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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18567/2026 del 08/06/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto dall'INPS per Euro 31.823,74, corrispondenti a ratei di pensione accreditati dopo il decesso della titolare e successivamente prelevati dal conto corrente cointestato dal ricorrente con la defunta. Il ricorrente aveva opposto il decreto ingiuntivo, ma l'opposizione era stata rigettata dal Tribunale e l'appello respinto dalla Corte d'appello di Venezia. In cassazione il ricorrente deduceva: 1) violazione degli artt. 2033, 2043, 1173, 2946, 2947 c.c. e dell'art. 113 c.p.c., sostenendo che l'INPS avesse agito in realtà per fatto illecito/appropriazione indebita e non in ripetizione di indebito, con conseguente prescrizione quinquennale e non decennale; 2) violazione dell'art. 2033 c.c., contestando la qualità di accipiens in capo a lui e affermando che, cessato il munus di amministratore di sostegno, le somme sarebbero entrate nella disponibilità degli eredi della pensionata, unici legittimati passivi dell'azione restitutoria; 3) violazione dell'art. 96, comma 3, c.p.c., censurando la condanna per abuso del processo e sostenendo che la mera proposizione di tesi giuridiche errate non integra mala fede o colpa grave. La Corte di cassazione ha ritenuto infondati i primi due motivi, richiamando il precedente conforme secondo cui il pagamento dell'indebito a persona defunta, ritenuta vivente dal solvens, fa sorgere l'obbligo restitutorio ex art. 2033 c.c. in capo a chi di fatto si sia avvalso del pagamento e abbia materialmente acquisito le somme, senza che l'obbligazione sorga in capo al defunto o agli eredi. Ha quindi confermato la qualificazione dell'azione come ripetizione di indebito e la legittimazione passiva del soggetto che ha prelevato le somme. Ha inoltre rigettato la censura sulla condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c., osservando che non era stata sanzionata la mera erroneità delle tesi difensive, ma un quid pluris, cioè la reiterazione di argomenti già disattesi, la mancata considerazione della giurisprudenza di legittimità consolidata e la conseguente manifesta inconsistenza/pretestuosità dell'impugnazione. Il ricorso è stato quindi respinto, con condanna alle spese, a una somma equitativa ex art. 96, comma 3, c.p.c., alla sanzione ex art. 96, comma 4, c.p.c. e all'ulteriore contributo unificato.

La decisione

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso per cassazione. Ha confermato la sentenza d'appello che aveva respinto l'opposizione al decreto ingiuntivo dell'INPS, ribadendo che l'azione dell'Istituto era correttamente qualificata come ripetizione di indebito ex art. 2033 c.c. e che il soggetto che aveva materialmente prelevato le somme dal conto cointestato era il legittimato passivo alla restituzione. Ha inoltre confermato la condanna per responsabilità processuale aggravata ex art. 96, comma 3, c.p.c., ritenendo il gravame abusivo per la reiterazione di censure già disattese e non seriamente confrontate con il diritto vivente. In dispositivo ha condannato il ricorrente alle spese, al pagamento di Euro 2.000,00 ex art. 96, comma 3, c.p.c., di Euro 2.000,00 in favore della cassa delle ammende ex art. 96, comma 4, c.p.c., e ha dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Richiamato come parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge.

  • art. 2033 c.c.

    L'azione dell'INPS è stata qualificata come ripetizione di indebito; l'obbligo di restituzione sorge in capo a chi abbia materialmente acquisito e utilizzato il pagamento indebito.

  • art. 2043 c.c.

    La Corte esclude che la pretesa dell'INPS debba essere inquadrata come azione aquiliana, ribadendo la natura restitutoria dell'azione.

  • art. 1173 c.c.

    Richiamato dal ricorrente tra le norme asseritamente violate, senza accoglimento della censura.

  • art. 2946 c.c.

    Richiamato dal ricorrente per sostenere la prescrizione decennale, ma la Corte conferma l'inquadramento restitutorio che rende irrilevante la tesi aquiliana prospettata.

  • art. 2947 c.c.

    Richiamato dal ricorrente per sostenere la prescrizione quinquennale in chiave extracontrattuale, ma la censura è respinta.

  • art. 113 c.p.c.

    Richiamato nel primo motivo come norma sulla decisione secondo diritto.

  • art. 96, terzo comma, c.p.c.

    La condanna è giustificata non dalla mera erroneità delle difese, ma dalla consapevole pretestuosità o colpa grave dell'impugnazione e dalla reiterazione di argomenti già disattesi.

  • art. 96, quarto comma, c.p.c.

    Applicato ratione temporis per la condanna a favore della cassa delle ammende.

  • art. 88 c.p.c.

    Richiamato come parametro dei doveri di lealtà e probità processuale, la cui violazione può confluire nella condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte dà atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto dell'impugnazione.

  • art. 646 c.p.

    Evocato dal ricorrente per sostenere la natura delittuosa della condotta e la conseguente prescrizione breve, ma senza rilievo decisivo nel giudizio civile.

Massime di principio

  • L'azione di ripetizione di indebito ex art. 2033 c.c. può essere rivolta nei confronti del soggetto che, pur non essendo il destinatario formale del pagamento, abbia materialmente acquisito e utilizzato le somme indebitamente accreditate, assumendo così la qualità di accipiens.
  • Se il pagamento indebito è eseguito a favore di una persona defunta ritenuta vivente dal solvens, non sorge un'obbligazione restitutoria né in capo al defunto né in capo agli eredi; la legittimazione passiva appartiene a chi si sia di fatto avvalso del pagamento indebito.
  • La qualificazione della domanda in ripetizione di indebito non può essere sovvertita solo invocando la possibile rilevanza penale del fatto o una diversa lettura dell'evento materiale, quando la pretesa sostanziale è fondata sulla mancanza di titolo dello spostamento patrimoniale.
  • La prescrizione dell'azione va correlata alla sua effettiva natura giuridica: una censura costruita sulla prescrizione breve propria dell'illecito aquiliano non è idonea se la domanda è correttamente ricondotta all'indebito oggettivo.
  • La condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. richiede qualcosa di più della semplice infondatezza della tesi difensiva: occorre una condotta processuale connotata da mala fede, colpa grave o manifesta pretestuosità, desumibile anche dalla reiterazione di argomenti già chiaramente disattesi e dal mancato confronto con il diritto vivente.
  • La responsabilità aggravata ex art. 96, comma 3, c.p.c. ha funzione anche sanzionatoria e deflattiva e può essere applicata quando l'impugnazione sia strumentale e abusiva, senza necessità della prova di un danno specifico.

Come è indicizzato

MaterieInadempimentoSpese di lite
RamiObbligazioniProcesso civile
IstitutiOnere della provaRisoluzione del contratto

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