Sentenza del 22/05/2019 n. 13781 - Corte di Cassazione
ACQUE - ACQUE PUBBLICHE - DERIVAZIONI E UTILIZZAZIONI (UTENZE) - CANONI - IN GENERE Impianto di depurazione - Inutilizzabilità - Canone - Debenza - Esclusione - Fondamento.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La società ha impugnato l’ingiunzione del 22 giugno 1993 relativa ai canoni per raccolta, allontanamento e scarico delle acque reflue degli anni 1990-1991. Aveva pagato la quota fognaria, ma escluso quella di depurazione perché lo stabilimento, sulla riva destra del Panaro, era collegato alla fognatura ma non all’impianto comunale, situato sulla riva sinistra. La consulenza ha accertato che l’allaccio avrebbe richiesto una condotta attraverso il fiume, con costi elevati e antieconomici. Con il primo motivo la società ha dedotto la violazione degli artt. 16, 17, 17-bis e 17-ter della legge n. 319/1976, sostenendo che il servizio non fosse concretamente fruibile nel luogo dello stabilimento. Con il secondo motivo ha contestato la statuizione sulle spese.
La decisione
La Cassazione ha accolto il ricorso, cassato la sentenza della Corte d’appello di Bologna — che aveva riformato la decisione favorevole alla contribuente e respinto la sua opposizione — e deciso nel merito accogliendo l’originaria opposizione all’ingiunzione. Ha ritenuto non dovuta la quota di depurazione: per gli anni 1990-1991 il canone aveva natura tributaria e non occorreva l’effettiva utilizzazione del servizio, ma era indispensabile che l’impianto fosse concretamente fruibile; la mancanza della condotta necessaria per superare il fiume rendeva il servizio giuridicamente inesistente per quello specifico territorio. Le spese dei gradi di merito sono state compensate, anche in considerazione del progressivo consolidamento della giurisprudenza e della data d’inizio della controversia (1993). Il Comune è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 6.000 euro, oltre rimborso forfettario e accessori di legge.
Norme richiamate
Legge 10 maggio 1976, n. 319, artt. 16 e 17, nella formulazione applicabile ratione temporis
Se il Comune non ha completato l'impianto di depurazione con quelle strutture che, superando gli ostacoli naturali (in questo caso il fiume), consentono anche alla ricorrente di allacciarsi, l'impianto non si può considerare istituito e pertanto non è dovuto, nonostante la sua natura di tributo, il canone per la quota di depurazione, perchè effettivamente il servizio in quella specifica parte del territorio deve considerarsi inesistente.
Per il regime applicabile ai canoni 1990-1991, la quota di depurazione è dovuta se il servizio è istituito e concretamente fruibile, anche se l’utente non lo utilizza. Non è invece sufficiente che esista un depuratore in un’altra parte del territorio comunale quando mancano le infrastrutture necessarie per rendere possibile l’allaccio dell’utente.
Codice di procedura civile, art. 380
La disposizione è richiamata per la memoria depositata nel procedimento di Cassazione; il provvedimento non ne enuncia una specifica interpretazione.
Massime di principio
- La natura tributaria del canone e l’irrilevanza del mancato uso volontario non eliminano la necessità che il servizio sia concretamente fruibile dall’utente.
- La presenza dell’impianto in una parte del territorio comunale non basta, da sola, a rendere dovuta la quota di depurazione per ogni utenza: occorre che le infrastrutture consentano effettivamente l’allaccio.
- Un collegamento solo teoricamente realizzabile, ma non disponibile perché l’ente non ha completato le opere necessarie a superare un ostacolo naturale, può comportare l’inesistenza giuridica del servizio per quella specifica area e l’esclusione del relativo canone.
- La mancata fruizione imputabile alla scelta dell’utente è distinta dall’impossibilità materiale di fruire del servizio: solo quest’ultima, secondo la decisione, esclude il presupposto della quota di depurazione.
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