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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18095/2025 del 03/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha rigettato il primo motivo di ricorso e ha ritenuto assorbito il secondo, con conseguente rigetto integrale del ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ha inoltre compensato le spese del giudizio di legittimità per la novità della questione e ha escluso l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato. Il rigetto del ricorso conferma l'illegittimità della cartella per incompetenza dell'ufficio che aveva formato il ruolo.

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce dalla notifica, da parte dell'agente della riscossione, di una cartella di pagamento emessa a seguito di controllo formale ex art. 36-ter d.P.R. 600/1973 su una dichiarazione Modello 730 presentata per un contribuente per l'anno 2014. Sulla dichiarazione era stato apposto il visto di conformità da un professionista incaricato da un CAF. Il destinatario della cartella ha impugnato l'atto sostenendo che dovesse applicarsi la disciplina sopravvenuta più favorevole in materia di visto infedele, nonché che fosse competente ad attivare la pretesa la direzione regionale dell'Agenzia competente per il domicilio fiscale del trasgressore, e non l'ufficio di Enna. La CTP ha annullato la cartella; la CGT di secondo grado ha rigettato l'appello dell'Ufficio ritenendo assorbente l'incompetenza dell'ufficio che aveva formato il ruolo. In cassazione l'Agenzia ha dedotto, con il primo motivo, violazione dell'art. 39 d.lgs. 241/1997 per avere la CGT dichiarato l'incompetenza dell'ufficio che aveva emesso il ruolo, sostenendo che l'ufficio di Enna fosse competente in ragione del domicilio fiscale del contribuente che aveva fruito dell'assistenza fiscale; con il secondo motivo ha dedotto la violazione degli artt. 39 d.lgs. 241/1997 e 3 d.lgs. 472/1997 per l'applicazione del favor rei alla fattispecie, sostenendo che la somma richiesta al CAF/professionista avesse natura risarcitoria e non sanzionatoria. La Corte ha respinto il primo motivo richiamando il consolidato orientamento secondo cui la responsabilità per visto infedele ha anche funzione punitiva e l'iscrizione a ruolo deve essere effettuata dalla direzione regionale competente per il domicilio fiscale del trasgressore, senza possibilità di deroga, con conseguente illegittimità dell'atto emanato da ufficio incompetente. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito, poiché l'eventuale applicazione della disciplina più favorevole non avrebbe comunque sanato l'incompetenza dell'ufficio che aveva formato il ruolo.

Norme richiamate

  • art. 39 d.lgs. n. 241/1997

    comma 1, lett. a), secondo periodo; comma 2

    La responsabilità dei soggetti che rilasciano il visto di conformità infedele ha anche funzione punitiva; la competenza all'iscrizione a ruolo spetta alla direzione regionale dell'Agenzia delle Entrate individuata in ragione del domicilio fiscale del trasgressore e non è derogabile, pena l'illegittimità dell'atto.

  • art. 36-ter d.P.R. n. 600/1973

    Costituisce la base del controllo formale sulla dichiarazione da cui è scaturita la cartella.

  • art. 13 del d.m. n. 164/1999

    Richiamato come disciplina della dichiarazione presentata con le modalità che implicano il rilascio del visto di conformità.

  • art. 3 d.lgs. n. 472/1997

    Invocato per il principio del favor rei; la Corte non lo esamina nel merito perché il relativo motivo è assorbito.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    È il parametro formale dei motivi di ricorso per violazione o falsa applicazione di legge.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    La Corte esclude l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato nel caso di specie.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228/2012

    Richiamato quale norma che ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002.

Massime di principio

  • In materia di visto di conformità infedele, la responsabilità del soggetto che appone il visto non ha solo natura ripristinatoria o risarcitoria, ma anche funzione punitiva; perciò la relativa pretesa segue la regola speciale sulla competenza dell'ufficio regionale individuata dal domicilio fiscale del trasgressore.
  • La competenza all'iscrizione a ruolo prevista da una norma speciale, quando collegata al domicilio fiscale del trasgressore, è inderogabile e la sua violazione comporta l'illegittimità dell'atto impositivo o della cartella conseguente.
  • Se un motivo di ricorso concerne la disciplina sanzionatoria applicabile ma l'atto è comunque viziato per incompetenza dell'ufficio che ha formato il ruolo, il motivo sulla misura della pretesa può rimanere assorbito.
  • La qualifica della somma richiesta come sanzione, e non come mero ristoro civilistico, è decisiva per stabilire l'applicabilità dei principi generali del diritto sanzionatorio tributario, inclusi i criteri di competenza e di successione delle leggi nel tempo.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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