Cassazione Civile, Ordinanza n. 31989/2024 del 11/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha ritenuto infondata l’eccezione di inammissibilità del ricorso, ha accolto il motivo della ASL richiamando un precedente conforme, ha cassato la sentenza d’appello e, non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito rigettando la domanda originaria del dirigente medico. Ha inoltre compensato integralmente le spese dell’intero processo e ha escluso il raddoppio del contributo unificato.
Esito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
Un dirigente medico di una ASL ha agito per ottenere l’accertamento dell’illegittimità del criterio adottato dall’azienda per calcolare il c.d. debito orario giornaliero nei giorni di assenza per ferie, festività, permessi e altre assenze similari. Secondo la sua prospettazione, nei giorni di assenza l’orario veniva computato in 6 ore giornaliere anziché in 6 ore e 20 minuti, con conseguente maturazione di un debito orario inesistente e necessità di svolgere prestazioni ulteriori per recuperarlo fino alle 38 ore settimanali. Ha quindi chiesto le differenze retributive corrispondenti. Il Tribunale ha accolto parzialmente la domanda; la Corte d’appello ha confermato il diritto del dirigente al pagamento, pur escludendo il richiamo al lavoro straordinario. La ASL ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione degli artt. 24 e 27 d.lgs. n. 165/2001 e dell’art. 14 del CCNL area dirigenza medica 3.11.2005, sostenendo che, in base al principio di onnicomprensività della retribuzione del dirigente medico, non può essere riconosciuto alcun compenso ulteriore per ore eccedenti l’orario contrattuale, anche se derivanti da un errato calcolo del debito orario. Contestava inoltre la contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata, perché aveva escluso il lavoro straordinario ma aveva ugualmente riconosciuto un pagamento per l’attività eccedente.
Norme richiamate
viene utilizzato quale parametro del motivo di ricorso per violazione o falsa applicazione di norme di diritto e contratti collettivi.
art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.
il requisito di specificità dell’esposizione dei fatti è soddisfatto quando il ricorso consente alla Corte una chiara e completa comprensione della controversia e delle censure senza necessità di consultare autonomamente gli atti.
richiamato dalla ricorrente a sostegno dell’onnicomprensività della retribuzione del dirigente medico e dell’esclusione di compensi ulteriori per orario eccedente.
richiamato dalla ricorrente nel quadro della disciplina del rapporto dirigenziale pubblico e del regime retributivo omnicomprensivo.
art. 14 c.c.n.l. Area dirigenza medica del 3.11.2005
richiamato come fonte collettiva pertinente al rapporto della dirigenza medica e al regime dell’orario/compenso.
art. 65 c.c.n.l. 5.12.1996
richiamato per affermare che il concetto di lavoro straordinario è escluso per la dirigenza medica.
consente di richiamare un precedente della Corte quale fondamento del principio applicato.
consente alla Corte di decidere nel merito senza rinvio quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
la Corte esclude la sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
richiamato solo in via generale per indicare che, in ipotesi diverse, la tutela potrebbe essere azionata sul piano risarcitorio in presenza di lesione della salute o della personalità morale.
art. 32 Cost.
richiamato per collegare la tutela della salute alle possibili pretese risarcitorie in ipotesi diverse dalla mera richiesta retributiva.
artt. 2 e 35 Cost.
richiamati per collegare la tutela della dignità e personalità del lavoratore alle ipotesi di responsabilità datoriale evocabili in astratto.
Massime di principio
- Il dirigente medico soggetto a retribuzione mensile omnicomprensiva non può ottenere, con azione di mero esatto adempimento, somme ulteriori per ore lavorate oltre l’orario contrattuale, anche se tali ore derivino da un errato calcolo del debito orario effettuato dal datore di lavoro pubblico.
- L’erronea quantificazione del debito orario nei giorni di assenza non trasforma automaticamente l’eccedenza prestata in lavoro straordinario o in prestazione retribuibile oltre la retribuzione contrattuale del dirigente medico.
- Per conseguire un ristoro diverso da quello retributivo, il lavoratore deve allegare e provare uno specifico pregiudizio concreto, ad esempio alla salute, al riposo o alla personalità morale, potenzialmente azionabile sul piano risarcitorio.
- Il mero svolgimento di un numero maggiore di ore rispetto a quello teorico non basta, di per sé, a fondare un credito ulteriore se il rapporto è regolato da un regime retributivo mensile onnicomprensivo.
- Nel ricorso per cassazione, il requisito di specificità dell’esposizione dei fatti è rispettato quando l’atto consente la piena comprensione della controversia e delle doglianze senza dover attingere autonomamente agli atti di causa.
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