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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07367/2026 del 27/03/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (società)

La controversia

Una società aveva convenuto in giudizio una società di diritto austriaco chiedendo il risarcimento del danno derivante da asserito inadempimento di obbligazioni contrattuali. Nel corso del primo grado l'attrice era stata dichiarata fallita; il processo era stato interrotto, poi la dichiarazione di fallimento era stata revocata in appello. La curatela fallimentare aveva riassunto il giudizio e, successivamente, la società tornata in bonis si era costituita spontaneamente nel procedimento riassunto. La convenuta aveva eccepito l'estinzione del processo sostenendo che la curatela non fosse più legittimata a riassumere il giudizio e che, comunque, il termine per la riassunzione/prosecuzione dovesse decorrere dalla revoca/chiusura del fallimento. La Corte d'appello aveva accolto tale eccezione e dichiarato estinto il processo. Con il ricorso per cassazione la società attrice ha denunciato violazione e falsa applicazione degli artt. 299, 300, comma 2, 302 e 305, comma 1, c.p.c. e degli artt. 43, comma 3, e 4 legge fallimentare, sostenendo che la Corte territoriale non aveva applicato il principio secondo cui il termine per riassumere/proseguire decorre solo dalla conoscenza legale della dichiarazione giudiziale di interruzione e non dalla mera pubblicazione del decreto di chiusura del fallimento.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato l'unico motivo di ricorso. Ha affermato che l'interruzione ipso iure conseguente alla revoca del fallimento si applica anche per effetto dell'art. 43, comma 3, l.fall., ma che il termine per la riassunzione o prosecuzione non inizia a decorrere finché la dichiarazione giudiziale di interruzione non sia portata a conoscenza delle parti. Nel caso concreto, al momento della costituzione della società tornata in bonis non vi era stata una dichiarazione giudiziale della nuova interruzione, sicché il termine non era ancora decorso e il processo poteva legittimamente proseguire. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Ancona in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 299 c.p.c.

    richiamato nel motivo di ricorso tra le norme sulla interruzione del processo e sulla prosecuzione/riassunzione

  • art. 300, comma 2, c.p.c.

    richiamato nel motivo di ricorso tra le norme sulla interruzione del processo e sulla prosecuzione/riassunzione

  • art. 302 c.p.c.

    richiamato nel motivo di ricorso in relazione alla costituzione spontanea della parte tornata in bonis nel giudizio riassunto

  • art. 305, comma 1, c.p.c.

    richiamato nel motivo di ricorso quale norma sul termine per la riassunzione/prosecuzione del processo interrotto

  • art. 43, comma 3, legge fallimentare

    la Corte ribadisce che l'apertura o la revoca del fallimento determinano l'interruzione ipso iure del processo per la perdita della capacità processuale della procedura, ma il decorso del termine per la riassunzione/prosecuzione richiede la conoscenza legale dell'evento interruttivo

  • art. 4 legge fallimentare

    richiamato nel motivo di ricorso insieme alle norme fallimentari sull'interruzione e riassunzione del processo

  • art. 18, comma 15, legge fallimentare

    richiamato dalla Corte per spiegare l'esigenza di dare immediata efficacia processuale alla restitutio in pristinum conseguente alla revoca del fallimento

  • art. 360 c.p.c.

    indicata come base del motivo di ricorso per violazione di legge e vizio motivazionale

Massime di principio

  • L'interruzione del processo conseguente al fallimento o alla revoca del fallimento opera ipso iure, in ragione della perdita della capacità processuale della procedura.
  • Il termine per la riassunzione o prosecuzione del processo interrotto decorre solo dal momento in cui la dichiarazione giudiziale dell'interruzione sia portata a conoscenza delle parti; in difetto di tale conoscenza legale, il termine non inizia a decorrere.
  • Se il processo si è nuovamente interrotto per effetto della revoca del fallimento ma non vi è stata dichiarazione giudiziale di tale nuova interruzione, non può dichiararsi l'estinzione per mancata riassunzione nel termine.
  • La costituzione della parte tornata in bonis in un giudizio già riassunto può legittimamente proseguire il processo quando il termine per riassunzione/prosecuzione dell'ulteriore interruzione non sia ancora decorso.

Come è indicizzato

MaterieInterruzione e riassunzione del processoLiquidazione giudiziale
RamiProcesso civileFallimentare / Crisi d'impresaContratti
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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