Cassazione Civile, Ordinanza n. 07376/2026 del 27/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (proprietario)
La controversia
Un ente ecclesiastico proprietario di un fondo agricolo aveva chiesto in primo grado il rilascio dell'immobile, sostenendo che il convenuto lo avesse occupato senza titolo. Il convenuto aveva resistito chiedendo in via riconvenzionale l'accertamento dell'usucapione del terreno, con estensione del contraddittorio ad altri soggetti. Nel corso del giudizio erano state proposte istanze di astensione e, in subordine, di ricusazione del giudice istruttore. La Corte d'appello aveva ritenuto che tale vicenda avesse determinato la sospensione del processo e, poiché non era intervenuta riassunzione entro sei mesi, aveva dichiarato l'estinzione del giudizio. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione, l'ente proprietario ha denunciato violazione e falsa applicazione degli artt. 52, 54, 297, 298, 156 e 307 c.p.c., sostenendo che la sospensione non poteva ritenersi automatica per effetto della sola istanza di ricusazione, in assenza di un provvedimento espresso del giudice, e che comunque la riattivazione del processo e la partecipazione delle parti all'udienza successiva avevano reso inutile qualsiasi riassunzione.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto errata la sentenza di appello perché aveva desunto una sospensione tacita del processo dalla mera rimessione degli atti al Presidente del Tribunale, senza un provvedimento formale di sospensione. Ha affermato che, in tema di ricusazione, la sospensione non è automatica e deve essere disposta espressamente dal giudice contestualmente o in integrazione del provvedimento sull'istanza. In difetto, si determina al più una irregolarità emendabile, ma non una sospensione idonea a far decorrere l'onere di riassunzione e a fondare l'estinzione del giudizio. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Catanzaro in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 52 c.p.c.
il provvedimento di sospensione del processo per ricusazione non può essere implicito e deve essere adottato espressamente dal giudice, contestualmente o in integrazione del provvedimento sull'istanza.
art. 54 c.p.c.
richiamato come norma relativa alla ricusazione del giudice nel quadro della disciplina applicabile.
art. 156 c.p.c.
richiamato nel motivo di ricorso in relazione al regime delle nullità e alla pretesa inefficacia degli atti processuali.
art. 297 c.p.c.
richiamato nel motivo di ricorso in tema di effetti della sospensione e della successiva riassunzione del processo.
art. 298 c.p.c.
richiamato nel motivo di ricorso in tema di effetti della sospensione e della successiva riassunzione del processo.
art. 307 c.p.c.
richiamato nel motivo di ricorso con riguardo alla declaratoria di estinzione del processo per mancata riassunzione.
art. 360 n. 3 c.p.c.
norma invocata per denunciare violazione e falsa applicazione di legge.
art. 380 bis c.p.c.
richiamato solo per il deposito della memoria in prossimità dell'udienza.
Massime di principio
- In materia di ricusazione del giudice, la sospensione del processo non opera automaticamente: occorre un provvedimento espresso del giudice a quo, adottato contestualmente alla decisione sull'istanza o in sua integrazione.
- In assenza di un formale provvedimento di sospensione, non può ritenersi decorso il termine per la riassunzione del processo e non può essere dichiarata l'estinzione per inattività delle parti.
- La mera rimessione degli atti al Presidente del Tribunale per i provvedimenti di rito, se non accompagnata da un espresso ordine di sospensione, integra al più una irregolarità processuale emendabile.
- Nel valutare gli effetti processuali dell'istanza di ricusazione, va considerato l'intero andamento del procedimento, incluso l'eventuale riattivazione del giudizio da parte del giudice e la partecipazione delle parti senza eccezioni, secondo un canone di buona fede processuale.
- Il procedimento di ricusazione ha natura incidentale e rapida; non sono previste, in mancanza di sospensione del processo, specifiche comunicazioni del rigetto o termini a difesa ulteriori rispetto alle garanzie del contraddittorio.
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