    richiamato per il parametro motivazionale minimo del provvedimento impugnato

  • art. 366 n. 6 c.p.c.

    richiamato per l’onere di specifica indicazione degli atti e documenti rilevanti nel ricorso per cassazione

  • art. 369 n. 4 c.p.c.

    richiamato per il deposito degli atti e documenti su cui il ricorso si fonda

  • art. 14 c.p.c.

    richiamato nel motivo incidentale per la determinazione del valore della causa ai fini della liquidazione delle spese

  • art. 4 d.m. n. 55/2014

    richiamato nella censura sulle spese; la Corte lo considera nel sistema dei parametri professionali

  • art. 5 d.m. n. 55/2014

    richiamato nel motivo incidentale

  • art. 6 d.m. n. 55/2014

    l’incremento percentuale per le cause di valore superiore a 520.000 euro non è obbligatorio e può essere inferiore al 30%; il giudice deve comunque rispettare i limiti minimi applicabili

  • art. 12 d.m. n. 55/2014

    richiamato in relazione alla liquidazione del compenso professionale e delle spese di lite

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    la Corte dà atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso principale

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    richiamato per la misura dell’ulteriore contributo unificato

  • L. n. 130/1999

    richiamata come cornice dell’operazione di cartolarizzazione; l’avviso in G.U. menziona gli artt. 1, 4 e 7.1 della legge

Massime di principio

  • Nella cessione in blocco di crediti bancari, la pubblicazione dell’avviso in Gazzetta Ufficiale assolve alla funzione di rendere opponibile la cessione al debitore ceduto, ma non costituisce di per sé prova dell’esistenza del contratto di cessione.
  • Se il debitore ceduto o la procedura concorsuale contestano specificamente l’inclusione del singolo credito nell’operazione di cessione, il cessionario deve fornire una prova idonea dell’effettivo trasferimento e della riconducibilità del credito alla cessione in blocco.
  • La prova della cessione del credito non è soggetta, in via generale, a forme sacramentali e può essere data anche con mezzi indiziari; tuttavia il giudice di merito ha il potere di valutarne liberamente l’efficacia, e tale apprezzamento è censurabile in cassazione solo nei limiti dell’omesso esame di fatti storici decisivi.
  • In sede di legittimità non è consentito ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio sotto la veste della violazione di legge, quando la censura miri in realtà a una diversa ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di merito.
  • Nella liquidazione delle spese secondo il d.m. n. 55/2014, l’incremento percentuale previsto per le cause di valore elevato non è automatico né rigidamente predeterminato; il giudice può applicare aumenti inferiori al massimo consentito, purché la liquidazione resti entro i parametri normativi applicabili.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoCessione del creditoInadempimentoImpugnazioniSpese di lite
RamiFallimentare / Crisi d'impresaContrattiObbligazioniProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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