Cassazione Civile, Ordinanza n. 09743/2025 del 14/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dal licenziamento intimato a una dipendente in data 11 agosto 2020 per avere fumato all’interno dei locali aziendali, in un’area ricondotta dalla società a un contesto produttivo a rischio. In primo grado vi era stata una revoca dell’ordinanza resa nella fase sommaria del rito ex L. n. 92/2012; la Corte d’appello, invece, ha dichiarato nullo quel provvedimento di primo grado e, nel merito, ha annullato il licenziamento, ordinando la reintegrazione, il pagamento dell’indennità risarcitoria ex art. 18 St. lav. e dei contributi, oltre al risarcimento per la sospensione cautelare ritenuta illegittima. La società ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: (1) violazione delle norme sulla contestazione disciplinare e sull’interpretazione degli atti, sostenendo che la Corte d’appello avrebbe illegittimamente ristretto il fatto contestato alla sola messa in pericolo di persone, impianti o materiali, invece che al mero fumare nei locali aziendali; (2) violazione delle norme del codice civile, dello Statuto dei lavoratori, del CCNL Gomma-Plastica e del d.lgs. n. 81/2008, sostenendo che il fatto era materialmente avvenuto, aveva rilievo disciplinare e che le giustificazioni rese dalla lavoratrice avrebbero avuto valore confessorio, oltre a denunciare errata applicazione dell’art. 18, comma 4, L. n. 300/1970; (3) omesso esame di fatti decisivi e vizi sulla CTU, lamentando che la Corte non avesse adeguatamente considerato le critiche alla consulenza e l’inserimento del bagno nell’area a rischio nel DVR. La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo in parte inammissibile e in parte infondato, il secondo in parte inammissibile e in parte infondato, e il terzo in parte inammissibile e in parte infondato: ha condiviso la lettura della Corte territoriale secondo cui la contestazione e il licenziamento non riguardavano il mero atto di fumare, ma la sua concreta pericolosità; ha ribadito che, ai fini della nozione di "insussistenza del fatto contestato" ex art. 18, comma 4, St. lav., rileva anche il fatto sussistente ma privo di illiceità o di rilievo disciplinare; ha inoltre escluso che le doglianze sulla CTU o sul DVR integrassero un fatto decisivo omesso, dato che la Corte d’appello aveva comunque accertato l’assenza di un pericolo concreto sulla base della consulenza tecnica. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della società ricorrente alle spese e al contributo unificato aggiuntivo.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso della società datrice di lavoro. Ha ritenuto che la Corte d’appello avesse correttamente interpretato contestazione disciplinare e lettera di licenziamento, valorizzando il riferimento contrattuale alla condotta di fumo "gravemente colposa" solo se suscettibile di provocare incidenti a persone, impianti o materiali. Ha inoltre confermato che, in tema di licenziamento disciplinare, la nozione di insussistenza del fatto contestato comprende anche l’ipotesi in cui il fatto materialmente avvenuto sia privo di illiceità o di rilievo disciplinare. Le censure sulla CTU sono state ritenute inammissibili o infondate perché il giudizio di merito aveva escluso, con motivazione adeguata, la sussistenza di un pericolo concreto. La società è stata condannata al pagamento delle spese di legittimità e dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori della controricorrente dichiaratisi anticipatari.
Norme richiamate
Richiamato come parametro della correttezza della contestazione disciplinare e del procedimento sanzionatorio.
Richiamato tra le norme sulla forma e sulla disciplina del licenziamento, ma la censura è stata ritenuta non specificamente articolata.
Applicabili agli atti unilaterali tramite art. 1324 c.c. nei limiti di compatibilità; la doglianza è stata dichiarata generica perché non indicava quale canone ermeneutico fosse stato violato.
Consente l’applicazione, agli atti unilaterali, delle norme sull’interpretazione del contratto nei limiti di compatibilità.
Censurato nel secondo motivo senza una specifica deduzione della violazione.
Richiamato nel secondo motivo, ma senza sviluppare una critica specifica.
Richiamato nel secondo motivo come norma asseritamente violata, senza specificazione della ratio della violazione.
Richiamato nel secondo motivo, senza articolazione specifica della censura.
Richiamato nel secondo motivo come norma sulla sanzione disciplinare, ma la censura è stata ritenuta generica.
Richiamato nel secondo motivo in relazione alla giusta causa, ma non specificamente valorizzato dalla ricorrente.
artt. 52, 53 e 54 CCNL Gomma Plastica
La Corte ha valorizzato in particolare l’art. 54, comma 2, lett. c), che sanziona l’inosservanza del divieto di fumare solo quando gravemente colposa e suscettibile di provocare incidenti a persone, impianti o materiali.
Richiamato nel secondo motivo come asserito parametro violato, ma senza specifica illustrazione della violazione.
Richiamato nel secondo motivo come parametro di obblighi di sicurezza, ma con censura giudicata generica.
La Corte ribadisce che la nozione di insussistenza del fatto contestato comprende sia l’assenza ontologica del fatto, sia il fatto materialmente verificato ma privo di illiceità o di rilievo disciplinare.
La censura sul valore confessorio delle giustificazioni rese dalla lavoratrice è stata respinta perché non incideva sulla ratio decidendi: il punto non era la materialità del fatto, ma la sua illiceità/pericolosità concreta.
La Corte richiama la disciplina della consulenza tecnica e del contraddittorio sulle osservazioni, rilevando che il giudice di merito ha ampia discrezionalità nel disporre o meno chiarimenti e integrazioni.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Norma processuale di deduzione delle violazioni di legge richiamata nei primi due motivi di ricorso.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Norma processuale richiamata per il vizio di omesso esame di fatti decisivi; il motivo è stato ritenuto in parte inammissibile e in parte infondato.
Richiamato anche nel contesto della tutela reale debole applicata dalla Corte d’appello, confermata come conseguenza dell’insussistenza del fatto contestato.
Richiamato solo come riferimento al contesto di rischio rilevante dell’area produttiva; non è stato assunto come base autonoma della decisione.
Massime di principio
- Nella contestazione disciplinare e nella lettera di licenziamento il fatto deve essere letto secondo il suo contenuto complessivo: se l’addebito richiama una clausola collettiva che sanziona una condotta solo quando concretamente pericolosa, il giudice deve verificare la contestazione nella sua interezza e non isolare il solo dato materiale della condotta.
- Ai fini dell’art. 18, comma 4, St. lav., l’insussistenza del fatto contestato non coincide soltanto con la sua mancata verificazione materiale, ma comprende anche il caso in cui il fatto sia avvenuto ma sia privo di illiceità o di rilevanza disciplinare.
- Quando il giudizio disciplinare dipende dalla pericolosità concreta della condotta, la verifica va compiuta ex ante e in concreto, mediante prognosi postuma, valorizzando le circostanze specifiche del caso e non una valutazione astratta o ex post.
- Le censure di legittimità in materia di interpretazione degli atti unilaterali sono inammissibili se si invoca in modo generico la violazione di tutti i criteri ermeneutici senza indicare quale canone sia stato effettivamente violato e per quale ragione.
- La contestazione della consulenza tecnica d’ufficio in cassazione richiede critiche tempestive, puntuali e specifiche svolte nei gradi di merito; in mancanza, non è deducibile come vizio di legittimità la mancata convocazione del consulente per chiarimenti o il mancato recepimento delle critiche di parte.
- Un documento o una circostanza asseritamente trascurati dal giudice di merito non integrano omesso esame di fatto decisivo se, anche considerati, non sarebbero idonei a sovvertire la decisione, specie quando la Corte abbia già accertato con motivazione adeguata l’assenza del presupposto decisivo (qui: il pericolo concreto).
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