Sentenza del 22/05/2019 n. 13779 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda l’avviso di accertamento IMU 2012 relativo a un parco eolico composto da otto aerogeneratori, piazzole e una sottostazione centralizzata. La società aveva presentato il 16 ottobre 2012 una dichiarazione Docfa per l’accatastamento in categoria D/1. Il Comune ha proposto due motivi: primo, ha contestato che la rendita catastale proposta potesse essere applicata all’intera annualità, sostenendo che fino alla presentazione dell’istanza dovesse operare il criterio contabile previsto per i fabbricati di categoria D non ancora iscritti in catasto; secondo, ha contestato che la CTR avesse escluso tale criterio perché il bilancio riportava il parco eolico come valore unitario e non scorporato nei singoli impianti e componenti. Il Comune ha affermato che il parco era distintamente contabilizzato rispetto agli altri cespiti sociali.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto entrambi i motivi. Quanto al primo, ha stabilito che il criterio catastale conseguente alla richiesta di attribuzione della rendita opera dalla data di presentazione dell’istanza e non retroagisce ai mesi precedenti: per la frazione antecedente del 2012 restava applicabile il criterio contabile dell’art. 5, comma 3, del D.Lgs. n. 504/1992. Quanto al secondo, ha chiarito che la mancata suddivisione contabile del parco nei singoli aerogeneratori e nelle relative componenti non preclude di per sé il criterio contabile, purché il valore complessivo del parco sia univocamente identificabile e distintamente contabilizzato rispetto agli altri cespiti di categoria D. Ha inoltre escluso che la differenza strutturale rispetto agli impianti idroelettrici giustifichi un diverso trattamento catastale. La Corte ha cassato la sentenza della CTR Puglia e rinviato alla stessa Commissione, in diversa composizione, affinché riesamini la fattispecie secondo tali principi e provveda anche sulle spese del giudizio di cassazione. Non è stata quindi definita in via definitiva la quantificazione dell’imposta: il Comune ha ottenuto l’accoglimento del ricorso, ma l’esito finale della controversia è rimesso al giudice del rinvio.
Norme richiamate
D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 5, comma 3
Per la frazione di anno antecedente (gennaio/ottobre) essa non poteva sortire alcun effetto sulla determinazione della base imponibile, trattandosi di annualità ancora assoggettata al regime del valore di libro D.Lgs. n. 504 del 1992, ex art. 5, comma 3; disposizione che, appunto, stabilisce che tale regime debba operare "fino all'anno nel quale i medesimi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita".
Per i fabbricati di categoria D non ancora iscritti con attribuzione di rendita, il criterio contabile resta applicabile fino alla richiesta di accatastamento. La richiesta apre il passaggio al regime catastale dalla sua presentazione, senza effetti sulla base imponibile relativa al periodo precedente dello stesso anno.
Codice civile, art. 2697, e codice di procedura civile, art. 115
La Corte ha accolto la censura proposta invocando queste disposizioni, ma nel testo non formula una specifica interpretazione autonoma delle regole sull’onere della prova o sulla valutazione delle prove; il principio decisivo riguarda invece i requisiti della distinta contabilizzazione ai fini dell’art. 5, comma 3, del D.Lgs. n. 504/1992.
D.L. 11 luglio 1992, n. 333, art. 7, comma 3, convertito dalla L. 8 agosto 1992, n. 359
Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino all'anno nel quale i medesimi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il valore è determinato, alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione, secondo i criteri stabiliti nel penultimo periodo del D.L. 11 luglio 1992, n. 333, art. 7, comma 3, convertito, con modificazioni, dalla L. 8 agosto 1992, n. 359, applicando i seguenti coefficienti (...)
La disposizione è richiamata dall’art. 5, comma 3, del D.Lgs. n. 504/1992 per individuare i criteri di determinazione del valore contabile dei fabbricati di categoria D non ancora iscritti in catasto con rendita.
D.L. n. 44 del 2005, art. 1-quinquies, convertito dalla L. n. 88 del 2005
Per un verso, è rilevante, ai fini della rendita, la connessione strutturale e funzionale intercorrente tra parte immobiliare e parte impiantistica, come anche desumibile dal D.L. n. 44 del 2005, art. 1 quinquies conv. in L. n. 88 del 2005, così da valorizzare il fatto che anche gli elementi impiantistici non infissi, tra i quali vanno individuate anche le pale eoliche, "si configurano come elementi essenziali della centrale, incorporati alla stessa e non separabili senza una sostanziale alterazione del bene complesso" (Cass. 3500/15).
La connessione strutturale e funzionale tra immobili e impianti è rilevante per la rendita: anche elementi non infissi, come le pale eoliche, possono essere componenti essenziali del bene complesso quando la loro separazione ne altera sostanzialmente la struttura.
D.P.R. n. 1142 del 1949, artt. 28 e seguenti
Per altro verso, tutti tali beni unitariamente considerati debbono essere iscritti nella categoria catastale, non E, bensì di destinazione speciale "D1 Opifici" assoggettata a valutazione di rendita mediante "stima direttà ex artt. 28 e s.s. del Regolamento Catastale di cui al D.P.R. n. 1142 del 1949.
I beni che costituiscono unitariamente una centrale di produzione energetica devono essere classati nella categoria speciale D/1 e la rendita va determinata mediante stima diretta.
Massime di principio
- Quando viene presentata una richiesta di attribuzione della rendita catastale per un fabbricato di categoria D, il criterio catastale opera dalla data della richiesta; non modifica la base imponibile relativa al periodo precedente, per il quale continua ad applicarsi il criterio contabile previsto dalla legge.
- La contabilizzazione unitaria di un parco eolico non esclude automaticamente il regime contabile sostitutivo. È sufficiente che il valore del complesso sia univocamente individuabile e distinto da quello degli altri cespiti di categoria D; spetta al giudice di merito verificare concretamente tale condizione.
- La possibilità di accatastare separatamente impianti o componenti non impedisce, prima della richiesta di rendita, di determinare la base imponibile sulla base del valore complessivo contabilizzato del parco, se la contabilizzazione ne consente una sicura identificazione.
- Gli impianti eolici, come le centrali idroelettriche, possono costituire complessi unitari di categoria D/1: le componenti impiantistiche essenziali, anche se non infisse al suolo, possono concorrere alla rendita quando sono strutturalmente e funzionalmente connesse alla centrale.
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