Cassazione Civile, Ordinanza n. 03907/2023 del 09/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un accertamento IVA, IRES e IRAP emesso nei confronti di una società immobiliare a seguito di controlli su corrispettivi di cessioni immobiliari. Dopo un precedente PVC notificato nel 2007 e una successiva attività di controllo nel 2011, l'Ufficio aveva ricostruito maggiori ricavi sulla base di differenze tra i corrispettivi indicati nei preliminari di vendita non registrati e le somme richieste a mutuo, oltre a contestare violazioni formali, omessa conservazione della documentazione, infedele applicazione dell'aliquota agevolata "prima casa" e mancata prova della natura di acconti di somme riscosse prima del rogito. La CTR aveva accolto l'appello della società ritenendo violato l'art. 12, comma 7, L. 212/2000, perché l'avviso sarebbe stato emesso prima del decorso di 60 giorni dal verbale di contraddittorio del 12.7.2011, considerato assimilabile a verbale di chiusura delle operazioni. L'Agenzia ha impugnato con due motivi: violazione dell'art. 12, comma 7, dello Statuto del contribuente, per avere la CTR confuso il PVC con il verbale di contraddittorio e applicato la garanzia del termine dilatorio a un atto non equiparabile; omesso esame di un fatto decisivo, perché la CTR non avrebbe considerato che i rilievi fondati sul PVC del 2007 non erano stati contestati e dovevano ritenersi definitivi.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo del ricorso, ritenendo che il termine dilatorio di 60 giorni previsto dall'art. 12, comma 7, L. 212/2000 decorra dalla consegna del processo verbale di constatazione e non dal verbale di contraddittorio. Ha affermato che nel caso concreto la verifica si era conclusa con la notifica del PVC del 26.2.2007 e che il successivo contraddittorio amministrativo non mutava tale dato. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza della CTR è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado di Firenze, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
prevede uno spatium deliberandi di 60 giorni tra la consegna del processo verbale di constatazione e la notifica dell'avviso di accertamento; la garanzia non si applica a verbali diversi dal PVC, come il verbale di contraddittorio.
art. 5-bis, d.lgs. n. 218 del 1997
richiamato come base della procedura di adesione eseguita per parte delle annualità accertate.
art. 32 d.P.R. n. 600 del 1973
richiamato per l'invito a comparire e per le indagini bancarie svolte dall'Ufficio.
art. 39, comma 1, lett. c, d.P.R. n. 600 del 1973
richiamato quale base per la rideterminazione analitica del reddito.
art. 41-bis, d.P.R. n. 600 del 1973
richiamato nel provvedimento impositivo per la rettifica dell'imponibile.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
invocato per il motivo di violazione di legge relativo all'art. 12, comma 7, dello Statuto del contribuente.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
invocato per denunciare l'omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti.
art. 5-ter, d.lgs. n. 218 del 1997
citato dalla Corte come disciplina successiva che introduce l'invito a comparire prima dell'avviso di accertamento, con esclusione dei casi in cui sia stato rilasciato il PVC.
art. 4-octies, d.l. n. 34 del 2019, conv. in L. n. 58 del 2019
citato come fonte dell'introduzione dell'art. 5-ter nel d.lgs. n. 218 del 1997.
Massime di principio
- Nel procedimento di accertamento tributario, il termine di 60 giorni previsto dall'art. 12, comma 7, dello Statuto del contribuente decorre dalla consegna del processo verbale di constatazione redatto all'esito di accessi, ispezioni o verifiche, e non da altri atti endoprocedimentali diversi dal PVC.
- Il verbale di contraddittorio o di mancato accordo intervenuto successivamente al PVC non è equiparabile al processo verbale di constatazione e non fa decorrere ex novo il termine dilatorio per l'emissione dell'avviso di accertamento.
- La tutela del contraddittorio endoprocedimentale prevista dall'art. 12, comma 7, opera in presenza di un PVC e si collega alla conclusione della verifica, non alla successiva fase di interlocuzione con l'Ufficio.
- Quando il giudice di merito confonde il PVC con atti successivi di contraddittorio, incorre in falsa applicazione della disciplina sul termine dilatorio per l'accertamento.
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