Cassazione Penale, Sentenza n. 26055/2026 del 10/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La decisione riguarda una misura cautelare personale disposta nei confronti di un'indagata ritenuta gravemente indiziata di far parte di un'associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti e di aver partecipato a episodi di cessione di droga. Il Tribunale del riesame, in accoglimento dell'appello del pubblico ministero contro l'ordinanza del GIP, aveva applicato la custodia in carcere, valorizzando la stabilità e redditività del sodalizio, il ruolo di pusher dell'indagata, le dichiarazioni di acquirenti, i legami con il capo e con altri partecipi, la disponibilità a ospitare una coindagata ai domiciliari, il contenuto di intercettazioni e la presunta continuazione dell'attività illecita anche dopo gli arresti dei vertici. La difesa ha ricorso per cassazione deducendo violazione degli artt. 272 e 274, comma 1, lett. c), c.p.p., difetto assoluto di motivazione sul concreto e attuale pericolo di reiterazione e illogicità per travisamento della prova. In particolare, ha sostenuto che la persistente operatività dell'associazione non dimostrasse una particolare capacità criminosa della ricorrente, che la sua presenza nel contesto associativo sarebbe successiva rispetto alla fase già avviata del sodalizio, che la disponibilità a ospitare una coindagata al più provasse partecipazione al reato associativo ma non una autonoma prognosi di pericolosità, che il giudice avesse svalutato senza adeguata spiegazione lo stato di incensuratezza e la limitata entità dei reati-fine, e soprattutto che fosse stato travisato un dato decisivo: il controllo del 20 ottobre 2025 a Adrano, che secondo il ricorso non riguardava un nuovo episodio di spaccio ma il medesimo procedimento con deferimento ex art. 10 d.lgs. 286/1998 per irregolare presenza sul territorio. Con memoria integrativa la difesa ha anche contestato la sussistenza del rapporto di parentela con il capo dell'associazione. Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso infondato e lo ha rigettato. Ha affermato che l'ordinanza del Tribunale del riesame conteneva una motivazione ampia e non illogica sia sulla sussistenza delle esigenze cautelari sia sulla scelta della custodia intramuraria. Ha ribadito che, per il reato associativo in materia di stupefacenti, opera la doppia presunzione relativa di cui all'art. 275, comma 3, c.p.p., che prevale sulla disciplina generale dell'art. 274 c.p.p. e richiede una valutazione complessiva degli elementi fattuali, non essendo il mero decorso del tempo, da solo, sufficiente a superare la presunzione. Nel caso concreto, il giudice di merito aveva considerato non solo il tempo trascorso, ma anche la persistente operatività del sodalizio, i rapporti dell'indagata con il vertice e con altri partecipi, la disponibilità prestata a una coindagata in regime cautelare, l'inserimento nel traffico di stupefacenti e la prosecuzione delle condotte illecite. Quanto al travisamento della prova sul controllo di Adrano e sul rapporto di parentela, la Corte ha osservato che si trattava di dati non decisivi, richiamati solo ad abundantiam in un quadro motivazionale già autonomamente sorretto da plurimi indici convergenti. Ha inoltre ritenuto congrua la motivazione sulla inadeguatezza di misure meno afflittive, perché fondata sull'esigenza di recidere i legami con il contesto associativo e sull'indifferenza mostrata verso le vicende cautelari dei sodali. Conseguentemente la ricorrente è stata condannata anche al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
il reato associativo finalizzato al traffico di stupefacenti rientra tra quelli cui si applica la presunzione relativa di cui all'art. 275, comma 3, c.p.p.
richiamato dalla difesa per contestare la legittimità della misura cautelare, ma ritenuto non violato alla luce della motivazione del riesame
art. 274, comma 1, lett. c), c.p.p.
la Corte ribadisce che, nei casi coperti da presunzione relativa ex art. 275, comma 3, c.p.p., la disciplina generale delle esigenze cautelari opera in via recessiva
prevede una doppia presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia in carcere, superabile solo mediante elementi concreti contrari
in caso di rigetto del ricorso, comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali
disposti gli adempimenti di cancelleria conseguenti alla decisione
art. 10 d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286
richiamato nel ricorso come titolo del deferimento per irregolare presenza sul territorio, non come episodio autonomo di spaccio
non citato espressamente nel testo come norma applicata; non rilevante ai fini decisori
Massime di principio
- Nei reati associativi in materia di stupefacenti che rientrano nell'art. 275, comma 3, c.p.p., la presunzione relativa di esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia in carcere non è superata dal solo decorso del tempo tra i fatti e l'applicazione della misura.
- Il giudice deve valutare in modo complessivo tutti gli elementi sintomatici della perdurante pericolosità, tra cui struttura e operatività del sodalizio, ruolo dell'indagato, rapporti con i sodali, modalità della condotta e contesto di riferimento; il tempo silente è solo uno degli indici rilevanti.
- Il travisamento della prova è deducibile in cassazione solo se l'errore percettivo riguarda un dato decisivo, idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio; un errore marginale o un elemento richiamato solo rafforzativamente non determina l'annullamento.
- Nel giudizio cautelare, anche eventuali dati erroneamente considerati dal giudice non incidono sulla tenuta della motivazione se l'apparato argomentativo è sorretto da plurimi indici autonomi e convergenti.
- La verifica sulla adeguatezza di misure meno afflittive rispetto alla custodia in carcere richiede la concreta dimostrazione che tali misure siano idonee a neutralizzare il pericolo di reiterazione e a recidere i legami con il contesto criminale; in mancanza, il giudice può motivatamente confermare la misura intramuraria.
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