Cassazione Civile, Ordinanza n. 15244/2022 del 12/05/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (procedura concorsuale)
La controversia
Un avvocato aveva proposto opposizione allo stato passivo del fallimento di una società in liquidazione per ottenere l’ammissione di un credito derivante da prestazioni professionali svolte in vari giudizi, soprattutto opposizioni a decreto ingiuntivo. Il tribunale aveva accolto l’opposizione solo in parte: riconosciuta l’attività difensiva effettivamente svolta, aveva però ritenuto non superata l’eccezione di inadempimento sollevata dalla curatela e aveva rideterminato il compenso tenendo conto dei risultati concretamente conseguiti e dei vantaggi ottenuti dalla società assistita, applicando il d.m. n. 140 del 2012. Il professionista ha quindi proposto ricorso per cassazione deducendo: violazione degli artt. 2697, 1218 e 2230 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c. per errata valutazione dell’onere della prova e della documentazione; omesso esame di fatto decisivo relativo alla documentazione comprovante l’esecuzione dell’attività giudiziale; violazione degli artt. 99 l. fall., 115, 116, 244 e 245 c.p.c. per omessa motivazione sulla mancata ammissione di prove orali; violazione della l. n. 27 del 2012, art. 9, e dei d.m. n. 140 del 2012, n. 127 del 2004 e n. 248 del 2006 in tema di inderogabilità dei limiti tariffari e di applicazione temporale della disciplina tariffaria.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i motivi non colpissero la ratio decidendi del decreto impugnato, fondata non su un mero problema di prova dell’esecuzione dell’attività, ma sulla valutazione del pregio dell’opera e dei risultati effettivamente conseguiti dal cliente, secondo i parametri del d.m. n. 140 del 2012. Ha inoltre osservato che le censure sugli artt. 115 e 116 c.p.c. erano generiche e miravano impropriamente a rimettere in discussione la valutazione di merito delle prove; che il motivo sull’omesso esame di fatto decisivo era parimenti non calibrato sulla motivazione del tribunale; che la doglianza sulla liquidazione del compenso tariffario era priva di specificità, sia quanto all’individuazione delle prestazioni anteriori alla disciplina del 2012, sia quanto alla dedotta violazione dei minimi tariffari. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato come norma sull’onere della prova, ma la censura è stata ritenuta non centrata rispetto alla ratio della decisione di merito
invocato in tema di responsabilità per inadempimento del contratto di patrocinio, senza rilievo decisivo nel ricorso
richiamato per qualificare il contratto d’opera professionale dell’avvocato
la sua violazione è deducibile solo se il giudice pone a base della decisione prove non introdotte dalle parti o acquisite d’ufficio fuori dei poteri consentiti; non basta contestare la diversa valutazione delle prove
non è denunciabile come violazione il cattivo esercizio del prudente apprezzamento delle prove; la doglianza sarebbe eventualmente veicolabile nei limiti del vizio di motivazione
richiamato nel motivo relativo alle prove orali nel giudizio di opposizione allo stato passivo
richiamato in relazione all’omessa ammissione della prova testimoniale
richiamato in relazione all’omessa ammissione della prova testimoniale
richiamata in tema di disciplina dei compensi professionali e limiti tariffari
considerato applicabile alla liquidazione del compenso professionale; l’art. 4 impone di tener conto del pregio dell’opera, dei risultati del giudizio e dei vantaggi conseguiti dal cliente; il giudice può aumentare o diminuire il compenso entro la forbice tabellare, motivando solo se si scosta ulteriormente
richiamato dal ricorrente quale precedente sistema tariffario
d.m. n. 248 del 2006
richiamato dal ricorrente in tema di tariffe professionali
menzionato quale fonte della possibilità di derogare agli importi tariffari minimi e massimi
conversione del d.l. n. 223 del 2006, richiamata in tema di abolizione/deroga dei minimi tariffari
richiamato dal tribunale per il privilegio del credito professionale ammesso al passivo
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità è inammissibile la censura che non si confronti con la ratio decidendi della sentenza impugnata e si limiti a riproporre una diversa lettura del fatto o delle prove.
- La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è configurabile solo in ipotesi specifiche: per l’art. 115, quando il giudice fondi la decisione su prove non introdotte dalle parti o acquisite d’ufficio fuori dai poteri consentiti; per l’art. 116, non quando si contesti il mero cattivo apprezzamento del materiale probatorio.
- In sede di liquidazione del compenso dell’avvocato, il giudice può valorizzare il pregio dell’attività svolta, i risultati effettivamente conseguiti e i vantaggi arrecati al cliente, secondo i parametri normativi applicabili.
- Quando la liquidazione avviene entro la forbice dei parametri tariffari, il potere discrezionale del giudice non è di regola censurabile in cassazione; il sindacato è più incisivo solo se si denunci uno scostamento ulteriore dalla forchetta tabellare senza adeguata motivazione.
- Chi contesta la liquidazione del compenso per violazione dei parametri deve indicare in modo specifico quali prestazioni siano soggette a diversa disciplina e in che senso la motivazione del giudice sia illegittima o non pertinente; altrimenti la censura è inammissibile.
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