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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28400/2021 del 15/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuenti)

La controversia

La controversia riguarda il diniego di rimborso delle imposte ipotecaria e catastale versate in relazione alla dotazione di un trust immobiliare. L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della CTR del Lazio che aveva confermato il diritto al rimborso, ritenendo che il conferimento di immobili nel trust non producesse un effetto traslativo definitivo e quindi non fosse soggetto a imposta proporzionale. Nel ricorso principale l'Amministrazione ha dedotto, in sintesi, che la dotazione del trust dovesse essere tassata in misura proporzionale ai fini delle imposte ipotecaria e catastale; con il secondo motivo ha sostenuto che il trust, in quanto vincolo di destinazione, sarebbe comunque assoggettabile a imposizione proporzionale, quantomeno al momento della successiva individuazione dei beneficiari. I contribuenti hanno proposto ricorso incidentale per contestare la statuizione della CTR nella parte in cui aveva affermato, in motivazione, che l'imposizione proporzionale potesse eventualmente operare solo al trasferimento finale ai beneficiari; hanno inoltre censurato la compensazione delle spese, ritenendola ingiustificata.

La decisione

La Corte ha rigettato sia il ricorso principale dell'Agenzia delle Entrate sia il ricorso incidentale dei contribuenti. Ha affermato che, secondo l'orientamento recente e consolidato, la dotazione di beni in trust ha natura strumentale e segregativa, non determina un trasferimento effettivo e stabile di ricchezza e quindi non è soggetta a imposta ipotecaria e catastale in misura proporzionale, ma in misura fissa. Ha inoltre dichiarato inammissibile il ricorso incidentale nella parte in cui mirava solo a correggere la motivazione della sentenza senza una reale soccombenza sul dispositivo, e ha ritenuto infondato il motivo sulle spese, poiché la CTR aveva legittimamente compensato le spese per la novità della questione e le oscillazioni giurisprudenziali. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 380-bis c.p.c.

    Richiamato per la definizione del ricorso in camera di consiglio non partecipata.

  • art. 374, comma 3, c.p.c.

    La rimessione alle Sezioni Unite è esclusa per difetto della condizione richiesta, poiché non vi è ragione di discostarsi dall'orientamento recente.

  • art. 376 c.p.c.

    Citato in relazione all'istanza di rimessione alle Sezioni Unite, qualificata come mero sollecito.

  • art. 139 disp. att. c.p.c.

    Richiamato quanto alle forme dell'istanza di rimessione alle Sezioni Unite.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Base del vizio dedotto per violazione e falsa applicazione di legge nei motivi di ricorso.

  • artt. 1 e 4 della tariffa allegata al D.L.vo 31 ottobre 1990 n. 347

    Le imposte ipotecaria e catastale in misura proporzionale presuppongono atti che importano trasferimento di proprietà o di diritti reali immobiliari.

  • art. 10, comma 2, del D.L.vo 31 ottobre 1990 n. 347

    Concorre a delimitare i presupposti dell'imposizione proporzionale sulle formalità immobiliari.

  • art. 2, comma 47, del D.L. 3 ottobre 2006 n. 262 conv. in L. 24 novembre 2006 n. 286

    L'imposta sulle successioni e donazioni si applica solo in presenza di un effettivo trasferimento di ricchezza; istituzione e dotazione del trust sono atti neutri.

  • art. 2, comma 1, del D.L.vo 31 ottobre 1990 n. 347

    Richiamato nel ricorso per il regime fiscale delle formalità immobiliari.

  • art. 53 Cost.

    La capacità contributiva richiede un trasferimento effettivo e stabile di ricchezza, non essendo sufficiente un'attribuzione meramente strumentale o temporanea.

  • Legge 16 ottobre 1989 n. 364

    Richiamata come legge di ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Aja sul trust.

  • art. 2740 c.c.

    Evocato per spiegare che la segregazione patrimoniale del trust deroga alla regola generale della responsabilità patrimoniale.

  • art. 100 c.p.c.

    L'interesse ad impugnare richiede una soccombenza sostanziale e un'utilità concreta dall'eventuale accoglimento.

  • art. 384, comma 2, c.p.c.

    La Corte può correggere autonomamente la motivazione in diritto, se necessario.

  • art. 15, commi 1 e 2, D.L.vo 31 dicembre 1992 n. 546

    Nel processo tributario la compensazione delle spese è ammessa solo nei casi previsti, come soccombenza reciproca o gravi ed eccezionali ragioni esplicitamente motivate.

  • art. 92 c.p.c.

    Le gravi ed eccezionali ragioni devono essere specifiche e possono consistere, tra l'altro, nella novità della questione o nell'incertezza/oscillazione giurisprudenziale nei limiti indicati dalla giurisprudenza costituzionale e di legittimità.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115

    Richiamato nel dispositivo per il contributo unificato aggiuntivo.

Massime di principio

  • In tema di trust, il conferimento di beni dal disponente al trustee ha natura strumentale e segregativa: non integra di per sé un trasferimento stabile di ricchezza imponibile, ma un atto neutro ai fini delle imposte indirette.
  • Le imposte ipotecaria e catastale in misura proporzionale presuppongono un effettivo trasferimento di proprietà o di diritti reali immobiliari; se manca un effetto traslativo definitivo, la tassazione resta in misura fissa.
  • Ai fini dell'imposta sulle successioni e donazioni, rileva il solo effettivo arricchimento, cioè l'attribuzione patrimoniale stabile; l'istituzione del trust e la sua dotazione non sono sufficienti, mentre può rilevare l'eventuale attribuzione finale ai beneficiari.
  • L'elemento decisivo per la tassazione è la capacità contributiva ex art. 53 Cost.: non basta una titolarità formale o temporanea, occorrendo un incremento patrimoniale reale e definitivo.
  • Nel giudizio di cassazione, il ricorso incidentale presuppone una soccombenza sostanziale e non può essere proposto solo per contestare la motivazione a fronte di un dispositivo integralmente favorevole.
  • La compensazione delle spese nel processo tributario è legittima in presenza di novità della questione o di oggettive oscillazioni giurisprudenziali, purché tale ragione sia specificamente motivata.

Come è indicizzato

MaterieRimborsiContenzioso tributarioImpugnazioniSpese di lite
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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