Cassazione Civile, Ordinanza n. 07375/2026 del 27/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (automobilista)
La controversia
La controversia origina dall'impugnazione di un verbale di accertamento per violazione dei limiti di velocità ex art. 142 C.d.S. In primo grado il Giudice di Pace aveva accolto l'opposizione del conducente, ritenendo non visibile la postazione di rilevamento a distanza nonostante il preavviso. Il Tribunale, su appello dell'ente, aveva invece riformato la decisione e confermato il verbale. Il soccombente in appello ha proposto ricorso per cassazione con tre censure: (1) violazione dell'art. 142, comma 6-bis, C.d.S., per avere il Tribunale omesso di verificare che la postazione di controllo non fosse concretamente visibile; (2) violazione dell'art. 142, comma 6, C.d.S. e dell'art. 192 del regolamento di attuazione, per mancata prova dell'omologazione del dispositivo di rilevazione; (3) nullità della sentenza e violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., oltre a vizio motivazionale, per travisamento delle risultanze istruttorie e per aver ritenuto assolto l'onere di preavviso e visibilità della postazione. La Corte ha esaminato congiuntamente i motivi e ha ritenuto la sentenza di appello affetta da motivazione meramente apparente, perché limitata a una disamina astratta del quadro normativo e giurisprudenziale senza alcun concreto collegamento alla fattispecie dedotta in causa.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, ha cassato la sentenza del Tribunale di Pescara e ha rinviato la causa al medesimo Tribunale in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. La decisione si fonda sul rilievo che la sentenza impugnata non contiene una motivazione effettiva riferita al caso concreto e dunque non supera il c.d. minimo costituzionale richiesto dall'art. 132 c.p.c.; tale vizio integra una nullità della sentenza denunciabile in cassazione.
Norme richiamate
È richiamato dal ricorrente per sostenere che la postazione di rilevamento a distanza deve essere concretamente visibile; la Corte non entra nel merito della norma, limitandosi a rilevare il vizio motivazionale della sentenza impugnata.
È invocato in relazione alla disciplina della rilevazione delle infrazioni e alla necessità di prova dell'omologazione del dispositivo; la Corte non decide sul punto nel merito.
art. 192 del regolamento di attuazione del codice della strada
È richiamato per censurare la mancata dimostrazione dell'omologazione del dispositivo di controllo.
art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c.
È la norma processuale invocata per dedurre violazione di legge, nullità della sentenza e vizi motivazionali.
È richiamato per dedurre travisamento della prova e erronea valutazione delle risultanze istruttorie.
È richiamato per contestare la valutazione delle prove da parte del giudice di merito.
La Corte afferma che la motivazione della sentenza impugnata è meramente apparente e quindi sostanzialmente omessa, con conseguente violazione del "minimo costituzionale" di motivazione.
Costituisce la violazione originariamente contestata nel verbale opposto.
Cass. Sez. U, sent. n. 8053 del 07/04/2014
È citata come precedente sul principio del minimo costituzionale della motivazione e sulla motivazione apparente.
Cass. Sez. U, ord. n. 2767 del 30/01/2023
È richiamata in motivazione quale ulteriore precedente in tema di motivazione apparente.
Massime di principio
- La motivazione è apparente, e quindi sostanzialmente omessa, quando il giudice di merito si limita a un'esposizione astratta di norme e orientamenti giurisprudenziali senza confrontarli con i fatti specifici della controversia e senza indicare gli elementi concreti posti a base della decisione.
- Il c.d. minimo costituzionale della motivazione richiede che la sentenza renda percepibile il ragionamento decisorio in relazione alla fattispecie concreta; in difetto, ricorre una nullità denunciabile in cassazione ai sensi dell'art. 132 c.p.c.
- Quando il ricorso per cassazione denuncia simultaneamente vizi di violazione di legge, nullità della sentenza e vizio motivazionale, la Corte può esaminarli congiuntamente se investono tutti il difetto di effettiva motivazione della decisione impugnata.
- In presenza di una sentenza di merito che non si rapporti al caso concreto, la cassazione può intervenire senza prendere posizione sul merito delle questioni sostanziali sottoposte dalle parti, limitandosi a disporre il rinvio al giudice di merito per nuovo esame.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 27 mar 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 07365/2026 del 27/03/2026
- ordinanza_civile · 27 mar 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 07366/2026 del 27/03/2026
- ordinanza_civile · 27 mar 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 07367/2026 del 27/03/2026
- ordinanza_civile · 27 mar 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 07374/2026 del 27/03/2026
- ordinanza_civile · 27 mar 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 07376/2026 del 27/03/2026
- ordinanza_civile · 27 mar 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 07377/2026 del 27/03/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →