Cassazione Civile, Sentenza n. 22768/2024 del 13/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Venezia che aveva rigettato l'opposizione del difensore avv. D'Avino avverso il decreto di liquidazione del compenso per patrocinio a spese dello Stato: il compenso era stato fissato in € 400 per l'intero giudizio di protezione internazionale. Il ricorrente deduceva violazione dell'art. 82 DPR n. 115/82 e del D.M. n. 55/2014 perché il giudice aveva assunto a base di calcolo un Protocollo d'intesa del Consiglio Nazionale Forense (8 maggio 2017) invece della tariffa vigente, e perché era stata effettuata una duplice decurtazione del 50% sulla somma già ridotta dal Protocollo, pervenendo a un importo eccessivamente basso.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ha cassato il decreto impugnato e ha rinviato il procedimento al Tribunale di Venezia in diversa composizione per riesame. La Corte ha affermato che i protocolli d'intesa sono atto non vincolante e persuasivo e non possono derogare ai minimi tariffari stabiliti dalla normativa (d.m. 55/2014). Pertanto il giudice di merito dovrà riconsiderare la liquidazione conformandosi ai principi normativi richiamati e motivando adeguatamente eventuali riduzioni.
Norme richiamate
art. 82 DPR n. 115/82
Norma richiamata dal ricorrente come parametro di corretto esercizio della liquidazione del compenso per il patrocinio a spese dello Stato; la Corte la collega alla necessità di rispettare le tariffe normative vigenti (in relazione al D.M. n. 55/2014)
D.M. n. 55/2014
art. 4 comma 1; artt. 12 e 13
Il decreto stabilisce i minima tariffari per i compensi nel patrocinio a spese dello Stato e i principi dell'effettività retributiva. La Corte ha sottolineato che le disposizioni del D.M. 55/2014 non possono essere derogate dai protocolli e costituiscono criterio vincolante per la liquidazione
Protocollo d'intesa del Consiglio Nazionale Forense (8 maggio 2017)
Atto di natura non vincolante e solo persuasiva; può essere preso in considerazione dal giudice ma non può incidere sulla determinazione legislativa dei minimi tariffari previsti dal D.M. 55/2014
art. 130 DPR n. 115/2002 (richiamato nel testo di merito)
Nel provvedimento di merito era invocata la possibilità di ridurre del 50% alcuni importi; la Corte non convalida però l'uso del protocollo come base di partenza per ulteriori decurtazioni che portino sotto i minimi normativi
Massime di principio
- I protocolli d'intesa elaborati dagli ordini o dal Consiglio Nazionale Forense sono atti persuasivi e non vincolanti: possono essere considerati come parametro orientativo ma non possono derogare ai minimi tariffari stabiliti da norme primarie o regolamenti ministeriali.
- Nelle liquidazioni per patrocinio a spese dello Stato il giudice deve fare riferimento alle tariffe e ai criteri stabiliti dal D.M. n. 55/2014 (e alle previsioni normative vigenti) e non può fissare compensi al di sotto dei minima ivi previsti salvo che la normativa stessa lo consenta espressamente.
- Eventuali riduzioni del compenso devono essere motivate in modo specifico rispetto all'attività svolta, alla complessità, all'esito del giudizio e agli altri parametri normativi; non è ammissibile una 'doppia' decurtazione basata su un criterio non normativo che porti a risultati incongrui rispetto ai minima.
- In caso di liquidazione contestata conviene specificamente dedurre in sede di opposizione o ricorso l'illegittimità dell'uso del protocollo come base di calcolo e richiamare gli articoli del D.M. 55/2014 (in particolare le disposizioni che tutelano l'effettività retributiva) chiedendo al giudice una motivazione puntuale per ogni riduzione applicata.
- Il giudice di rinvio dovrà ricalcolare il compenso attenendosi ai parametri normativi, considerare i criteri di riduzione previsti dalla legge/regolamento e motivare puntualmente eventuali scostamenti dai minima; la parte soccombente può essere condannata alle spese di giudizio anche in Cassazione.
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