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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07380/2026 del 27/03/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (automobilista)

La controversia

La controversia nasce da impugnazioni di verbali per violazioni del codice della strada, in particolare per superamento dei limiti di velocità rilevato in data 12.5.2012, con sanzioni pecuniarie e decurtazione dei punti patente. In primo grado il giudice aveva dichiarato la propria incompetenza territoriale rispetto ad alcuni verbali e l’inammissibilità del ricorso avverso altri verbali perché non prodotti dall’opponente. In appello il Tribunale di Cassino ha rigettato il gravame, ritenendo che fosse onere dell’opponente dimostrare la tempestività del ricorso mediante produzione della copia notificata dei verbali impugnati e che tale onere non fosse stato assolto. In cassazione il ricorrente ha proposto sei motivi: 1) nullità della sentenza per violazione del rito, poiché il Tribunale avrebbe trattenuto la causa in decisione assegnando i termini di cui all’art. 190 c.p.c. invece di procedere alla lettura del dispositivo in udienza; 2) violazione delle norme sulla taratura dello strumento di rilevazione; 3) violazione delle norme processuali e dell’onere probatorio per avere dichiarato inammissibile il ricorso; 4) omessa valutazione dei motivi di primo grado; 5) erronea statuizione sulle spese; 6) erronea applicazione dell’ulteriore contributo unificato.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo nulla la sentenza impugnata perché, nelle opposizioni ai verbali C.d.S. soggette al rito del lavoro, il giudice di appello aveva adottato un modello decisorio non consentito, trattenendo la causa in decisione e assegnando termini ex art. 190 c.p.c. anziché leggere il dispositivo all’udienza. Gli altri motivi sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza è stata cassata con rinvio al Tribunale di Cassino in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 429 c.p.c.

    nelle controversie soggette al rito del lavoro il dispositivo deve essere letto in udienza, secondo il modello decisorio tipico applicabile anche alle opposizioni ai verbali del codice della strada disciplinate dal d.lgs. 150/2011

  • art. 7, comma 1, D.Lgs. n. 150 del 2011

    le impugnazioni relative ai verbali di accertamento di violazioni del codice della strada seguono il rito del lavoro

  • art. 156, comma 2, c.p.c.

    l’omessa lettura del dispositivo integra nullità insanabile della sentenza per mancanza di un requisito formale indispensabile al raggiungimento dello scopo dell’atto

  • art. 190 c.p.c.

    non è il modello decisorio applicabile nel caso, essendo incompatibile con il rito del lavoro adottato nel giudizio di opposizione ai verbali C.d.S.

  • art. 45, sesto comma, D.Lgs. n. 285 del 1992

    richiamato dal ricorrente con riferimento all’obbligo di taratura dello strumento di rilevazione della velocità

  • artt. 6 e 7 D.Lgs. n. 150 del 2011

    richiamati dal ricorrente a sostegno della censura sulla dichiarazione di inammissibilità del ricorso

  • art. 437 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente nella censura processuale sul rito e sull’istruttoria

  • art. 23 L. n. 689 del 1981

    richiamato dal ricorrente in tema di opposizione a sanzione amministrativa e disciplina del relativo giudizio

  • art. 2697 c.c.

    richiamato dal ricorrente in tema di riparto dell’onere della prova

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente per contestare la mancata considerazione di fatti non contestati

  • art. 91 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente in tema di spese di lite

  • art. 13, comma 1 quater, T.U.S.G.

    richiamato dal ricorrente per contestare la condanna al pagamento dell’ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato

  • art. 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.

    norma processuale sul sindacato di legittimità, utilizzata come parametro dei vari motivi di ricorso

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    invocato per la nullità della sentenza derivante dalla violazione del rito

Massime di principio

  • Nei giudizi di impugnazione avverso verbali di accertamento di violazioni del codice della strada introdotti dopo il d.lgs. 150/2011 si applica il rito del lavoro, con conseguente necessità della lettura del dispositivo all’udienza di discussione.
  • L’omessa lettura del dispositivo all’udienza, quando prescritta dal rito applicabile, determina nullità insanabile della sentenza ai sensi dell’art. 156, comma 2, c.p.c., per difetto di un requisito formale essenziale al raggiungimento dello scopo dell’atto.
  • Se la sentenza impugnata è nulla per violazione del modello decisorio, l’accoglimento di tale motivo assorbe gli ulteriori motivi di ricorso non esaminati nel merito.
  • Nel giudizio di opposizione a verbali di accertamento, il rispetto del rito e delle forme decisorie è un presupposto processuale prioritario rispetto alle questioni di merito o di prova.
  • Quando il giudice di legittimità ravvisa un vizio processuale che comporta la cassazione della decisione, la causa va rinviata al giudice di merito affinché riesamini la controversia secondo il rito corretto.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civileEsecuzioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

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