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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 22674/2024 del 12/08/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana che aveva accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate e del Comune avverso la decisione di primo grado che aveva riconosciuto la ruralità di un fabbricato destinato ad attività agrituristica. La controversia verteva su: (i) nullità della motivazione della sentenza di appello (motivazione apparentemente insufficiente) e (ii) errata interpretazione dell'art. 9 d.l. 30 dicembre 1993, n. 557 (commi 3, 3-bis e 3-ter) e normativa collegata, in quanto la Corte territoriale avrebbe ritenuto che la classificazione catastale in categoria A/8 fosse ostativa al riconoscimento della ruralità anche se l'immobile è destinato ad agriturismo.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo (nullità della motivazione) ritenendolo infondato, ma ha accolto il secondo motivo: ha affermato il principio secondo cui gli immobili destinati alla ricezione e all'ospitalità nell'ambito dell'attività di agriturismo svolta da un'azienda agricola rivestono carattere di strumentalità all'attività agricola e possono quindi giustificare il riconoscimento della ruralità ai sensi dell'art. 9, comma 3-bis, del d.l. 30 dicembre 1993, n. 557, senza che si applichi l'esclusione prevista dalla lett. e) del comma 3 (che riguarda invece le sole costruzioni ad uso abitativo). Ne consegue che la classificazione catastale in A/8 non è di per sé ostativa al riconoscimento della ruralità se l'immobile è effettivamente destinato ad agriturismo. La sentenza impugnata è stata cassata limitatamente al motivo accolto e la causa rinviata alla Commissione tributaria regionale della Toscana in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità, perché accerti se l'immobile sia effettivamente destinato all'attività di ricezione e ospitalità come definita dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96.

Norme richiamate

  • d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Disciplina dei contenuti della motivazione della sentenza nel processo tributario; la Corte ha ritenuto sufficiente la motivazione dell'appello sul punto della destinazione strumentale.

  • codice di procedura civile

    art. 132, secondo comma, n. 4; art. 360, primo comma, n. 3 e n. 4

    Richiami processuali relativi ai vizi di motivazione e ai mezzi di impugnazione in Cassazione; utilizzati per valutare i motivi di ricorso.

  • Costituzione

    Parametro costituzionale del 'minimo costituzionale' della motivazione delle decisioni giudiziarie; la Corte ha verificato il rispetto di tale requisito.

  • d.l. 30 dicembre 1993, n. 557, convertito dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133

    art. 9, commi 3, 3-bis e 3-ter

    Norma centrale: il comma 3 disciplina condizioni per la ruralità degli immobili ad uso abitativo (esclude alcune categorie quali A/1, A/8 per gli usi abitativi); il comma 3-bis riconosce la ruralità alle costruzioni strumentali necessarie all'attività agricola e specifica fra l'altro l'inclusione dell'agriturismo; la Corte ha chiarito che l'esclusione della lett. e) del comma 3 riguarda solo immobili ad uso abitativo e non si estende agli immobili strumentali destinati ad agriturismo.

  • legge 20 febbraio 2006, n. 96

    art. 3 (disciplina dell'agriturismo); art. 2

    Definisce l'attività di agriturismo e stabilisce che i locali utilizzati ad uso agrituristico sono assimilabili alle abitazioni rurali; la Corte ha richiamato tale legge per confermare che la destinazione ad agriturismo giustifica la strumentalità agricola.

  • d.l. 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14

    Norma interpretativa che ha inciso sulla nozione di 'fabbricato' imponibile ai fini ICI/IMU; le Sezioni Unite hanno ritenuto decisiva la classificazione catastale ai fini dell'esenzione, mentre la Corte qui precisa che la destinazione agrituristica può giustificare il riconoscimento della ruralità anche se classificato A/8.

  • d.l. 13 maggio 2011, n. 70, convertito dalla legge 12 luglio 2011, n. 106

    Ha previsto la possibilità per il contribuente di chiedere variazione catastale (autocertificazione) per attribuzione A/6 o D/10; la Corte ricorda che l'effetto retroattivo richiede l'annotazione in atti e che la mera autocertificazione non produce automaticamente la variazione senza conclusione procedimentale.

  • d.m. 26 luglio 2012

    art. 1 (regole di iscrizione e annotazione della ruralità in catasto)

    Regolamenta le modalità di annotazione della ruralità nel catasto; rilevante per l'efficacia delle domande di variazione e per l'accertamento della ruralità.

  • d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214

    Ha inciso sugli effetti delle domande di variazione catastale presentate ai sensi dell'art. 7 del d.l. 70/2011; evidenziata dalla Corte nel quadro delle regole per il riconoscimento della ruralità retroattiva.

  • d.l. 31 agosto 2013, n. 102, convertito dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124

    Ha confermato gli effetti retroattivi delle domande di variazione catastale e l'annotazione negli atti catastali ai fini del riconoscimento della ruralità.

  • d.lgs. 19 maggio 2001, n. 228 / codice civile

    art. 2135 c.c. (definizione di imprenditore agricolo)

    Richiamato per delineare il perimetro dell'attività agricola e delle attività connesse (fra cui ricezione e ospitalità), utile per valutare la strumentalità dell'immobile all'attività agricola.

  • DPR 23 marzo 1998, n. 139

    art. 1, comma 5; art. 2, comma 1

    Disposizioni catastali che prevedono la categoria speciale D/10 per fabbricati strumentali all'attività agricola (comprese quelle destinate ad attività agrituristiche) e l'introduzione del comma 3-bis nell'art. 9 del d.l. 557/1993; rilevante per la distinzione tra abitazioni rurali e fabbricati strumentali.

  • d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504

    artt. 1 e 2 (nozione di fabbricato imponibile ai fini ICI/IMU)

    Quadro normativo dell'imposizione locale basata sulla nozione di fabbricato; le modifiche legislative successive hanno mirato a escludere alcune unità rurali dalla nozione di 'fabbricato' imponibile tramite classificazione/annotazione catastale.

Massime di principio

  • La classificazione catastale (A/6 o D/10) resta generalmente decisiva per ottenere il trattamento fiscale di "rurale", ma la mera appartenenza alle categorie A/1 o A/8 non esclude automaticamente il riconoscimento della ruralità quando l'immobile sia effettivamente strumentale all'attività agricola (es. agriturismo).
  • Per ottenere l'esenzione o il riconoscimento della ruralità è prioritario impugnare e/o ottenere la variazione catastale o l'annotazione negli atti catastali: l'autocertificazione ha efficacia limitata se non si traduce in annotazione formale.
  • Quando l'immobile è utilizzato per attività di ricezione e ospitalità nell'ambito dell'agriturismo, occorre documentare la destinazione e l'effettiva attività ai sensi della legge 20/2006: tale destinazione può qualificare l'immobile come strumentale e giustificare la ruralità anche se censito in A/8.
  • In contenziosi IMU/ICI l'impugnazione dell'accertamento catastale è pregiudiziale rispetto alle contestazioni fiscali: prima va determinata la corretta classificazione catastale, poi la conseguente sussistenza del tributo o dell'esenzione.
  • I tribunali amministrativi e la giurisprudenza di legittimità richiedono che le motivazioni giudiziarie raggiungano il minimo costituzionale di chiarezza; le censure sulla "motivazione apparente" vanno poste con precisione ma non sempre portano alla cassazione se la logica del decisum è verificabile.

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