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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03907/2023 del 09/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un accertamento IVA, IRES e IRAP emesso nei confronti di una società immobiliare a seguito di controlli su corrispettivi di cessioni immobiliari. Dopo un precedente PVC notificato nel 2007 e una successiva attività di controllo nel 2011, l'Ufficio aveva ricostruito maggiori ricavi sulla base di differenze tra i corrispettivi indicati nei preliminari di vendita non registrati e le somme richieste a mutuo, oltre a contestare violazioni formali, omessa conservazione della documentazione, infedele applicazione dell'aliquota agevolata "prima casa" e mancata prova della natura di acconti di somme riscosse prima del rogito. La CTR aveva accolto l'appello della società ritenendo violato l'art. 12, comma 7, L. 212/2000, perché l'avviso sarebbe stato emesso prima del decorso di 60 giorni dal verbale di contraddittorio del 12.7.2011, considerato assimilabile a verbale di chiusura delle operazioni. L'Agenzia ha impugnato con due motivi: violazione dell'art. 12, comma 7, dello Statuto del contribuente, per avere la CTR confuso il PVC con il verbale di contraddittorio e applicato la garanzia del termine dilatorio a un atto non equiparabile; omesso esame di un fatto decisivo, perché la CTR non avrebbe considerato che i rilievi fondati sul PVC del 2007 non erano stati contestati e dovevano ritenersi definitivi.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo del ricorso, ritenendo che il termine dilatorio di 60 giorni previsto dall'art. 12, comma 7, L. 212/2000 decorra dalla consegna del processo verbale di constatazione e non dal verbale di contraddittorio. Ha affermato che nel caso concreto la verifica si era conclusa con la notifica del PVC del 26.2.2007 e che il successivo contraddittorio amministrativo non mutava tale dato. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza della CTR è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado di Firenze, in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Nel procedimento di accertamento tributario, il termine di 60 giorni previsto dall'art. 12, comma 7, dello Statuto del contribuente decorre dalla consegna del processo verbale di constatazione redatto all'esito di accessi, ispezioni o verifiche, e non da altri atti endoprocedimentali diversi dal PVC.
  • Il verbale di contraddittorio o di mancato accordo intervenuto successivamente al PVC non è equiparabile al processo verbale di constatazione e non fa decorrere ex novo il termine dilatorio per l'emissione dell'avviso di accertamento.
  • La tutela del contraddittorio endoprocedimentale prevista dall'art. 12, comma 7, opera in presenza di un PVC e si collega alla conclusione della verifica, non alla successiva fase di interlocuzione con l'Ufficio.
  • Quando il giudice di merito confonde il PVC con atti successivi di contraddittorio, incorre in falsa applicazione della disciplina sul termine dilatorio per l'accertamento.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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