Cassazione Civile, Ordinanza n. 07380/2026 del 27/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (automobilista)
La controversia
La controversia nasce da impugnazioni di verbali per violazioni del codice della strada, in particolare per superamento dei limiti di velocità rilevato in data 12.5.2012, con sanzioni pecuniarie e decurtazione dei punti patente. In primo grado il giudice aveva dichiarato la propria incompetenza territoriale rispetto ad alcuni verbali e l’inammissibilità del ricorso avverso altri verbali perché non prodotti dall’opponente. In appello il Tribunale di Cassino ha rigettato il gravame, ritenendo che fosse onere dell’opponente dimostrare la tempestività del ricorso mediante produzione della copia notificata dei verbali impugnati e che tale onere non fosse stato assolto. In cassazione il ricorrente ha proposto sei motivi: 1) nullità della sentenza per violazione del rito, poiché il Tribunale avrebbe trattenuto la causa in decisione assegnando i termini di cui all’art. 190 c.p.c. invece di procedere alla lettura del dispositivo in udienza; 2) violazione delle norme sulla taratura dello strumento di rilevazione; 3) violazione delle norme processuali e dell’onere probatorio per avere dichiarato inammissibile il ricorso; 4) omessa valutazione dei motivi di primo grado; 5) erronea statuizione sulle spese; 6) erronea applicazione dell’ulteriore contributo unificato.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo nulla la sentenza impugnata perché, nelle opposizioni ai verbali C.d.S. soggette al rito del lavoro, il giudice di appello aveva adottato un modello decisorio non consentito, trattenendo la causa in decisione e assegnando termini ex art. 190 c.p.c. anziché leggere il dispositivo all’udienza. Gli altri motivi sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza è stata cassata con rinvio al Tribunale di Cassino in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
nelle controversie soggette al rito del lavoro il dispositivo deve essere letto in udienza, secondo il modello decisorio tipico applicabile anche alle opposizioni ai verbali del codice della strada disciplinate dal d.lgs. 150/2011
art. 7, comma 1, D.Lgs. n. 150 del 2011
le impugnazioni relative ai verbali di accertamento di violazioni del codice della strada seguono il rito del lavoro
l’omessa lettura del dispositivo integra nullità insanabile della sentenza per mancanza di un requisito formale indispensabile al raggiungimento dello scopo dell’atto
non è il modello decisorio applicabile nel caso, essendo incompatibile con il rito del lavoro adottato nel giudizio di opposizione ai verbali C.d.S.
art. 45, sesto comma, D.Lgs. n. 285 del 1992
richiamato dal ricorrente con riferimento all’obbligo di taratura dello strumento di rilevazione della velocità
artt. 6 e 7 D.Lgs. n. 150 del 2011
richiamati dal ricorrente a sostegno della censura sulla dichiarazione di inammissibilità del ricorso
richiamato dal ricorrente nella censura processuale sul rito e sull’istruttoria
richiamato dal ricorrente in tema di opposizione a sanzione amministrativa e disciplina del relativo giudizio
richiamato dal ricorrente in tema di riparto dell’onere della prova
richiamato dal ricorrente per contestare la mancata considerazione di fatti non contestati
richiamato dal ricorrente in tema di spese di lite
art. 13, comma 1 quater, T.U.S.G.
richiamato dal ricorrente per contestare la condanna al pagamento dell’ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato
art. 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.
norma processuale sul sindacato di legittimità, utilizzata come parametro dei vari motivi di ricorso
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
invocato per la nullità della sentenza derivante dalla violazione del rito
Massime di principio
- Nei giudizi di impugnazione avverso verbali di accertamento di violazioni del codice della strada introdotti dopo il d.lgs. 150/2011 si applica il rito del lavoro, con conseguente necessità della lettura del dispositivo all’udienza di discussione.
- L’omessa lettura del dispositivo all’udienza, quando prescritta dal rito applicabile, determina nullità insanabile della sentenza ai sensi dell’art. 156, comma 2, c.p.c., per difetto di un requisito formale essenziale al raggiungimento dello scopo dell’atto.
- Se la sentenza impugnata è nulla per violazione del modello decisorio, l’accoglimento di tale motivo assorbe gli ulteriori motivi di ricorso non esaminati nel merito.
- Nel giudizio di opposizione a verbali di accertamento, il rispetto del rito e delle forme decisorie è un presupposto processuale prioritario rispetto alle questioni di merito o di prova.
- Quando il giudice di legittimità ravvisa un vizio processuale che comporta la cassazione della decisione, la causa va rinviata al giudice di merito affinché riesamini la controversia secondo il rito corretto.
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