Cassazione Civile, Ordinanza n. 17905/2023 del 22/06/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (difensore)
La controversia
La controversia nasce da un decreto di liquidazione dei compensi in favore del difensore di una parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato. La procura aveva proposto opposizione ex art. 170 d.P.R. n. 115/2002 davanti al Tribunale di Roma, ma il Tribunale l’aveva dichiarata inammissibile per tardività, ritenendo non dimostrato che l’opposizione fosse stata proposta entro trenta giorni dalla comunicazione del decreto. La procura ha quindi ricorso per cassazione con due motivi: primo, deducendo omesso esame di un fatto decisivo e violazione dell’art. 136 c.p.c., perché il Tribunale avrebbe errato nel considerare sufficiente la sola schermata SICID per ritenere avvenuta la comunicazione, senza una rituale comunicazione; secondo, deducendo omesso esame di un fatto decisivo e violazione dell’art. 2697 c.c., perché il Tribunale non avrebbe valutato l’attestazione del direttore amministrativo dell’ufficio affari civili, da cui risultava che non era stata effettuata alcuna comunicazione telematica o cartacea, e avrebbe quindi erroneamente posto a carico della procura la prova della data di effettiva conoscenza dell’atto.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati congiuntamente i due motivi, osservando che, a prescindere dalla questione sulla rituale comunicazione del decreto e sulla decorrenza del termine breve di trenta giorni, l’opposizione era comunque tardiva perché il decreto di liquidazione era stato emesso il 13 giugno 2018 e l’opposizione era stata proposta il 1 ottobre 2020, quindi oltre il termine semestrale lungo di cui all’art. 327 c.p.c. applicabile ratione temporis. Di conseguenza, il decreto era già divenuto definitivo e non più esaminabile nel merito. La Corte ha inoltre disposto che non vi fosse pronuncia sulle spese, in ragione della qualità di organo propulsore dell’attività giurisdizionale del pubblico ministero e della mancata difesa degli intimati, e ha escluso il raddoppio del contributo unificato perché il ricorso era stato proposto dal Pubblico Ministero.
Norme richiamate
prevede l’opposizione avverso il decreto di pagamento del compenso al difensore ammesso al patrocinio a spese dello Stato.
stabilisce che il decreto di pagamento del compenso al difensore va comunicato al difensore e alle parti, compreso il pubblico ministero.
richiamato quale disciplina del procedimento di opposizione.
invocato come norma sulla comunicazione degli atti di cancelleria, ma il motivo è stato ritenuto infondato.
richiamato sulla ripartizione dell’onere della prova; la Corte ha ritenuto che la tardività fosse comunque ravvisabile indipendentemente dalla prova della comunicazione rituale.
applicato il termine lungo semestrale per l’opposizione in assenza di comunicazione del provvedimento; la Corte ha affermato che, decorso tale termine, il decreto è definitivo.
richiamato tramite la giurisprudenza costituzionale per l’equiparazione del decreto di liquidazione all’ordinanza del giudice monocratico.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
esclusa l’applicazione del raddoppio del contributo unificato perché il ricorso è stato proposto dal Pubblico Ministero.
Massime di principio
- L’opposizione al decreto di liquidazione dei compensi del difensore ammesso al patrocinio a spese dello Stato è soggetta, in via ordinaria, al termine di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione del provvedimento.
- In mancanza di comunicazione del decreto, opera comunque il termine lungo semestrale di cui all’art. 327 c.p.c., decorso il quale il provvedimento diviene definitivo e non più opponibile.
- Quando l’opposizione è proposta oltre il termine semestrale, diviene irrilevante stabilire se la comunicazione del decreto sia stata rituale o se l’atto sia entrato nella sfera di conoscibilità del destinatario.
- Nel procedimento di opposizione ex art. 170 d.P.R. n. 115/2002, la tardività può essere dichiarata anche sulla base del solo dato cronologico tra data del decreto e data dell’opposizione, senza necessità di accertare ulteriori profili sulla comunicazione.
- Il pubblico ministero, quale organo propulsore dell’attività giurisdizionale, non è condannato alle spese processuali nel giudizio di cassazione anche in caso di soccombenza; inoltre non opera nei suoi confronti il raddoppio del contributo unificato.
- L’equiparazione del decreto di liquidazione a un provvedimento decisorio stabile comporta l’applicazione dei rimedi e dei termini impugnatori generali del sistema processuale, salvo diversa previsione speciale.
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