Cassazione Civile, Sentenza n. 22779/2024 del 13/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Le ricorrenti, socie e prestatrici d'opera della Coopsette, contestavano l'ammissione in chirografo dei loro crediti risultanti da accordi di ristrutturazione ex art. 182-bis l.fall. e chiedevano il riconoscimento in prededuzione (100% o, in subordine, 80%) ai sensi dell'art. 182-quater l.fall. Sostenevano che: gli accordi con la cooperativa erano «in esecuzione» dell'accordo di ristrutturazione o del concordato; la prededuzione non richiede espressa disposizione del tribunale; la prededuzione, una volta acquisita, persiste anche se la procedura abortisce; non si applica il limite dell'80% ai soci di cooperative perché non opera l'art. 2467 c.c.; e che sussiste continuità (consecuzione) tra le procedure a valle (liquidazione coatta amministrativa) e quelle a monte.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che i crediti delle ricorrenti non rientrano nella prededuzione ex art. 182-quater, 1° co., perché non si tratta di "finanziamenti" erogati "in esecuzione" di un concordato o di un accordo di ristrutturazione omologato volti a fornire nuova finanza per l'esecuzione della procedura, bensì di ristrutturazione/riscadenzazione di debiti soci preesistenti incorporati nell'accordo stesso. Ha escluso altresì la prededuzione sulla base della cosiddetta prededuzione "funzionale/teleologica" per mancanza di prova della consequenzialità e della continuità della crisi tra le procedure (valutazione di fatto rimessa al giudice del merito). Ha quindi confermato il rigetto dell'opposizione allo stato passivo e ha condannato le ricorrenti al pagamento delle spese di cassazione.
Norme richiamate
Norma procedurale richiamata per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo con riserva. Nel caso di specie è richiamata per il contesto procedimentale iniziale.
Disciplina gli accordi di ristrutturazione dei debiti e la loro omologazione. Nel caso gli accordi sottoscritti tra la cooperativa e i soci sono stati omologati ma consistono in riscadenzazioni di debiti soci preesistenti, sicché non sono stati ritenuti fonte di nuova finanza prededucibile ai sensi dell'art.182-quater.
art. 182-quater l.fall., 1° comma
"i crediti derivanti da finanziamenti in qualsiasi forma effettuati in esecuzione di un concordato preventivo di cui agli articoli 160 e seguenti ovvero di un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell'art.182-bis sono prededucibili ai sensi e per gli effetti dell'art.111"
La Corte interpreta che la prededuzione è riservata ai finanziamenti volti a dare effettiva "nuova finanza" in esecuzione di un concordato o di un accordo di ristrutturazione omologato; mere dilazioni o ristrutturazioni di debiti preesistenti (particolarmente tra soci e cooperativa) non rientrano nella nozione di finanziamento prededucibile.
art. 182-quater l.fall., 2° comma
Prevede prededuzione per finanziamenti effettuati in funzione della presentazione della domanda; la Corte rileva che la fattispecie in esame non rientra neanche in questa ipotesi.
art. 182-quater l.fall., 3° comma
"in deroga agli articoli 2467 e 2497 quinquies del codice civile, il primo ed il secondo comma del presente articolo si applicano anche ai finanziamenti effettuati dai soci (...)"
Consente, in astratto, prededuzione per finanziamenti dei soci ma la Corte osserva che la deroga trova applicazione solo se ricorrono le condizioni dei commi 1° o 2° (finanziamenti in esecuzione o in funzione della domanda), condizioni non soddisfatte nella specie.
"sono considerati crediti prededucibili quelli (...) sorti (...) in funzione delle procedure concorsuali di cui alla presente legge"
Usata per il principio della prededuzione "funzionale/teleologica": la prededuzione può essere riconosciuta a crediti sorti in funzione della procedura se dimostrano utilitas per la massa; la sua applicazione richiede prova della funzione/utile e della consequenzialità tra procedure, valutazione di fatto riservata al giudice del merito.
Norma richiamata nei motivi circa la continuità tra procedure; la Corte richiama che la prova della consecuzione tra procedure è un accertamento di fatto demandato al giudice di merito.
Citato per escludere che la fattispecie rientri nelle previsioni che postulano autorizzazione del tribunale (non applicabile nel caso).
Regola la postergazione dei crediti dei soci; la Corte osserva che la deroga prevista dall'art.182-quater, 3° co., può incidere su tale disciplina solo se ricorrono le condizioni di prededuzione previste dai commi 1° o 2°.
Richiamato insieme all'art.2467 c.c. quale norma rispetto a cui la deroga prevista dall'art.182-quater può operare; non applicabile nella specie.
art. 2697, 2° comma, cod. civ.
Richiamato nella doglianza sulle prove: disciplina l'onere della prova; la Corte conferma che l'onere della prova della continuità ricade sulle ricorrenti e che il giudice può valutare anche presuntivamente.
Richiamato nel contesto delle argomentazioni sulle conseguenze procedurali e sulla prova: norma generale sul libero convincimento del giudice, utilizzata dalla Corte per spiegare i limiti del riesame in cassazione.
art. 13, 1° comma quater, d.P.R. 30.5.2002, n.115
Norma procedurale sui contributi unificati per il procedimento; la Corte ne dà atto per l'eventuale versamento da parte delle ricorrenti.
Massime di principio
- La prededuzione ex art.182-quater, 1° co., richiede che il credito derivi da un finanziamento "nuovo" erogato in esecuzione di un concordato o di un accordo di ristrutturazione omologato: la semplice riscadenzazione o dilazione di rapporti debitori preesistenti (anche soci) non è automaticamente finanziamento prededucibile.
- La deroga che consente la prededuzione per i finanziamenti dei soci (art.182-quater, 3° co.) opera solo se ricorrono le condizioni sostanziali dei commi 1° o 2° (finanziamenti in esecuzione o in funzione della domanda). Non basta la qualità di socio per ottenere prededuzione piena.
- La prededuzione "funzionale/teleologica" (art.111, 2° co.) richiede la prova della utilitas per la massa e della consequenzialità/continuità tra procedure: si tratta di un accertamento di fatto che spetta al giudice di merito e che in cassazione è sindacabile solo nei limiti stretti del vizio di motivazione.
- L'onere di provare la continuità/ consequenzialità tra procedure grava su chi invoca la prededuzione per traslazione: il giudice può valutare la prova anche per presunzioni, ma la mancata prova o indizi contrapposti possono legittimamente portare al rigetto.
- La qualifica sostanziale del credito (se è finanziamento nuovo o mera ristrutturazione interna) è decisiva: le parti dovrebbero documentare chiaramente natura, momento e scopo delle erogazioni per poter sostenere la prededuzione.
- In sede di impugnazione in cassazione non è possibile sostituirsi al giudice del merito nel riesame della valutazione di fatto (es.: continuità della crisi, indici economico-finanziari), salvo vizio motivazionale rilevante.
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