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Sentenza

Sentenza del 22/05/2019 n. 13784 - Corte di Cassazione

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TASSA RACCOLTA DI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI Ecotassa - Presupposto impositivo - Soggetto obbligato al versamento del tributo - Gestore - Configuariblità - Fondamento.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La Regione Campania contestava, per l’anno 2009, l’omessa dichiarazione annuale e l’omesso versamento dell’ecotassa relativa ai rifiuti depositati nella discarica di Chiaiano, oltre a sanzioni e interessi, ritenendo I. I. s.p.a. gestore dell’impianto. La società ha impugnato la decisione della CTR della Campania che aveva confermato il rigetto del ricorso da parte della CTP di Napoli, deducendo sei motivi: errata qualificazione del rapporto con l’amministrazione come concessione anziché appalto e conseguente errata individuazione del soggetto passivo; violazione della riserva di legge tributaria per avere attribuito rilievo a ordinanze e convenzioni; inesigibilità del tributo in assenza, per il 2009, della legge regionale attuativa, emanata il 7 dicembre 2010; motivazione apparente sulla qualificazione del rapporto relativo al periodo emergenziale; efficacia preclusiva di un precedente giudicato relativo all’IVA sul tributo; e inapplicabilità delle sanzioni per obiettiva incertezza normativa.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretta la valutazione della CTR secondo cui I. I. s.p.a. svolgeva la gestione economica e funzionale della discarica, e non una mera attività materiale di appalto: era quindi il soggetto passivo dell’ecotassa, con diritto di rivalsa sui conferitori. Ha respinto anche la censura sulla legge regionale, perché il presupposto impositivo deriva direttamente dalla legge statale e, in mancanza di una diversa determinazione regionale, opera l’importo minimo previsto. Il passaggio dalla gestione emergenziale a quella ordinaria non modifica l’identificazione legale del gestore come debitore del tributo. Ha escluso il giudicato esterno perché il precedente riguardava l’IVA, non la debenza dell’ecotassa; ha inoltre negato la disapplicazione delle sanzioni, poiché la disciplina individuava con chiarezza il soggetto obbligato. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di cassazione, liquidate in 10.000 euro, oltre rimborso forfettario del 15% e accessori di legge, nonché al versamento dell’ulteriore contributo unificato previsto dalla legge.

Norme richiamate

  • Legge 28 dicembre 1995, n. 549, art. 3, commi 24 e seguenti, in particolare commi 26 e 29

    Il presupposto d'imposta, infatti, è rappresentato dal conferimento, cioè dal deposito in discarica dei rifiuti solidi compresi i fanghi palabili, cioè i fanghi di consistenza nè liquida, nè solida, derivanti da attività di bonifica e smaltimento, ed il soggetto passivo tenuto a versare l'imposta è, per legge, il gestore dell'impianto di stoccaggio definitivo, con obbligo di rivalsa nei confronti del soggetto che ha effettuato il conferimento in discarica.

    Il conferimento dei rifiuti costituisce il presupposto dell’ecotassa, ma il debitore verso la Regione è il gestore dell’impianto di stoccaggio definitivo. Il gestore può rivalersi sul soggetto che ha conferito i rifiuti; l’importo è determinato secondo i criteri di legge e, in mancanza di una diversa fissazione regionale, si applica il minimo previsto.

  • Decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, art. 6, comma 2

    La Corte ha escluso che l’incertezza invocata dalla società escludesse la responsabilità sanzionatoria: la disciplina statale e regionale individuava in modo chiaro e vincolante il soggetto obbligato, cioè chi gestisce la complessiva attività economica di stoccaggio definitivo.

  • Decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, art. 8

    La disposizione è richiamata in relazione alla possibile disapplicazione delle sanzioni per obiettiva incertezza normativa. Nel caso concreto la Corte ha ritenuto che tale incertezza non ricorresse, perché la normativa identificava chiaramente il gestore come soggetto tenuto al pagamento.

  • Legge 27 luglio 2000, n. 212, art. 10, comma 3

    La norma è richiamata in tema di non punibilità per obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull’ambito di applicazione delle disposizioni tributarie. La Corte ha escluso che potesse giovare alla società, distinguendo l’incertezza normativa oggettiva dalla mera incertezza soggettiva e rilevando la chiarezza della disciplina sul soggetto passivo.

  • Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater

    In seguito al rigetto integrale del ricorso, la Corte ha disposto il pagamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, nei presupposti previsti dalla disposizione.

Massime di principio

  • Nell’ecotassa sui rifiuti depositati in discarica, il soggetto passivo nei confronti dell’ente impositore è il gestore dell’impianto, anche se non è lui ad aver prodotto o conferito i rifiuti; resta ferma la rivalsa nei confronti del conferitore.
  • Per stabilire chi sia il gestore non è decisiva l’etichetta contrattuale: occorre considerare le attività effettivamente affidate e, in particolare, se il soggetto assuma la gestione funzionale ed economica dell’impianto e i relativi rischi, oppure svolga soltanto prestazioni materiali per conto del titolare.
  • Il presupposto dell’ecotassa deriva dalla legge statale; la legge regionale disciplina aspetti quali importo, versamento e dichiarazione, ma la sua successiva adozione non fa venir meno, di per sé, il presupposto stabilito dalla legge statale. L’importo minimo opera in mancanza di una diversa determinazione regionale, secondo quanto affermato nella decisione.
  • Il mutamento tra gestione emergenziale e gestione ordinaria dei rifiuti, o il passaggio da ordinanze a convenzioni, non modifica l’identità del soggetto passivo fissata dalla legge: conta chi gestisce l’attività di stoccaggio definitivo.
  • Un giudicato relativo a un tributo diverso, come l’IVA applicata al tributo speciale, non preclude automaticamente una decisione sulla debenza dell’ecotassa: occorre verificare l’identità dell’oggetto e del rapporto giuridico deciso.
  • La disapplicazione delle sanzioni per obiettiva incertezza normativa richiede un’incertezza oggettiva sulla disciplina applicabile; non basta la difficoltà soggettiva del contribuente o la sua diversa interpretazione quando la legge individua chiaramente il debitore.

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