Cassazione Civile, Sentenza n. 22765/2024 del 13/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte d'appello di Napoli che aveva rigettato il loro appello avverso la pronuncia di primo grado che aveva disposto l'arretramento del loro fabbricato per il rispetto della distanza minima di 10 metri prevista dall'art. 11 del regolamento edilizio comunale rispetto all'edificio del Fiorillo. In appello era stato rilevato che l'immobile dei ricorrenti era stato acquisito gratuitamente al patrimonio del Comune, con conseguente sopravvenuta carenza di legittimazione attiva; in cassazione i ricorrenti deducevano, tra l'altro, vizio di motivazione apparente, erronea applicazione delle norme sulle distanze (contestando il computo dei balconi aggettanti) e violazione dei principi sull'interesse ad agire.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i motivi di doglianza sulla motivazione della sentenza d'appello, spiegando che la motivazione per relationem è ammissibile quando dalla lettura delle sentenze risulti un percorso argomentativo coerente; ha inoltre confermato che la Corte territoriale ha correttamente applicato la giurisprudenza in ordine al computo delle sporgenze (balconi) nel calcolo delle distanze e che la censura mirava in realtà a una rinnovata valutazione del fatto, vietata in sede di legittimità. L'esame del motivo relativo alla sopravvenuta carenza di legittimazione è stato assorbito. I ricorrenti sono stati condannati in solido al pagamento delle spese di giudizio di cassazione in favore del resistente (liquidate in euro 5.000 oltre oneri) e la Corte ha dato atto che sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
regolamento edilizio comunale, art. 11
distanza minima inderogabile di dieci metri tra pareti finestrate
fissava la distanza di 10 metri tra pareti finestrate come parametro materiale della controversia ed è stato il presupposto normativo per la domanda di arretramento dell'opera
norma del codice civile richiamata nella disquisizione sulle distanze tra edifici; la Corte ha affrontato la questione del computo delle sporgenze alla luce della giurisprudenza consolidata
art. 9 d.m. n. 1444/1968
norma tecnica regolamentare rilevante per il calcolo delle distanze e la valutazione delle sporgenze; la Corte territoriale l'ha applicata conformemente alla giurisprudenza
riformulazione del primo comma, n. 5
limita il sindacato di legittimità sulla motivazione: in cassazione sono denunciabili solo anomalie motivazionali gravi (mancanza materiale della motivazione, motivazione apparente, contrasti insanabili), non il mero difetto di sufficienza; la Corte ha applicato questo principio per respingere il motivo sulla presunta motivazione apparente
richiamato nella censura relativa alla motivazione; la Corte ha valutato che non sussisteva il vizio denunciato e che la motivazione per relationem era ammissibile
art. 366, comma 1, n. 4 c.p.c.
imposta l'onere di indicazione specifica dei motivi in cassazione; la Corte ha ricordato che il ricorso non può limitarsi a generici rinvii agli atti senza esplicitare i punti decisivi
richiamato rispetto ai principi sull'interesse ad agire e sulla legittimazione; la Corte ha ritenuto il relativo motivo assorbito dalle valutazioni di merito
acquisizione gratuita al patrimonio dell'ente territoriale
menzionata come fatto negoziale che avrebbe potuto determinare la sopravvenuta perdita di legittimazione attiva dei ricorrenti; la Corte d'appello l'aveva richiamata per rigettare l'appello, ma la Cassazione ha preferito esaminare i profili di merito
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
norma relativa al contributo unificato; la Corte ha dato atto che ricorrono i presupposti per il raddoppio del versamento, se dovuto
art. 12 delle Preleggi
richiamato come canone ermeneutico per interpretare la riforma dell'art. 360 c.p.c. e per calibrare il sindacato di legittimità sulla motivazione
Massime di principio
- Per le impugnazioni in Cassazione la critica alla motivazione è ammissibile solo se si configurano vizi gravi (mancanza materiale, motivazione apparente, contraddizioni insanabili); la mera insufficienza o la semplice divergenza valutativa non giustificano la cassazione.
- La motivazione per relationem è ammessa in appello se il giudice indica, anche sinteticamente, perché conferma le conclusioni di primo grado e dalla lettura congiunta delle pronunce risulti un percorso argomentativo coerente.
- In sede di legittimità non è consentita la revisione del giudizio sulle risultanze probatorie o una nuova valutazione dei fatti: le doglianze che mirano a riformulare il convincimento del giudice di merito sono inammissibili.
- Quanto al calcolo delle distanze tra edifici, le sporgenze (ad es. balconi) possono essere computate se hanno rilevanza strutturale e dimensionale secondo la giurisprudenza consolidata: occorre verificare se le caratteristiche rendono la sporgenza assimilabile a corpo di fabbrica.
- La sopravvenuta perdita della titolarità dell'immobile (es. acquisizione al patrimonio comunale) può incidere sulla legittimazione ad agire; tuttavia il giudice può assorbire tale questione se decide sul merito per altri profili, con possibili conseguenze sulle spese di lite.
- In appello, la reiterazione delle medesime argomentazioni già valutate in primo grado espone l'appellante al rischio di essere considerato virtualmente soccombente ai fini delle spese.
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