Sentenza del 05/12/2019 n. 222 - Comm. Trib. Prov. Alessandria
Avviso di accertamento - Parziale accoglimento del ricorso - Pretesa sanzionatoria rideterminata in autotutela pari ai 2/3 - Applicabilità
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La contribuente contestava l'avviso di intimazione nella parte in cui l'Ufficio aveva richiesto le sanzioni nella misura di due terzi, anziché consentirne la definizione agevolata mediante il pagamento di un terzo. L'atto originario era stato oggetto di annullamento o revoca parziale in autotutela. La contribuente, tuttavia, non aveva rinunciato al ricorso né aveva utilizzato tempestivamente l'istituto di definizione agevolata previsto per la parte annullata.
La decisione
Il ricorso è stato respinto sotto il profilo contestato. È stata ritenuta corretta la pretesa dell'Ufficio di richiedere le sanzioni nella misura di due terzi. La possibilità di definire le sanzioni pagando un terzo presupponeva infatti l'adesione all'istituto agevolativo e la rinuncia al ricorso; non avendo la contribuente seguito tale procedura e avendo preferito proseguire la lite, non poteva più beneficiare della riduzione. L'avviso di intimazione è stato quindi considerato legittimo.
Norme richiamate
Art. 2-quater, comma 1-sexies, del D.L. n. 564/1994, come modificato dall'art. 11 del D.Lgs. n. 159/2015
Nei casi di annullamento o revoca parziale dell'atto, il contribuente può avvalersi degli istituti per la definizione agevolata delle sanzioni previste per l'atto annullato, purché rinunci al ricorso.
La definizione agevolata delle sanzioni nella misura ridotta, indicata nella sentenza come pari a un terzo, non opera automaticamente per effetto dell'annullamento parziale in autotutela. È subordinata alla scelta del contribuente di avvalersi dell'istituto e alla rinuncia al ricorso. Se il contribuente prosegue la controversia, l'Amministrazione può richiedere la sanzione nella misura di due terzi.
Massime di principio
- L'annullamento o la revoca parziale di un atto impositivo non determina automaticamente il diritto alla sanzione minima definibile in via agevolata.
- La riduzione delle sanzioni richiede il rispetto di specifiche condizioni procedurali, tra cui l'esercizio tempestivo della definizione agevolata e la rinuncia al ricorso.
- La scelta di proseguire il contenzioso può comportare la perdita del beneficio della definizione al minor importo e legittimare la richiesta della sanzione nella misura ordinaria prevista per la fase successiva.
- In situazioni analoghe è necessario valutare tempestivamente il bilanciamento tra prosecuzione della lite e adesione alla definizione agevolata, verificando termini, modalità e rinunce richieste dalla normativa.
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