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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07374/2026 del 27/03/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da alcuni verbali per violazione dei limiti di velocità accertati con dispositivo di rilevamento a distanza. In primo grado il ricorso dell'opponente era stato accolto dal Giudice di pace per la ritenuta mancanza di omologazione dell'apparecchio. Il Tribunale, in appello, ha invece riformato la decisione, ritenendo sufficiente l'approvazione del dispositivo e non necessaria la prova dell'omologazione. In cassazione la parte sanzionata ha proposto cinque motivi: 1) violazione dell'art. 142 c.d.s. per avere il giudice di merito ritenuto validi i verbali nonostante l'apparecchio fosse autorizzato ma privo di omologazione; 2) violazione degli artt. 45, comma 6, e 142, comma 6, c.d.s. e dell'art. 6 del D.M. 1.8.2016, con questione di legittimità costituzionale, sostenendo che la taratura/verifica era troppo risalente rispetto all'infrazione; 3) violazione delle norme sulla contestazione immediata e sul decreto prefettizio di individuazione delle strade, assumendo che il tratto viario non avesse le caratteristiche di strada urbana a scorrimento veloce; 4 e 5) violazione dell'art. 142, comma 6-bis, c.d.s. e omesso esame di fatto decisivo per asserita insufficiente segnalazione della postazione autovelox, dedotta in modo generico mediante richiamo a un video e a una presunta scarsa visibilità della segnaletica.

La decisione

La Corte rigetta il ricorso. Richiama il principio per cui, in presenza di contestazioni sull'affidabilità dell'apparecchio di rilevazione, l'Amministrazione deve provare l'iniziale omologazione e la periodica taratura/verifica; tuttavia, nel caso concreto, tale prova è stata fornita mediante certificato di verifica del 21.12.2020 e i verbali erano del 10 e 12.4.2021, quindi entro l'anno dalla verifica. Respinge anche la doglianza sulla strada individuata dal prefetto, affermando che la scelta prefettizia è connotata da discrezionalità amministrativa sindacabile solo per vizi di legittimità, e che la ricorrente non ha dimostrato l'assenza delle caratteristiche previste dalla definizione normativa di strada urbana di scorrimento. Quanto alla segnaletica, le censure sono dichiarate inammissibili per difetto di specificità ex art. 366, n. 6, c.p.c., perché il ricorso non trascrive adeguatamente il contenuto del documento/video né indica precisamente dove e come sia stato prodotto nel giudizio di merito. La ricorrente è condannata alle spese e viene dato atto dell'obbligo di ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 142 c.d.s.

    art. 142/2-7; art. 142/6; art. 142, sesto comma; art. 142, comma 6-bis

    Per l'accertamento delle violazioni dei limiti di velocità mediante dispositivi a distanza, in caso di contestazione sull'affidabilità dell'apparato, occorre la prova della sua idoneità tecnica, mediante omologazione e periodiche verifiche/tarature; la segnalazione della postazione deve essere dedotta in modo specifico.

  • art. 45, comma 6, c.d.s.

    nella parte in cui non prevede che tutte le apparecchiature impiegate nell'accertamento delle violazioni dei limiti di velocità siano sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura

    La Corte richiama la declaratoria di illegittimità costituzionale per affermare la necessità di verifiche periodiche e di taratura degli strumenti di rilevazione della velocità.

  • art. 200 c.d.s.

    È richiamato insieme all'art. 201 c.d.s. per la disciplina della contestazione delle violazioni stradali e dei relativi presupposti.

  • art. 201 c.d.s.

    È richiamato insieme all'art. 200 c.d.s. per la disciplina della contestazione delle violazioni stradali e dei relativi presupposti.

  • art. 4 D.L. n. 121 del 2002

    L'individuazione delle strade o dei tratti stradali in cui è consentito il rilevamento a distanza è rimessa al prefetto con valutazioni ampiamente discrezionali, sindacabili solo per vizi di legittimità.

  • art. 6 del D.M. prot. 4708 del 1.8.2016

    È richiamato per la disciplina tecnica degli apparecchi di rilevamento e delle relative verifiche.

  • art. 2, terzo comma, lett. D), D.Lgs. n. 285 del 2002

    strada a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico, ciascuna con almeno due corsie di marcia...

    La qualificazione di strada urbana di scorrimento dipende dalle caratteristiche strutturali previste dalla norma, non dalla sola lunghezza del tratto viario.

  • art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c.

    Il ricorso per cassazione deve indicare specificamente gli atti e documenti su cui si fonda, trascrivendoli e collocandoli nel corretto sviluppo processuale; in difetto la censura è inammissibile.

  • art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c.

    Sono le norme processuali invocate come parametri dei motivi di ricorso per violazione di legge e omesso esame di fatto decisivo.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di rigetto del ricorso va dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • In materia di accertamento della velocità mediante apparecchiature a distanza, l'Amministrazione, quando l'affidabilità dello strumento sia contestata, deve fornire prova positiva della sua idoneità tecnica, mediante documentazione di omologazione e di periodica taratura/verifica.
  • La validità dell'accertamento non dipende dalla sola approvazione amministrativa dell'apparecchio, ma dal rispetto delle verifiche tecniche periodiche richieste dalla normativa e dalla giurisprudenza.
  • L'individuazione dei tratti stradali in cui è consentito il controllo a distanza è espressione di discrezionalità amministrativa; il giudice può sindacarla solo per vizi di legittimità, non sostituendo la propria valutazione tecnica a quella del prefetto.
  • La qualificazione di una strada come urbana di scorrimento deriva dalle caratteristiche strutturali previste dalla legge; la mera lunghezza del tratto non è di per sé decisiva.
  • Nel ricorso per cassazione, le doglianze fondate su documenti o supporti probatori devono rispettare rigorosamente l'onere di specifica indicazione, trascrizione e localizzazione processuale ex art. 366, n. 6, c.p.c.; in difetto il motivo è inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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