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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07365/2026 del 27/03/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (controparte)

La controversia

Tre soggetti, qualificatisi come eredi di originarie parti attrici, hanno proposto ricorso per revocazione avverso un'ordinanza della Corte di cassazione che aveva dichiarato inammissibile il loro precedente ricorso per cassazione, accogliendo l'eccezione della controparte sulla mancata prova della qualità di eredi. Nel ricorso per revocazione hanno dedotto, in via preliminare, una serie di censure sulla disciplina processuale applicata, sulla mancanza di firma autografa del relatore, sulla compatibilità tra funzione di relatore e di consigliere delegato, sul presunto mutamento della proposta del consigliere, sulla questione della doppia conforme e sulla condanna ex art. 96 c.p.c. Hanno poi chiesto la revocazione per asserito dolo processuale della controparte e per errore di fatto, sostenendo che le decisioni di merito avrebbero omesso l'esame di dati documentalmente acquisiti e discussi tra le parti.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso per revocazione inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondate le doglianze preliminari: ha affermato che la nuova formulazione dell'art. 380-bis c.p.c. si applicava anche al giudizio di cassazione instaurato nel 2021 poiché, al 1° gennaio 2023, non era ancora stata fissata udienza o adunanza; ha osservato che la mancanza di firma autografa non integrava un vizio perché il provvedimento era sottoscritto digitalmente; ha richiamato il precedente delle Sezioni Unite sulla compatibilità tra relatore e consigliere delegato; ha inoltre escluso qualsiasi contrasto tra proposta e decisione collegiale. Sul piano revocatorio, ha precisato che contro un'ordinanza di cassazione dichiarativa di inammissibilità è proponibile revocazione solo ai sensi dell'art. 395 n. 4 c.p.c., non anche per dolo processuale ex n. 1; ha quindi dichiarato inammissibile la censura di dolo. Ha poi ritenuto inammissibile anche la deduzione di errore di fatto, perché non individuava un vizio della pronuncia della Cassazione, ma riproponeva critiche all'omesso esame di circostanze di fatto da parte dei giudici di merito. I ricorrenti sono stati condannati in solido alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 380-bis c.p.c.

    formulazione introdotta dal d.lgs. 149/2022

    Si applica ai giudizi introdotti con ricorso già notificato al 1° gennaio 2023 per i quali non fosse ancora stata fissata udienza o adunanza in camera di consiglio.

  • d.lgs. 149/2022

    Ha introdotto la nuova formulazione dell'art. 380-bis c.p.c.

  • art. 395 c.p.c.

    La revocazione delle ordinanze di cassazione è proponibile solo per l'errore di fatto di cui al n. 4, salvo decisioni nel merito; il dolo processuale non è deducibile contro una pronuncia di inammissibilità.

  • art. 391-bis c.p.c.

    Delimita i motivi di revocazione esperibili contro i provvedimenti della Corte di cassazione, consentendo solo l'errore di fatto per le decisioni non di merito.

  • art. 391-ter c.p.c.

    Richiamato per precisare che la revocazione per motivi diversi dall'errore di fatto riguarda le decisioni nel merito.

  • art. 96 c.p.c.

    Richiamato solo per le contestazioni dei ricorrenti sulla condanna alle spese/sanzione; la Corte ne dà atto senza accogliere la doglianza.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Giustifica il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di soccombenza.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    Parametra l'importo dell'ulteriore contributo unificato dovuto.

Massime di principio

  • La revocazione contro i provvedimenti della Corte di cassazione è fortemente limitata: per le ordinanze che dichiarano inammissibile il ricorso non è deducibile il dolo processuale, ma solo l'errore di fatto nei limiti consentiti dall'art. 391-bis c.p.c.
  • L'errore revocatorio deve investire la pronuncia impugnata e non può consistere nella riproposizione di censure rivolte alle decisioni di merito o nell'allegazione di un omesso esame di fatti da parte dei giudici di merito.
  • La nuova disciplina dell'art. 380-bis c.p.c. si applica ai ricorsi per cassazione già notificati al 1° gennaio 2023 purché, a tale data, non sia ancora stata fissata l'udienza o l'adunanza camerale.
  • La sottoscrizione digitale del provvedimento esclude il vizio derivante dalla mancanza di firma autografa del relatore.
  • Non sussiste incompatibilità tra la funzione di consigliere relatore e quella di consigliere delegato alla proposta di definizione del giudizio; inoltre, la decisione collegiale non è vincolata alla proposta e la divergenza apparente va verificata solo con riferimento al contenuto effettivo dei due atti.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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