Cassazione Civile, Ordinanza n. 19081/2022 del 14/06/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'Agenzia delle entrate aveva emesso nei confronti di un contribuente un avviso di accertamento per Irpef relativa all'anno 2008, un atto di contestazione e un atto di irrogazione di sanzioni, sulla base della ritenuta detenzione all'estero, in Svizzera, di attività finanziarie non dichiarate. In primo grado il contribuente aveva ottenuto l'annullamento degli atti, poiché il giudice aveva ritenuto documentata la presentazione di dichiarazioni riservate relative al rientro di capitali c.d. scudati. In appello, però, la Commissione tributaria regionale aveva accolto l'impugnazione dell'Ufficio, ritenendo provata la regolarizzazione dei capitali ma non il loro rimpatrio. Il contribuente ha quindi proposto ricorso per cassazione articolato in sei motivi: violazione dell'art. 112 c.p.c. per avere la CTR deciso su circostanze non dedotte dall'appellante; violazione degli artt. 115 e 101, comma 2, c.p.c. per avere deciso su elementi non invocati e senza corretta valutazione della prova documentale; omesso esame di uno specifico motivo relativo all'impossibilità di riferire il reddito accertato all'anno contestato; violazione dell'art. 112 c.p.c. e del giudicato esterno per avere accolto l'appello anche sulle sanzioni senza censurare una ratio decidendi; violazione degli artt. 7 e 17 d.lgs. 472/1997 per applicazione di una disciplina sanzionatoria ritenuta non più vigente. Successivamente il ricorrente ha depositato memoria chiedendo la declaratoria di cessazione della materia del contendere, avendo aderito alla definizione agevolata delle controversie ex art. 6 d.l. 119/2018 e avendo prodotto documentazione del pagamento della prima rata; l'Agenzia non ha notificato diniego entro il termine previsto e non è stata richiesta la trattazione del giudizio.
La decisione
La Corte non ha esaminato nel merito i motivi di ricorso perché ha rilevato che il contribuente aveva aderito alla definizione agevolata delle liti fiscali prevista dal d.l. n. 119 del 2018, con produzione della relativa istanza e della documentazione del versamento della prima rata. Poiché l'Agenzia delle entrate non aveva notificato il diniego nei termini di legge e non era stata presentata istanza di trattazione entro il termine previsto, la Corte ha dichiarato estinto il giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere, ai sensi dell'art. 6, comma 13, d.l. n. 119/2018 e dell'art. 46 d.lgs. n. 546/1992. Le spese sono state poste a carico della parte che le aveva anticipate, secondo la disciplina speciale richiamata.
Norme richiamate
Richiamato nei motivi di ricorso per dedotta violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
Richiamato nei motivi di ricorso per censurare la decisione su elementi non dedotti e la valutazione della prova.
Richiamato nei motivi di ricorso per dedotta decisione su elementi non previamente sottoposti al contraddittorio.
Richiamato in relazione alla dedotta violazione del giudicato.
Richiamato in relazione alla dedotta violazione del giudicato formale.
art. 7, comma 4, d.lgs. n. 472 del 1997
Richiamato nel motivo sulle sanzioni per contestare l'applicazione di una disciplina ritenuta non più vigente.
art. 17 d.lgs. n. 472 del 1997
Richiamato nel motivo sulle sanzioni per contestare la normativa applicata.
La definizione agevolata delle controversie fiscali determina, in mancanza di diniego tempestivo e di istanza di trattazione, l'estinzione del giudizio e la cessazione della materia del contendere.
Richiamato insieme all'art. 6 quale base della procedura di definizione agevolata.
art. 46 d.lgs. n. 546 del 1992
Prevede l'estinzione del processo tributario per cessazione della materia del contendere.
Massime di principio
- Nel processo tributario, l'adesione del contribuente alla definizione agevolata delle controversie fiscali, se perfezionata secondo la disciplina speciale e non seguita da tempestivo diniego dell'Ufficio, comporta l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
- Quando la legge prevede che l'istanza di definizione agevolata produca effetti estintivi salvo diniego entro un termine, il mancato esercizio del potere di diniego consolida l'effetto estintivo del processo.
- In presenza di una valida definizione agevolata della lite, la Corte di cassazione non esamina i motivi di ricorso attinenti al merito dell'accertamento o delle sanzioni.
- Nel giudizio estinto per cessazione della materia del contendere ai sensi della disciplina sulla definizione agevolata, le spese restano regolate dalla normativa speciale richiamata dalla Corte.
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