Cassazione Civile, Ordinanza n. 19726/2023 del 11/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
La vicenda origina da un accertamento relativo a contributi previdenziali non versati dai soggetti che eseguivano in appalto/subappalto attività di imballaggio, confezionamento in fine linea, pulizia e portineria in favore della società committente. La Corte d’appello, in parziale riforma della decisione di primo grado, ha ritenuto operante la responsabilità solidale ex art. 29 d.lgs. 276/2003 e ha condannato la committente al pagamento dei contributi dovuti, rideterminando solo l’importo del debito. La società ricorrente ha impugnato la sentenza con quattro motivi: (1) ha contestato la legittimità dell’azione dell’INPS nei suoi confronti senza un previo accertamento della responsabilità dell’appaltatrice, sostenendo violazione dell’art. 29 d.lgs. 276/2003 e degli artt. 112, 103 e 106 c.p.c.; (2) ha dedotto violazione dell’art. 29 d.lgs. 276/2003 per l’erronea applicazione dei presupposti e dei limiti della solidarietà, sostenendo che il DURC favorevole all’appaltatrice avrebbe dovuto incidere sull’insorgenza dell’obbligo e che l’onere probatorio sarebbe stato mal ripartito; (3) ha lamentato violazione dell’art. 2697 c.c. quanto alla prova delle violazioni contributive asseritamente commesse dal consorzio; (4) ha denunciato violazione dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 1 D.L. 228/1989 conv. in L. 389/1989 in punto di scelta del ccnl da usare per il calcolo della base retributiva ai fini previdenziali.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati il primo e il secondo motivo, affermando che la responsabilità solidale del committente ex art. 29 d.lgs. 276/2003 sorge ex lege per il solo fatto della posizione di committente/appaltante, nei limiti temporali e oggettivi previsti dalla disciplina applicabile ratione temporis; ha inoltre chiarito che tale garanzia si estende anche ai rapporti di subfornitura/subappalto in coerenza con l’interpretazione estensiva e costituzionalmente orientata della norma. Quanto al DURC, ha escluso che la regolarità documentale dell’appaltatore escluda o condizioni il sorgere della responsabilità legale del committente, che nasce al verificarsi dei presupposti di legge. Il terzo e il quarto motivo sono stati dichiarati inammissibili perché richiedevano una rivalutazione del merito e delle risultanze istruttorie, attività preclusa in sede di legittimità. La ricorrente è stata condannata alle spese e al versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 29 d.lgs. n. 276 del 2003
"In caso di appalto di opere o di servizi il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali ulteriori subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e i contributi previdenziali dovuti"
La responsabilità solidale del committente è legale e sorge automaticamente al ricorrere dei presupposti di legge; la disposizione, letta in modo estensivo e costituzionalmente orientato, si applica anche ai crediti dei dipendenti del subfornitore/subappaltatore.
È il parametro formale usato per dedurre violazione o falsa applicazione di legge nei motivi di ricorso.
La Corte non ravvisa una inversione dell’onere della prova nella sentenza impugnata; le censure che mirano a una nuova valutazione del materiale probatorio non sono ammissibili in cassazione.
Invocato dalla ricorrente per sostenere un vizio della decisione sulla domanda dell’INPS, ma la censura è ritenuta infondata.
Richiamato nel primo motivo, senza che la Corte ne ravvisi violazione decisiva.
Richiamato nel primo motivo, senza che la Corte ne ravvisi violazione decisiva.
art. 1 del D.L. n. 228/1989 convertito nella l. n. 389/1989
Richiamato nel quarto motivo in tema di base di calcolo retributiva ai fini previdenziali; la censura è dichiarata inammissibile perché richiede un riesame dei fatti.
Richiamato per il procedimento camerale e il termine riservato dal Collegio.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Fondamento del raddoppio del contributo unificato a carico della parte ricorrente soccombente.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
Norma che ha introdotto la previsione sul versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- La responsabilità solidale del committente per i debiti retributivi e contributivi dell’appaltatore o subappaltatore, prevista dall’art. 29 d.lgs. 276/2003 nel testo applicabile ratione temporis, ha natura legale e non richiede un previo accertamento giudiziale della responsabilità del debitore principale come condizione per agire contro il committente.
- La garanzia del committente opera automaticamente al verificarsi dei presupposti normativi, senza che la regolarità formale documentata da un DURC dell’appaltatore escluda di per sé l’obbligazione solidale verso il creditore previdenziale.
- L’art. 29 d.lgs. 276/2003 va interpretato in senso estensivo e costituzionalmente orientato, così da coprire tutte le ipotesi di dissociazione tra titolarità del rapporto di lavoro e utilizzazione della prestazione, comprese le situazioni di subfornitura o decentramento produttivo.
- In cassazione non è consentito chiedere una rivalutazione delle prove o delle risultanze testimoniali; le censure che mirano a rimettere in discussione l’accertamento dei fatti sono inammissibili.
- Quando il ricorso per cassazione prospetta una dedotta violazione dell’art. 2697 c.c., occorre allegare un vero errore sull’allocazione dell’onere probatorio; se la doglianza concerne soltanto la valutazione del materiale istruttorio, il motivo non è scrutinabile in sede di legittimità.
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