Cassazione Civile, Ordinanza n. 22297/2023 del 25/07/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia riguarda il diniego di rimborso di una maggiore IRPEF trattenuta su somme erogate ai contribuenti in occasione del pensionamento, relative a importi maturati fino al 31 dicembre 2000 nell’ambito di fondi pensione integrativi aziendali. I contribuenti sostenevano che tali somme avessero natura assicurativa e dovessero essere tassate, almeno per la parte di rendimento, con l’aliquota del 12,50% prevista per i redditi di capitale; l’Ufficio, invece, riteneva applicabile il regime della tassazione separata. In sede di rinvio dopo una precedente cassazione, la CTR ha accolto il ricorso dei contribuenti, disponendo il rimborso e ponendo a carico dell’Ufficio una verifica del quantum sulla base della documentazione prodotta. L’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione denunciando violazione dell’art. 13 d.lgs. n. 124/1993, dell’art. 6 l. n. 482/1985, degli artt. 16, 17 e 42 TUIR e dell’art. 2697 c.c., assumendo che la CTR non si fosse attenuta ai principi di diritto fissati dalla precedente sentenza di rinvio e avesse omesso l’accertamento decisivo sulla natura e quantità del rendimento effettivamente derivante dall’impiego sul mercato del capitale accantonato. I contribuenti hanno proposto ricorso incidentale per violazione dell’art. 112 c.p.c., lamentando una presunta contraddittorietà della decisione di merito, che da un lato accoglieva il rimborso e dall’altro demandava all’Ufficio una verifica del quantum.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso principale dell’Agenzia e ha dichiarato inammissibile il ricorso incidentale dei contribuenti. Ha cassato la sentenza della CTR e ha rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, affinché accerti la quota delle somme corrispondente al rendimento netto derivante dall’effettivo impiego sul mercato del capitale accantonato e riliquidI l’imposta applicando il 12,50% solo su tale quota, mentre per il residuo resta applicabile la tassazione separata. La Corte ha inoltre osservato che non poteva procedere direttamente a tale accertamento, perché nel fascicolo risultavano anche documenti provenienti dal fondo pensionistico che richiedono esame del giudice di merito. Le spese del giudizio di legittimità sono state rimesse al giudice di rinvio.
Norme richiamate
art. 13 d.lgs. n. 124/1993
Richiamato come norma del sistema dei fondi pensione integrativi, ma la Corte fonda la decisione soprattutto sui principi già fissati in tema di trattamento fiscale delle prestazioni in capitale maturate fino al 31 dicembre 2000.
L’aliquota del 12,50% si applica solo alla parte della prestazione che costituisce rendimento netto derivante dall’effettivo impiego sul mercato del capitale accantonato; non si applica all’intera somma erogata.
artt. 16 e 17 d.P.R. n. 917/1986
Per gli importi maturati fino al 31 dicembre 2000, la sorte capitale resta soggetta al regime di tassazione separata; per gli importi maturati dal 1° gennaio 2001 si applica integralmente la tassazione separata.
Richiamato dai contribuenti a sostegno della tesi del reddito di capitale, ma la Corte ribadisce che rileva solo il rendimento netto effettivamente investito sul mercato, non una redditività attuariale o contabile.
La prova della quota di rendimento assoggettabile al regime più favorevole grava sul contribuente, quale attore sostanziale della domanda di rimborso.
La censura incidentale di ultrapetizione o violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato è dichiarata inammissibile perché proposta da parte integralmente vittoriosa in appello.
La Corte esclude di poter decidere nel merito l’accertamento del quantum, perché sono necessari ulteriori apprezzamenti di fatto riservati al giudice di rinvio.
Richiamato solo in relazione alla memoria depositata dai contribuenti nel giudizio di legittimità.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Richiamato nel dispositivo finale in tema di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel trattamento fiscale delle prestazioni in capitale erogate da fondi pensione integrativi aziendali, l’aliquota del 12,50% si applica esclusivamente alla quota che rappresenta il rendimento netto derivante da effettivo investimento sul mercato del capitale accantonato; la restante parte segue il regime ordinario di tassazione separata.
- La qualificazione della somma come rendimento agevolabile non può essere desunta da criteri contabili o attuariali interni al datore di lavoro o al fondo: occorre accertare in concreto l’effettivo impiego sul mercato delle somme accantonate e il rendimento così conseguito.
- Nel giudizio di rimborso d’imposta, l’onere di provare i presupposti del trattamento fiscale più favorevole grava sul contribuente che agisce come attore sostanziale.
- In sede di rinvio, il giudice deve attenersi al principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione e non può sostituirlo con un diverso criterio di liquidazione fondato su mere risultanze documentali prive dell’accertamento richiesto.
- Il ricorso incidentale per cassazione non è proponibile dalla parte che sia risultata totalmente vittoriosa nel giudizio di appello, poiché manca la soccombenza necessaria a sorreggerne l’interesse.
- La Corte di cassazione non può sostituirsi al giudice di merito quando l’accertamento del quantum richiede una valutazione istruttoria e documentale ulteriore, specie se nel fascicolo vi siano documenti che impongono un nuovo esame fattuale.
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