Cassazione Civile, Ordinanza n. 22413/2022 del 15/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La società aveva impugnato un avviso di accertamento relativo all’anno d’imposta 2005, con cui l’Ufficio aveva recuperato a tassazione ricavi asseritamente omessi e costi ritenuti non inerenti, rideterminando la base imponibile ai fini IRES e IRAP e irrogando sanzioni e interessi. La contribuente aveva contestato, in primo luogo, la regolarità della notifica, il difetto di motivazione dell’atto e l’infondatezza della pretesa; in appello e poi in cassazione ha concentrato le censure su due profili: la presunta nullità dell’avviso per mancata indicazione puntuale dell’aliquota applicata e per mancata applicazione dell’agevolazione IRAP regionale, e l’omessa pronuncia sulla doglianza relativa al recupero a tassazione di euro 11.140,00 per asserita sottofatturazione nella vendita di veicoli usati. La Corte rileva che, quanto all’IRAP, l’Ufficio aveva già annullato in autotutela la pretesa nella parte corrispondente, sicché non vi era interesse concreto alla censura; quanto all’aliquota, la sua desumibilità dagli elementi dell’atto escludeva la nullità. Sul secondo motivo, la Corte osserva che i giudici di merito avevano escluso il riscontro documentale della versione difensiva della società e che la censura non aggrediva la ratio decidendi sulla genericità e inammissibilità delle ulteriori doglianze.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondati entrambi i motivi di ricorso. Ha affermato che l’omessa indicazione puntuale dell’aliquota applicata nell’avviso di accertamento non comporta nullità quando l’aliquota sia comunque desumibile dal contribuente dagli elementi contenuti nell’atto, poiché si tratta di violazione meramente formale priva di rilievo sostanziale; ha inoltre considerato corretta la rilevazione della carenza di interesse sulla parte IRAP oggetto di autotutela. Quanto al dedotto vizio di omessa pronuncia, la Corte ha escluso che vi fosse una reale omissione, rilevando che i giudici di merito avevano già escluso il supporto documentale alla tesi della contribuente sulla sottofatturazione e che non era stata impugnata la ratio della decisione d’appello che dichiarava generiche e inammissibili le ulteriori censure. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e con attestazione dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 42 D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
L’omessa indicazione puntuale dell’aliquota nell’avviso non determina nullità se l’aliquota e il quantum della pretesa sono comunque desumibili dall’atto e dagli elementi a disposizione del contribuente.
Non ricorre omessa pronuncia quando la censura non colpisce la reale ratio decidendi della sentenza impugnata e quando la questione risulta già sostanzialmente esaminata dai giudici di merito.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Individua il vizio denunciato come violazione di legge in relazione all’art. 42 D.P.R. n. 600/1973.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
Individua il vizio denunciato come nullità della sentenza per omessa pronuncia.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
Presuppone, in caso di rigetto del ricorso, il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 15 L.R. Sicilia n. 21/2003
È richiamato dalla ricorrente quale agevolazione IRAP non applicata; la Corte ne dà atto solo come profilo dedotto, senza accoglimento.
Massime di principio
- L’avviso di accertamento non è nullo per la sola mancata indicazione formale dell’aliquota, se il contribuente può ricavarla agevolmente dagli elementi contenuti nell’atto e determinare il quantum della pretesa.
- L’eventuale autotutela dell’Ufficio che riduca o elimini una parte della pretesa può incidere sull’interesse a coltivare la relativa censura, ma non integra di per sé una nuova pretesa tributaria.
- Nel vizio di omessa pronuncia è necessario che il ricorso per cassazione colpisca la reale ratio decidendi della sentenza impugnata; se la censura non attacca quella ratio, il motivo è infondato.
- La contestazione di un recupero a tassazione deve essere sorretta da specifico riscontro documentale; in difetto, la doglianza può essere ritenuta generica e inammissibile nei gradi di merito.
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