Cassazione Civile, Ordinanza n. 12196/2026 del 01/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da avvisi di accertamento con cui l’Amministrazione finanziaria ha recuperato a tassazione, per i periodi d’imposta 2016-2019, maggiori imposte IRES, IRAP e IVA per complessivi euro 313.500, oltre sanzioni, contestando alla società l’utilizzo di fatture relative a operazioni oggettivamente inesistenti. Le riprese si fondavano su una verifica della Guardia di Finanza e su risultanze di indagini penali, dalle quali emergeva che alcune società fornitrici erano mere "cartiere", prive di autonoma struttura e inserite in un meccanismo di interposizione illecita di manodopera. La contribuente aveva dedotto in giudizio, tra l’altro, la decadenza dall’accertamento per il 2016, l’effettività delle prestazioni, documentata da contratti, report, DURC, UNILAV e altra documentazione, il difetto di prova dell’Ufficio e l’illegittimità delle sanzioni. In primo grado il ricorso era stato accolto solo in parte. In appello la società aveva censurato il solo capo sfavorevole, mentre l’Agenzia aveva impugnato la decisione nella parte favorevole al contribuente. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado aveva accolto l’appello dell’Ufficio e rigettato quello della società. In cassazione la ricorrente ha dedotto violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., 2697 c.c., art. 7, comma 5-bis, d.lgs. 546/1992 e degli artt. 1655 ss. c.c., lamentando che il giudice d’appello avesse valorizzato acriticamente il PVC della Guardia di Finanza, omesso l’esame della documentazione prodotta, mal qualificato la fattispecie come operazioni oggettivamente inesistenti invece che come appalto/subappalto effettivo, e invertito l’onere della prova pretendendo verifiche sulla contabilità e sulla struttura delle imprese fornitrici oltre la sfera di controllo della contribuente.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto l’unico motivo inammissibile perché, pur formalmente dedotto come violazione di legge, mirava in realtà a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio e dei fatti accertati dal giudice di merito, attività preclusa nel giudizio di legittimità. Ha rilevato che la sentenza impugnata aveva valutato in modo analitico e complessivo gli indizi raccolti dall’Ufficio e aveva adeguatamente motivato, nel rispetto del minimo costituzionale, la ritenuta inesistenza oggettiva delle operazioni e l’insufficienza della prova contraria offerta dalla società. È stata quindi confermata la legittimità degli avvisi di accertamento. In conseguenza della definizione del ricorso come inammissibile/manifestamente infondato nel contesto della proposta ex art. 380-bis c.p.c., la ricorrente è stata condannata alle spese, nonché al pagamento di una somma ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., oltre all’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
invocato dalla ricorrente per contestare la valutazione delle prove; la Corte ha ritenuto che la censura mirasse in realtà a un riesame del merito, non consentito in cassazione
invocato per lamentare una erronea valutazione probatoria; la Corte ha escluso che vi fosse un vizio di legge, trattandosi di critica alla ricostruzione fattuale
richiamato per contestare il riparto dell’onere della prova; la Corte ha ribadito che, in tema di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti, l’Ufficio deve provare gli elementi indiziari e il contribuente deve provare l’effettività delle operazioni ai fini IVA e della deduzione dei costi
art. 7, comma 5-bis, d.lgs. 546/1992
richiamato dalla ricorrente in relazione alla prova nel processo tributario; la Corte ha ritenuto infondata la censura poiché diretta contro l’apprezzamento del fatto compiuto dal giudice di merito
richiamato insieme agli artt. 1656-1658 c.c. per sostenere la corretta sussunzione della fattispecie nello schema dell’appalto/subappalto
richiamato dalla ricorrente ai fini della qualificazione del rapporto come appalto/subappalto
richiamato dalla ricorrente ai fini della qualificazione del rapporto come appalto/subappalto
richiamato dalla ricorrente ai fini della qualificazione del rapporto come appalto/subappalto
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
norma sul vizio di violazione di legge invocata come parametro del ricorso; la Corte ha escluso che la censura riguardasse effettivamente un errore di diritto
richiamato per la definizione accelerata del ricorso; la Corte ha applicato la disciplina collegata alla proposta di definizione e alla valutazione di manifesta infondatezza/inammissibilità
la Corte, richiamando la giurisprudenza sulla definizione accelerata dei ricorsi inammissibili o manifestamente infondati, ha ritenuto applicabili le conseguenze risarcitorie/sanzionatorie per abuso del processo
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
ha fondato il raddoppio dell’ulteriore contributo unificato dovuto in caso di rigetto/inammissibilità
art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012
richiamato come norma di inserimento del comma 1-quater nell’art. 13 d.P.R. 115/2002
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non è consentito trasformare una censura di violazione di legge in una richiesta di nuovo esame del materiale istruttorio e dei fatti accertati dal giudice di merito.
- In tema di IVA e di deduzione dei costi relativi a fatture per operazioni oggettivamente inesistenti, l’Amministrazione può assolvere l’onere probatorio anche mediante presunzioni semplici, tra cui l’assenza di una reale struttura organizzativa del fornitore.
- Una volta forniti dall’Ufficio elementi indiziari seri e convergenti circa l’inesistenza dell’operazione, spetta al contribuente dimostrare l’effettiva esecuzione delle prestazioni contestate; la mera esibizione della fattura, della contabilità formalmente regolare o dei mezzi di pagamento non è sufficiente.
- La motivazione è sindacabile in cassazione solo nei limiti del minimo costituzionale: non basta denunciare genericamente omessa o errata valutazione delle prove se la sentenza di merito ha esaminato in modo complessivo e coerente gli elementi rilevanti.
- Quando la disciplina della definizione accelerata conduce alla conferma della manifesta infondatezza o inammissibilità del ricorso, possono trovare applicazione le conseguenze sanzionatorie per abuso del processo e il raddoppio del contributo unificato.
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