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Sentenza

Sentenza del 22/05/2019 n. 13783 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il Comune aveva richiesto a D.S. l'ICI per l'annualità 2005, contestando l'omessa dichiarazione e il mancato versamento, sulla base delle risultanze catastali. Il contribuente sosteneva di non essere legittimato passivamente per alcune particelle, che, in base a un atto di divisione del 22 dicembre 2003 registrato il 12 gennaio 2004 e trascritto il 23 gennaio 2004, sarebbero appartenute ad altri condividenti; contestava inoltre i dati catastali e la documentazione relativa alla rettifica dell'avviso. Dopo il rigetto del ricorso da parte della Commissione Tributaria Provinciale di Caserta e dell'appello da parte della Commissione Tributaria Regionale della Campania, D.S. ha proposto cinque motivi di ricorso per cassazione: omessa pronuncia sulla titolarità passiva; violazione delle norme ICI per avere attribuito rilievo all'omessa dichiarazione; vizi motivazionali sull'identificazione e titolarità delle particelle e sull'atto di divisione; infine, violazione delle regole sulla produzione documentale in appello e mancata verifica della natura e degli effetti del secondo avviso, emesso dopo il ricorso.

La decisione

La Corte di cassazione, con sentenza depositata il 22 maggio 2019, ha accolto il quinto motivo nei limiti indicati in motivazione, dichiarato inammissibili il primo, il terzo e il quarto e rigettato il secondo. Ha ritenuto legittima la produzione in appello di nuovi documenti tributari, ma ha censurato la CTR perché non ha chiarito se il secondo avviso avesse integrato il primo oppure lo avesse sostituito in autotutela. La distinzione è decisiva: nel secondo caso il precedente atto potrebbe essere stato eliminato, con conseguenze sull'interesse a proseguire il giudizio relativo alla sua impugnazione. Non era sufficiente osservare che la nuova imposizione riduceva l'importo e non arrecava pregiudizio, anche perché il contribuente avrebbe impugnato anche il secondo avviso. La Corte ha cassato la sentenza e rinviato la causa alla Commissione Tributaria Regionale della Campania, in diversa composizione, anche per le spese. Non ha quindi definito nel merito la legittimità dell'imposizione né individuato un vincitore definitivo.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 3

    In tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), la proprietà o altro diritto reale sul bene, che rappresentano, del D.Lgs. n. 504 del 1992, ex art. 3, il presupposto impositivo del tributo, possono essere provati dall'ente impositore anche tramite le annotazioni risultanti dai registri catastali, che, pur non costituendo prova dei predetti diritti, in quanto preordinati a fini squisitamente fiscali, fanno sorgere una presunzione "de facto" di veridicità delle loro risultanze, ponendo a carico del contribuente l'onere di fornire la prova contraria.

    Le risultanze catastali non provano in modo definitivo la proprietà o il diritto reale, ma costituiscono una presunzione di fatto utilizzabile dal Comune per fondare l'accertamento. Spetta al contribuente fornire prova contraria; nel caso concreto, la censura relativa alla pretesa impositiva è stata comunque rigettata.

  • D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 10, comma 4

    La norma è stata invocata dal ricorrente in relazione all'obbligo dichiarativo ICI, ma la Corte ha rigettato la censura: l'omessa dichiarazione non esonera il Comune dall'accertare il presupposto dell'imposta sulla base degli atti ufficiali accessibili, né la Corte ha ritenuto che tale omissione risolva da sola la questione della titolarità effettiva.

  • Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 4

    L'omessa pronuncia non integra automaticamente un error in procedendo: non è sufficiente che manchi una risposta espressa se la decisione adottata implica il rigetto della pretesa o dell'eccezione. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile perché la CTR aveva affrontato implicitamente la questione della titolarità passiva.

  • Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 5

    In quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica della violazione del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111 Cost., comma 6, individuabile nelle ipotesi - che si convertono in violazione dell'art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, e danno luogo a nullità della sentenza - di "mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale", di "motivazione apparente", di "manifesta ed irriducibile contraddittorietà" e di "motivazione perplessa od incomprensibile", al di fuori delle quali il vizio di motivazione può essere dedotto solo per omesso esame di un "fatto storico", che abbia formato oggetto di discussione e che appaia "decisivo" ai fini di una diversa soluzione della controversia.

    Il controllo di legittimità sulla motivazione è limitato ai casi di anomalia che violano il minimo costituzionale oppure all'omesso esame di un fatto storico discusso e decisivo. Non basta lamentare che il giudice non abbia valutato singoli elementi istruttori, se il fatto rilevante è stato comunque considerato. Per questo il terzo e il quarto motivo sono stati dichiarati inammissibili.

  • D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, convertito dalla L. 7 agosto 2012, n. 134

    La riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, applicabile alle sentenze pubblicate dopo l'11 settembre 2012, restringe il vizio deducibile in cassazione secondo i limiti descritti dalla Corte: anomalia motivazionale costituzionalmente rilevante o omesso esame di un fatto storico decisivo.

  • Costituzione, art. 111, comma 6

    La motivazione deve rispettare un minimo costituzionale: sono rilevanti la sua mancanza, l'apparenza, la contraddittorietà irriducibile o l'incomprensibilità, non la mera insufficienza argomentativa.

  • Codice di procedura civile, art. 132, comma 2, n. 4

    La mancanza o l'anomalia radicale della motivazione, nei casi indicati dalla Corte, costituisce nullità della sentenza.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 58, comma 2

    In tema di contenzioso tributario, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 58, comma 2, le parti possono produrre in appello nuovi documenti, anche ove preesistenti al giudizio di primo grado, ferma la possibilità di considerare tale condotta ai fini della regolamentazione delle spese di lite, nella quale sono ricomprese, ex art. 15 del detto decreto, quelle determinate dalla violazione del dovere processuale di lealtà e probità.

    Nel processo tributario è ammessa in appello la produzione di nuovi documenti, anche se già esistenti in precedenza. La produzione può tuttavia incidere sulla regolamentazione delle spese in caso di violazione dei doveri di lealtà e probità.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 46

    La distinzione tra avviso integrativo e avviso sostitutivo è rilevante per stabilire le conseguenze processuali, compresa l'eventuale permanenza dell'interesse a ottenere una pronuncia sull'impugnazione del primo atto. Il giudice di rinvio dovrà verificare la natura effettiva del secondo avviso.

  • D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 13, comma 1

    Il contribuente che abbia versato somme non dovute ha diritto alla restituzione, nel rispetto del termine decadenziale applicabile ratione temporis. La possibilità di chiedere il rimborso, tuttavia, era estranea alla questione decisiva esaminata in questa controversia.

  • L. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 164

    La disposizione è richiamata quale disciplina del termine per la richiesta di rimborso di somme non dovute; il rimborso non sostituisce però l'accertamento della natura e degli effetti dell'avviso successivo.

  • Codice di procedura civile, art. 115

    La disposizione è stata invocata dal ricorrente per contestare la valutazione della produzione documentale e la prova della pretesa comunale, ma la Corte non ha accolto tale profilo come autonoma censura.

  • Codice di procedura civile, art. 345

    La disposizione è stata invocata dal ricorrente contro la produzione documentale in appello; la censura è stata rigettata quanto a tale profilo in applicazione della specifica regola del processo tributario, che consente la produzione di nuovi documenti.

Massime di principio

  • Le risultanze catastali possono fondare l'accertamento comunale come presunzione di fatto, ma non sono prova definitiva della proprietà: il contribuente può superarle con documentazione idonea sul titolo o sull'effettivo possesso.
  • Nel ricorso per cassazione, l'omessa pronuncia è configurabile solo se il giudice non abbia deciso, neppure implicitamente, la questione; l'assenza di una motivazione espressa non basta quando il contenuto della decisione comporta il rigetto.
  • Per le sentenze soggette alla riforma del 2012, il vizio di motivazione non consente un nuovo esame generale delle prove: occorre denunciare un'anomalia motivazionale radicale oppure l'omesso esame di un fatto storico discusso e decisivo.
  • Nel processo tributario possono essere prodotti nuovi documenti in appello anche se preesistenti al primo grado; la condotta può rilevare per le spese se viola i doveri di lealtà e probità.
  • Quando un ente emette un nuovo avviso dopo l'impugnazione del precedente, il giudice deve chiarire se il nuovo atto integra quello originario o lo annulla e sostituisce in autotutela. La qualificazione determina se l'impugnazione del primo atto conservi interesse e quali atti debbano essere esaminati.
  • La riduzione dell'importo richiesto con un avviso successivo non rende da sola irrilevante l'impugnazione del primo: occorre considerare l'autonomia e gli effetti giuridici dei due atti e l'eventuale impugnazione del nuovo avviso.

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