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Sentenza

Sentenza del 22/05/2019 n. 13778 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La società impugnava la sentenza n. 1438/27/14 del 23 giugno 2014 della Commissione tributaria regionale, che aveva riformato la decisione di primo grado e confermato gli avvisi di rettifica catastale relativi a 55 aerogeneratori, accatastati in categoria D1. La rendita proposta con procedura DOCFA era pari a 5.050 euro per impianto; l’Ufficio l’aveva elevata, in base alla potenza, a 7.341 euro o 8.060,99 euro. Gli otto motivi contestavano: l’asserita omissione di 18 impianti di Motta Montecorvino; la tardività dichiarata dell’appello incidentale della società; la motivazione degli avvisi e la mancata allegazione dei documenti estimativi richiamati; l’ammissione in appello di nuove deduzioni e produzioni dell’Amministrazione; infine, il criterio di stima, sostenendo che per gli immobili D1 dovesse applicarsi il costo di ricostruzione a nuovo, corretto per vetustà, anziché un criterio comparativo.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto i primi cinque motivi e dichiarato inammissibile il sesto, accogliendo il settimo e l’ottavo. Ha escluso che la CTR avesse omesso di decidere sugli impianti di Motta Montecorvino; ha rilevato che la dichiarazione di inammissibilità dell’appello incidentale era un obiter, poiché la CTR ne aveva comunque esaminato e respinto il merito; ha ritenuto sufficientemente motivati gli avvisi, considerata la conoscibilità dei documenti estimativi richiamati e il fatto che la divergenza riguardasse una diversa valutazione economica, non fatti diversi. La censura sulle nuove deduzioni e produzioni era generica e quindi inammissibile. Quanto al merito estimativo, la Corte ha confermato che l’aerogeneratore va considerato unitariamente, includendo i componenti amovibili essenziali alla sua funzione, e iscritto in categoria D1; ha però stabilito che la CTR non aveva verificato la rendita rettificata secondo il criterio applicabile, basato sul costo di ricostruzione corretto per vetustà, e non su elementi comparativi. Ha quindi cassato la sentenza e rinviato alla Commissione tributaria regionale della Puglia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di cassazione. Non è stata fissata una rendita definitiva: la questione dovrà essere nuovamente valutata in sede di rinvio.

Norme richiamate

  • Legge 27 luglio 2000, n. 212, art. 7

    La commissione tributaria regionale ha correttamente affermato che l'obbligo di allegazione di atti richiamati in avviso per relationem (L. n. 212 del 2000, art. 7) è limitato agli atti che non siano conosciuti o altrimenti conoscibili dal contribuente; esso, per contro, non vale per gli atti assistiti da pubblicità legale, ovvero da ritenersi generalmente conosciuti o agevolmente conoscibili dal contribuente.

    L’atto richiamato per relationem deve essere allegato se non è già conosciuto o conoscibile dal contribuente; l’obbligo non opera per documenti di generale o agevole conoscibilità, come quelli adeguatamente individuati e diffusi presso gli ordini professionali.

  • D.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142, art. 29

    Considerazioni analoghe debbono valere per la "Nota" recante il tasso di fruttuosità, trattandosi di atto di rilevazione ufficiale ed uniforme, in applicazione di quanto previsto dal D.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142, art. 29 (Regolamento per la formazione del nuovo catasto edilizio urbano).

    La nota ufficiale e uniforme sul tasso di fruttuosità può essere richiamata senza allegazione secondo il principio applicato dalla Corte agli atti conoscibili; la disposizione è inoltre il riferimento regolamentare per la rilevazione del tasso.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 57 e 58

    La natura prettamente processuale della doglianza non esimeva la ricorrente dall'onere di fornire specificazione puntuale e circostanziata (e non meramente discorsiva o "esemplificativa") delle singole violazioni addebitate al giudice regionale; così da porre questa corte in condizione di verificarle, mediante accesso agli atti del giudizio di merito, con l'immediatezza e la concentrazione proprie del rito di legittimità.

    La contestazione della violazione dei limiti alle nuove domande, eccezioni o produzioni in appello deve indicare puntualmente gli atti e le violazioni denunciati. Nel rito tributario, inoltre, l’art. 58, comma 2, consente la produzione di documenti in appello e sono ammissibili argomentazioni difensive che non costituiscano eccezioni in senso stretto.

  • R.D.L. 13 aprile 1939, n. 652, art. 10, convertito dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249

    La rendita catastale delle unità immobiliari costituite da opifici ed in genere dai fabbricati di cui alla L. 8 giugno 1936, n. 1231, art. 28, costruiti per le speciali esigenze di una attività industriale o commerciale e non suscettibili di una destinazione estranea alle esigenze suddette senza radicali trasformazioni, è determinata con stima diretta per ogni singola unità.

    Per gli opifici e gli immobili a destinazione speciale non suscettibili di diversa destinazione senza radicali trasformazioni, la rendita va determinata con stima diretta per la singola unità, non mediante applicazione delle ordinarie tariffe.

  • D.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142, artt. 15 e seguenti e 27 e seguenti

    Il procedimento diretto è quello delineato dagli artt. 15 e s.s. del Regolamento, ove si stabilisce che la rendita catastale si ottiene dal reddito lordo ordinariamente ritraibile, detraendo le spese e le eventuali perdite. Il reddito lordo ordinario è il canone di locazione, fatte salve le eventuali aggiunte e detrazioni di cui agli artt. 16 e 17 (tra le prime, le spese di manutenzione ordinaria sostenute dal locatario anzichè dal proprietario; tra le seconde, alcune spese condominiali sostenute dal proprietario anzichè dal locatario). Il procedimento indiretto è, invece, quello previsto dagli artt. 27 e s.s. del Regolamento, nei quali si precisa che il reddito ordinario può essere calcolato a partire dal valore del capitale fondiario, identificabile nel valore di mercato dell'immobile (se esiste un mercato delle compravendite), ovvero nel valore di costo di ricostruzione, tenendo conto, in quest'ultimo caso, di un adeguato "coefficiente di riduzione in rapporto allo stato attuale delle unità immobiliari" (deprezzamento).

    La stima diretta può seguire un procedimento diretto, basato sul reddito ordinariamente ritraibile, oppure indiretto. Se non esiste un mercato di compravendita utilizzabile, il procedimento indiretto può partire dal costo di ricostruzione, da ridurre con un coefficiente adeguato allo stato e alla vetustà dell’immobile.

  • Circolare del Ministero delle finanze n. 14 del 2007

    Ebbene, non consta che il giudice di merito abbia fatto corretta applicazione - nel vaglio di conformità della stima diretta proposta dall'ufficio - della normativa qui rilevante, incentrata sul costo di ricostruzione rettificato.

    Nel quadro dei criteri di stima diretta richiamati dalla decisione, per beni privi di un mercato significativo la valutazione deve essere verificata sulla base del costo di ricostruzione rettificato; la Corte rileva che tale criterio non è stato applicato dalla CTR.

  • Circolare del Ministero delle finanze n. 6 del 2012

    Il procedimento indiretto è, invece, quello previsto dagli artt. 27 e s.s. del Regolamento, nei quali si precisa che il reddito ordinario può essere calcolato a partire dal valore del capitale fondiario, identificabile nel valore di mercato dell'immobile (se esiste un mercato delle compravendite), ovvero nel valore di costo di ricostruzione, tenendo conto, in quest'ultimo caso, di un adeguato "coefficiente di riduzione in rapporto allo stato attuale delle unità immobiliari" (deprezzamento).

    La circolare chiarisce che, in assenza di un mercato delle compravendite utilizzabile, il procedimento indiretto può basarsi sul costo di ricostruzione, da ridurre in relazione allo stato attuale dell’immobile. È questo il parametro pertinente per il controllo della stima degli impianti in esame.

  • D.L. 31 marzo 2005, n. 44, art. 1-quinquies, convertito dalla legge 31 maggio 2005, n. 88

    per un verso, la rilevanza ai fini della rendita della connessione strutturale e funzionale intercorrente tra parte immobiliare e parte impiantistica, come anche desumibile dal D.L. n. 44 del 2005, art. 1 quinquies conv.in L. n. 88 del 2005; così da valorizzare il fatto che anche gli elementi impiantistici non infissi, tra i quali vanno individuate anche le pale eoliche, "si configurano come elementi essenziali della centrale, incorporati alla stessa e non separabili senza una sostanziale alterazione del bene complesso" (Cass. 3500/15);

    Ai fini catastali rileva il collegamento strutturale e funzionale tra immobile e impianti: anche componenti non infisse al suolo vanno considerate quando sono essenziali e non separabili senza alterare sostanzialmente il bene complesso.

  • Legge 28 dicembre 2015, n. 208

    Così facendo il giudice di merito - chiamato a decidere una controversia assoggettata al regime previgente all'introduzione della L. n. 208 del 2015 - ha esattamente valorizzato il parametro dell'unitarietà e complessità funzionale dell'impianto eolico, siccome composto da beni ed impianti (torre, navicella, rotore, pale, cabina elettrica, spazi di manovra e servizio ecc...) di eterogenea natura quanto ad infissione al su, principalità ed accessorietà, funzione di produzione diretta e dinamica dell'energia ovvero di mero sostegno o supporto, e tuttavia unitariamente coordinati e finalizzati.

    La controversia è decisa secondo il regime anteriore alla legge del 2015: per gli impianti eolici qui considerati la Corte conferma la rilevanza catastale unitaria dei componenti funzionalmente coordinati. Il testo non attribuisce alla legge una diversa regola sostanziale da applicare al caso.

Massime di principio

  • Per gli impianti eolici accatastati nel regime applicabile prima della legge n. 208 del 2015, la rendita considera l’aerogeneratore come complesso unitario: possono rilevare anche componenti amovibili, come pale e rotore, se essenziali alla funzione produttiva e non separabili senza pregiudicare il bene.
  • La classificazione in categoria D1 non autorizza a determinare la rendita con un criterio comparativo non pertinente. Se manca un mercato utilizzabile per immobili o impianti analoghi, la stima indiretta deve fondarsi sul costo di ricostruzione, riportato all’epoca censuaria e corretto per vetustà o stato attuale.
  • Negli avvisi conseguenti a DOCFA, se l’Ufficio accetta gli elementi fattuali dichiarati ma attribuisce loro un diverso valore economico, la motivazione può essere meno analitica; se invece contesta i fatti o le caratteristiche dell’immobile, deve indicare con precisione le differenze riscontrate per consentire la difesa.
  • Un documento richiamato per relationem non deve necessariamente essere allegato quando è individuato in modo univoco ed è generalmente o agevolmente conoscibile dal contribuente. La conoscibilità dell’atto, tuttavia, non prova da sola la correttezza della stima: motivazione dell’avviso e prova della rendita sono questioni distinte.
  • Chi denuncia in cassazione errori processuali, inclusa l’ammissione di nuove deduzioni o documenti in appello, deve specificare nel ricorso quali atti e violazioni contesta; una censura generica o meramente esemplificativa può essere dichiarata inammissibile.
  • La cassazione con rinvio per errato criterio giuridico di valutazione non determina automaticamente la rendita corretta: il giudice di rinvio deve riesaminare la congruità dell’importo secondo il criterio indicato dalla Corte.

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